Commento alla recente sentenza della Corte Suprema (Cass. II Sez. Civ. n. 8047/2019) in tema di diffusione di notizie di un prodotto finanziario prima della pubblicazione del prospetto
Con la pronuncia n. 8047/2019, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, rigettando il ricorso proposto, ha statuito che gli obblighi posti dall’articolo 34 – decies del Regolamento Emittenti della CONSOB a carico dell’offerente, dell’emittente e del responsabile del collocamento che procedano, prima della pubblicazione del prospetto informativo, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all’offerta al pubblico gravano non solo sui detti soggetti, ma anche su tutti coloro di cui si servano per compiere tali attività. Pertanto, chiunque diffonda notizie su un prodotto finanziario offerto al pubblico prima che sia reso noto il menzionato prospetto, pur se operi alle dipendenze non del responsabile del collocamento, ma del soggetto del quale lo stesso responsabile si avvalga per diffondere indirettamente le notizie in questione, risponde dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 191, comma 2, TUF, nel caso di incoerenza delle informazioni da lui diffuse con quelle contenute nel prospetto.
Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 34 – decies Reg. Emittenti e del principio di tassatività in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di considerare che tale disposizione prevede obblighi specifici esclusivamente a carico dell’offerente, dell’emittente e del responsabile del collocamento, la Suprema Corte ricorda come è vero che l’articolo 34-decies del Regolamento Emittenti autorizzi «l’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento» a procedere, «direttamente o indirettamente», alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all’offerta al pubblico anche prima della pubblicazione del prospetto informativo, purché vengano osservate determinate modalità di comportamento (tra le quali, su tutte, che “le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto”); ma non è vera la conclusione che il soggetto ricorrente pretende di trarre da tale rilievo, ossia che la responsabilità dell’osservanza di dette modalità di comportamento gravi esclusivamente sui suddetti soggetti e non anche su tutti coloro attraverso la cui attività tali soggetti procedano, anche “indirettamente”, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all’offerta al pubblico anche prima della pubblicazione del prospetto informativo.
Non dando cosi seguito al precedente di questa Sezione n. 26132/15, si ribadisce come se, infatti, le norme sanzionatorie di cui si tratta – l’articolo 192, decimo comma, e l’articolo 191, secondo comma, del T.U.F. – hanno una struttura analoga, visto che entrambe tali disposizioni fanno riferimento ad un agente indeterminato, non altrettanto può dirsi per le norme precettive che vengono in considerazione, le quali presentano strutture difformi. Difatti, mentre l’articolo 42 del Regolamento Emittenti ha un contenuto immediatamente prescrittivo di condotte per “i soggetti interessati”, l’articolo 34-decies del medesimo Regolamento Emittenti ha, in prima battuta, un contenuto permissivo nei confronti degli emittenti, offerenti e responsabili del collocamento (“possono procedere”), mentre i precetti – pur formulati in guisa di condizioni di esercizio dell’attività – vengono tuttavia enunciati senza l’indicazione di un destinatario e in termini indeterminati, disancorati da una specifica imputazione soggettiva, mediante l’uso della forma verbale passiva (“le informazioni diffuse siano coerenti … la relativa documentazione venga trasmessa … venga fatto espresso riferimento … venga precisato”).
Deve pertanto concludersi, ribadisce la Corte, che “chiunque” diffonda notizie su un prodotto finanziario offerto al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo – ancorché nell’ambito di un’attività di collocamento svolta alle dipendenze di un soggetto che non sia il responsabile del collocamento ma un soggetto di cui quest’ultimo si avvalga per diffondere “indirettamente” tali notizie – deve rispondere dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 191, secondo comma, T.U.F. e né a diverse conclusioni può condurre il tenore del commento alla disposizione regolamentare in esame contenuto nel documento di consultazione per la revisione del Regolamento Emittenti, diffuso dalla CONSOB il 13.3.02.
A prescindere dal fatto che, in nessun caso, il documento di consultazione per la revisione di un regolamento di una Autorità indipendente potrebbe incidere sul contenuto di una disposizione di legge come l’articolo 191, secondo comma, T.U.F., il Collegio ritiene di dover, comunque, sottolineare come l’esame dell’intero testo di tale commento conduca a conclusioni opposte a quella sostenute dalla difesa del ricorrente.
Pertanto, il tenore di tale commento – come si desume chiaramente dal richiamo del primo capoverso all’ esigenza di «evitare che al pubblico vengano fornite, prima della pubblicazione del prospetto informativo, informazioni non sottoposte al preventivo vaglio da parte della Consob e, in ogni caso, potenzialmente errate o incomplete» – non consente certamente di operare una scissione tra l’ambito dei soggetti che materialmente diffondono le informazioni prima della pubblicazione del prospetto informativo (anche quali terzi che concorrono a realizzare l’opera di diffusione indiretta posta in essere dal responsabile del collocamento) e l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di garantire la coerenza tra le informazioni diffuse e quelle destinate ad essere inserite nel prospetto informativo; al contrario, conclude la Corte, è proprio chi si rivolge ai clienti – concorrendo indirettamente all’opera di diffusione delle informazioni posta in essere dal responsabile del collocamento – che deve garantire la coerenza delle informazioni che diffonde con quelle che saranno contenute nel prospetto informativo e, quindi, deve rispondere, in sede amministrativa, della loro eventuale incoerenza, ai sensi dell’articolo 191 secondo comma T.U.F.