giovedì, Aprile 18, 2024
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Tra tutela autorale e diritti fondamentali: ripensare il concetto di copyright

Il recente dibattito sulla direttiva copyright dell’unione europea ha riacceso i riflettori su una questione fondamentale, non solo per i principi che esso porta ad affrontare, ma anche per il suo impatto sul progresso dell’umanità: a quale nucleo di diritti bisogna dare la priorità, alla libertà di espressione, al diritto all’informazione, oppure al diritto dell’autore di godere pienamente dei frutti delle proprie opere?

Benché la massiccia diffusione di internet e l’avvento di piattaforme per la condivisione di contenuti online abbiano ultimamente monopolizzato il nucleo della discussione, si tratta in realtà di un contrasto sorto secoli fa e mai completamente sopito, nonostante l’introduzione di numerose norme internazionali volte a proteggere da un lato il copyright, dall’altro il diritto all’accesso al sapere e al progresso scientifico. Possono questi diritti coesistere? E soprattutto, in che misura si limitano l’un l’altro?

All’interno della cornice del diritto internazionale, esistono in realtà delle connessioni e sovrapposizioni tra il diritto fondamentale all’accesso alla conoscenza e i diritti riconosciuti agli autori di opere letterarie, artistiche e scientifiche. Entrambi questi diritti possono infatti essere ricondotti al contesto più ampio, dal momento sia l’uno che l’altro costituiscono degli strumenti essenziali per riuscire pienamente a partecipare alla vita culturale di una società, beneficiando dei tutti i suoi progressi nel sapere scientifico e delle rispettive applicazioni. È possibile quindi che uno debba avere il primato sull’altro? Rispondere a questa domanda può essere complesso, considerando che, se da una parte garantire la tutela autorale può incentivare la creazione di nuove opere e quindi lo sviluppo di migliori standard culturali, dall’altro il copyright costituisce da sempre una limitazione all’accesso delle opere stesse, specialmente quando si affronta il tema dell’istruzione in zone del mondo poco sviluppate o economicamente disagiate.

La Dichiarazione e il Programma d’Azione adottati a Vienna durante la Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, nel 1993, ha ribadito (art. 5) che “Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli allo stesso modo. Benché debba essere tenuto presente il valore delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose, è obbligo degli Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici, economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

Ciò nonostante, nel corso degli anni gli Stati hanno sviluppato una attenzione sempre maggiore verso altri sistemi di diritti e principi internazionali – principalmente finalizzati all’efficienza degli scambi commerciali e all’accelerazione dello sviluppo economico –  che spesso hanno sollevato notevoli implicazioni per i diritti umani. Quando il sistema in questione è quello relativo alla sfera del diritto d’autore, il confronto si fa particolarmente complesso.

 

Copyright come diritto fondamentale?

Il diritto d’autore, o copyright, è notoriamente un diritto di proprietà intellettuale che permette agli autori di esercitare i diritti esclusivi sulle proprie opere e di far valere efficacemente le proprie pretese contro chi ne dispone senza aver prima ottenuto le necessarie licenze.

Pochi si soffermano però a domandarsi quale sia stata la genesi e da quale contesto storico e sociale derivi questo diritto. Sulla nascita e sullo sviluppo del diritto d’autore si sono interrogati giuristi, economisti, sociologi, studiosi di arte e letteratura e, non da ultimi, politici e esperti digitali. Ciascuno di essi ha però mantenuto la prospettiva della propria specifica disciplina di appartenenza, tanto che ancora oggi la panoramica in materia appare confusa, controversa e, da qualunque prospettiva di tenti di analizzarla, inevitabilmente incompleta.

La legge italiana[1] individua come oggetto della protezione del diritto d’autore tutte quelle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, musicali e coreografiche, oltre ai lavori di scultura, pittura, disegno o altre arti figurative similari, alle opere architettoniche e cinematografiche, alla fotografia e alle opere di disegno industriale. Sono altresì annoverate tra le opere d’ingegno tutelate anche i programmi per elaboratori e le banche dati.

