venerdì, Ottobre 4, 2024
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La prescrizione del reato di discarica abusiva non esonera dall’ordinanza sindacale di rimozione

Il proscioglimento per il reato di discarica abusiva[1]non è collegato alla responsabilità[2]per inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione rifiuti.

Con la pronuncia n. 2199 del 21 gennaio 2020, la Corte di Cassazione sancisce una netta linea di demarcazione tra il reato di cui all’art. 256, comma 3 del T.U.A.[3]  e la contravvenzione di cui all’art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006[4]. Come tale, la responsabilità del destinatario di una ordinanza sindacale ex art. 192[5]per la rimozione di rifiuti abbandonati non subisce conseguenze in seguito alla prescrizione del reato di discarica abusiva.

La sanzione penale di cui al citato art. 255 è difatti diretta a punire figure che non si esauriscono nel responsabile dell’abbandono dei rifiuti. I destinatari di tale prescrizione sono altresì imprese, rappresentati di persone giuridiche o privati cittadini obbligati in quanto tali dal provvedimento del sindaco, legati direttamente alla contaminazione dell’area. Nondimeno, una particolare menzione è prevista per i soggetti collegati con l’area in questione, quali il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento. Tali soggetti, individuati non solo in base al mero regime di responsabilità,in caso di inottemperanza all’ordinanza sindacale sono soggetti alle conseguenze di cui al citato articolo 255. Le due responsabilità, pertanto, sebbene possano risultare parallele in seguito al medesimo evento, sono del tutto indipendenti.

[1]Sull’argomento, si veda la cospicua mole di articoli presenti su https://www.iusinitinere.it/diritto-amministrativo/ambientale-ambiente-e-beni-culturali.

[2]Per un ulteriore spunto ed approfondimento, si veda https://www.iusinitinere.it/solo-limprenditore-risponde-del-reato-di-gestione-illecita-dei-rifiuti-17916.

[3]Il testo della disposizione in questione prevede che: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

[4]La norma prevede che: “Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3”.

[5]Tale articolo, rubricato “Divieto di abbandono”, afferma che: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 25, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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