Al momento della sua entrata in vigore, le legge 633 del 1941 seguiva perfettamente la traccia segnata dalla Convenzione di Berna per la Protezione delle opere letterarie ed artistiche (1886), primo accordo internazionale volto a rendere il copyright un diritto automatico, indipendente dal diritto interno e uniforme tra i Paesi aderenti alle Nazioni Unite.

A partire da allora, sono state numerosi i trattati internazionali intervenuti a integrare e aggiornare la disciplina, molti dei quali promossi dall’agenzia specializzata dell’ONU nota come WIPO (World Intellectual Property Organization). Tra questi ricordiamo:

–          Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961)

–          Convenzione per la Protezione dei Produttori di Fonogrammi e contro la Duplicazione non autorizzata dei loro Fonogrammi (1971)

–          Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (1974)

–          WIPO Copyright Treaty (1996)

–          Trattato sulla interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi (2002)

–          Trattato di Pechino sulla interpretazione ed esecuzione delle opere audiovisive (2012)

–          Trattato di Marrakech per facilitare l’accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato (2013)

Come evidenziato dalla consistente produzione di accordi in materia, l’importanza economica e culturale di questo nucleo di leggi è cresciuto a ritmi esponenziali, sulla spinta non soltanto del progresso tecnologico, ma anche delle nuove opportunità di business che questo stesso progresso contribuiva a creare. Secondo William Hale, docente di diritto della proprietà intellettuale all’Università di Harvard, l’esistenza stessa dei diritti di proprietà intellettuale può essere valutata alla luce di quattro principali teorie.[2]

La prima, denominata teoria utilitaristica (Utilitarian theory), sostiene che il nucleo fondante del diritto di proprietà intellettuale sta nell’esigenza di assicurare degli incentivi sufficienti alla creazione di opere il cui valore possa essere di beneficio per la società (su questo principio si basa estensivamente tutto il copyright statunitense).

Una seconda teoria (Labour theory) pone al centro la dignità di autori e inventori intesi come lavoratori e produttori di ricchezza, affermando l’importanza che questi ottengano un equo compenso per il tempo speso nella creazione dell’opera.

Una teoria molto più legata ad aspetti sociali e filosofici (influenzata soprattutto dagli scritti di Kant ed Hegel) è la cosiddetta teoria della personalità (Personality theory), che vede le opere d’ingegno come una vera e propria estensione della personalità dei loro autori, una estrinsecazione del loro volere e del loro essere, al punto che la protezione della proprietà intellettuale diventerebbe quasi assimilabile alla protezione dei diritti fondamentali dell’uomo. Questa teoria ha trovato terreno di diffusione soprattutto nell’Europa continentale, con la maggioranza degli stati disposti a riconoscere agli autori non soltanto i diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma anche un nucleo fondamentale di diritti morali che consentono loro di mettere in atto tutte le misure necessarie ad impedirne qualunque deformazione, mutilazione o atto a danno dell’opera stessa.

L’ultima teoria, definita Social Planning theory, sembra invece riproporre l’approccio utilitaristico (prima teoria) in chiave teleologica. Secondo questa ultima visione, il diritto d’autore serve a ripagare gli autori dello sforzo creativo compiuto per arricchire il nostro patrimonio culturale, rendendoli inoltre indipendenti dal sostegno economico di governi accentratori, mecenatismo e patronage d’elite. L’approccio del Social Planning sostiene che una tutela forte e “democratica” come quello del diritto del copyright costituisce un forte incentivo per autori, artisti e inventori a partecipare sempre più attivamente alla vita culturale, contribuendo ad accrescere il benessere della società non soltanto da un punto di vista economico, ma principalmente sotto il profilo politico, sociale, ed estetico.

 

Conoscenza come bene comune?

Una volta analizzate le sue implicazioni politico-sociali, può dunque il diritto d’autore essere tutelato come diritto fondamentale?

Nel 1948, la Dichiarazione universale dei diritti umani[3] affermava per la prima volta che (art. 27):

  • Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  • Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Nel 1976 la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali[4] intervenne a dare forza vincolante a questi stessi principi con l’art. 15:

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
  2. a) a partecipare alla vita culturale;
  3. b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
  4. c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.
  5. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
  6. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa.
  7. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

L’aspetto particolare, comune sia alla Dichiarazione che alla Convenzione internazionale, è che entrambe forniscono una specifica tutela agli autori delle opere d’ingegno, riconoscendo allo stesso tempo il diritto di tutti gli esseri umani a partecipare e beneficiare della vita culturale e scientifica. Ciò a conferma non soltanto della stretta interdipendenza e correlazione di questi diritti, ma anche del fatto che qualunque tutela legislativa offerta ai materiali coperti da copyright non può prescindere da una necessaria valutazione dell’impatto che queste stesse norme avranno sul progresso scientifico e sulla diffusione della conoscenza.

Valutando più nel dettaglio un diritto fondamentale come quello dell’educazione, che stando alla Dichiarazione universale (art. 26) e alla Convenzione internazionale (artt. 13 e 14) già citate in precedenza deve essere resa “gratuita” o comunque “generalmente accessibile sulla base del merito” e “su un piano di uguaglianza”, ma soprattutto deve essere mirata “al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità”, è facile intuire come molti fattori economici e politici legati al diritto d’autore possano influire negativamente su tale libertà, specialmente in aree disagiate del mondo.

Per fare un esempio, in molti paesi in via di sviluppo, scuole e centri di ricerca non dispongono delle risorse finanziare necessarie a garantire ai propri studenti e ricercatori la fruizione di molti materiali protetti da copyright.[5] Ciò comporta problemi non secondari per lo stesso sviluppo dell’intero paese, se consideriamo l’equazione secondo cui il progresso di una società si basa anche sull’istruzione della sua popolazione, e l’istruzione dipende necessariamente dall’accesso ai materiali didattici. In risposta a questo problema sono intervenuti molti stati (con la previsione di eccezioni al diritto d’autore per finalità di studio, ricerca e istruzione)[6] oltre ad alcune organizzazioni (prime fra tutte quelle che hanno introdotto le licenze Creative Commons, Copyleft o i modelli di Open Access).[7]

In un famoso processo svoltosi in India nel 2012, tre note case editrici (Oxford University Press, Cambridge University Press e Taylor&Francis) avevano citato in giudizio un negozio di fotocopie – destinato principalmente alla stampa di fascicoli basati sui materiali per i corsi della vicina università di Delhi – per aver pubblicato estratti dei libri protetti da copyright senza la necessaria autorizzazione. Il caso, che ha visto il giudice pronunciare la sentenza soltanto nel 2016, è divenuto celebre non soltanto per il fatto che l’Università di Delhi è intervenuta nel processo in difesa del negozio di fotocopie, ma anche per l’inaspettata decisione del giudice di merito. L’interpretazione delle legge fornita in questo contesto considera il copyright “non come un diritto naturale o di derivazione divina” ma come uno strumento “per stimolare l’attività e il progresso nelle arti per l’arricchimento culturale del pubblico”. Faceva inoltre notare il giudice che, considerando il prezzo proibitivo dei libri di testo, gli studenti dell’università di Dehli non sarebbero stati in ogni caso una quota di mercato accessibile per i tre gruppi editoriali. Allo stesso tempo, impedire la stampa di materiali fotocopiati avrebbe di fatto impedito di sfruttare i materiali didattici necessari alla prosecuzione degli studi, causando un inevitabile detrimento al diritto degli studenti all’istruzione.[8]

Ripensare il concetto di copyright?

Analizzare la profondità delle ragioni storiche e delle teorie sorte a giustificazione dell’esistenza di alcune leggi, così come scandagliare la giurisprudenza più recente, può anche essere utile a comprendere quando e se queste stesse leggi necessitano di modifiche o aggiornamenti.

La natura stessa del diritto d’autore, sviluppatosi in parallelo alla diffusione della stampa – ovvero quando l’innovazione tecnologica ha reso per la prima volta possibile concepire l’oggetto di questa tutela, facendo sì che se ne percepisse l’autonomo e specifico valore economico[9] ci pone di fronte alla necessaria constatazione che una evoluzione delle leggi è invitabile, specialmente quando a trascinare questa evoluzione è lo sviluppo tecnologico. Spesso il diritto fatica a stare al passo con la tecnologia, ma come l’originario copyright ha seguito i passi dell’invenzione di Gutenberg, così il moderno diritto d’autore si è evoluto per poter affrontare l’avvento di videoregistratori, iPods, e-books ecc, e si ritrova ora ad affrontare la sua sfida più grande: Internet.

Tornando infine all’accesissimo dibattito sulla necessaria evoluzione del copyright/diritto d’autore scatenato dalla riforma europea, e con la conseguente analisi delle metodologie per affrontare efficacemente la rivoluzione digitale, il fil rouge dei principi analizzati fino ad ora sembra suggerire come il giurista non debba rispondere alle dinamiche tecnologiche arrendendosi incondizionatamente ad esse, e nemmeno trasformare la tecnologia in uno strumento per il controllo sviluppato sulla base di concetti ormai antichi (come accadrebbe con l’introduzione dei filtri preventivata dagli oppositori della nuova direttiva).[10] Ciò che si auspica, al di là delle più recenti innovazioni legislative,[11] è lo sviluppo di un dialogo tra legislatori, professionisti del diritto, lobbisti e comunità pubblica, alla ricerca di un ripensamento del concetto stesso di copyright, oltre la tradizione e verso una condivisione più libera di sapere e innovazioni.

[1] Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibile al link: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=

[2] W. Hale, “Theories of Intellectual Property”, in New Essays in the Legal and Political Theory of Property, S. Munzer, ed., Cambridge University Press, 2001.

[3] Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), disponibile al link: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

[4] Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1976), disponibile al link: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

[5] P. Burns, “Academic journal publishing is headed for a day of reckoning”, novembre 2016, disponibile al link: theconversation.com/academic-journal-publishing-is-headed-for-a-day-of-reckoning-80869

[6] M. Riedo, “L’eterno silenzio europeo sul principio di “fair use”: alcune osservazioni sulla riforma del diritto d’autore”, Agosto 2018, disponibile al link: https://www.iusinitinere.it/leterno-silenzio-europeo-sul-principio-di-fair-use-alcune-osservazioni-sulla-riforma-del-diritto-dautore-12025

[7] L. Berto, “Le licenze creative commons”, settembre 2018, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/le-licenze-creative-commons-12157

[8] Oxford & Ors. Vs Rameshwari Potocopy Service & ANR, High Court of Delhi, 16 Settembre 2016.

[9] U. Izzo, “Alle origini del copyright e del diritto d’autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico“, Carocci, 2010.

[10] Vd Direttiva 2016/0280/UE, art. 17, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/articolo-17-direttiva-eu-sul-copyright. Sul punto, vd anche M. Riedo, “Nuova direttiva copyright: a che punto siamo?”, marzo 2018, disponibile al link: https://www.iusinitinere.it/nuova-direttiva-europea-sul-copyright-a-che-punto-siamo-18285

[11] A. Magnani, “Copyright, il Parlamento europeo approva la direttiva Ue. Cosa cambia ora”, marzo 2019, disponibile al link: https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-03-26/copyright-giorno-verita-gabriel-momento-cruciale-l-ue-121117.shtml?refresh_ce=1

Marianna Riedo

Classe 1996, frequenta l’ultimo anno di  Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Da tempo interessata al rapporto fra diritto e nuove tecnologie e desiderosa di approfondire questa tematica con un periodo di studio all’estero, ha deciso di trascorrere un semestre di exchange in Australia. Qui ha frequentato la UTS: University of Technology Sydney, dove ha seguito corsi inerenti a materie quali proprietà intellettuale, informatica e innovazione imprenditoriale. Attualmente si trova in Estonia, dove collabora con il ruolo di Research Trainee presso l’IT Law Programme dell’Università di Tartu. Nel febbraio 2017 ha iniziato a collaborare con ELSA Bologna (the European Law Students’s Association) per poi assumere la guida dell’area Attività Accademiche in qualità di Vicepresidente e, infine, arrivare a ricopre il ruolo di Presidente. È Senior Associate Editor della University of Bologna Law Review, realtà con la quale collabora dal 2016.

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