La proposta di fusione tra Presicce e Acquarica
Presicce e Acquarica del Capo sono due comuni pugliesi in provincia di Lecce. Il primo ha una popolazione di 5.285 abitanti per una superficie di 24,36 km², mentre il secondo di 4.653 per 18,70 km². Dal 2015 è stato avviato un percorso che potrebbe presto portare alla fusione dei due comuni.
1. La popolazione
Qualora il progetto di fusione andasse in porto, la popolazione del nuovo Comune si aggirerebbe intorno ai 10 mila abitanti per 43,06 km2 di superficie. Tale dato numerico – perfettamente in linea con altre fusioni italiane – è comunque inferiore rispetto a quelle attualmente pendenti in Puglia: in particolare, è ben lontana dai numeri della proposta tra Alliste, Melissano, Racale e Taviano (37.381 abitanti) o di quella tra Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi nel nuovo comune di Terenzano (39.678 abitanti); più affini, in proporzione, la proposta tra Gagliano del Capo, Patù e Castrignano del Capo (12.500 abitanti) e quella tra Aradeo, Neviano e Seclì (17.216 abitanti).
Inoltre va tenuto conto che negli ultimi anni i due comuni stanno registrando un netto calo demografico. E infatti dal 2010 al 2018 ad Acquarica del Capo ci sono circa 258 abitanti in meno, mentre a Presicce mancano all’appello ben 360 abitanti. Questo dato diventa ancor più allarmante se si analizza il numero di nascite nei territori in questione: nello scorso anno ad Acquarica sono state registrate 28 nascite a fronte di 66 decessi, mentre a Presicce ve ne sono state 36 a fronte di 90 decessi.
2. I benefici
Le fonti cardine per la fusione sono la Costituzione[1] ed alcune leggi regionali[2], oltre alla copiosa normativa sugli incentivi offerti dal Legislatore nazionale.
Con l’approdo al Comune Unico, il nuovo ente godrebbe del contributo straordinario pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 (fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario)[3], oltre alla possibilità di usufruire di alcuni vantaggi accessori quale la possibilità di prevedere, all’interno del nuovo statuto, l’istituzione di Municipi nei territori della Comunità di origine[4]. E ciò alla luce del fatto che nelle fusioni uno dei nodi cruciali da sciogliere è proprio quello di garantire un’adeguata forma di decentramento a popolazioni fortemente affette da tendenze campaniliste. In proposito rileva la possibilità, per i Comuni che istituiscano Municipi, di mantenere – non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune – tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione[5].
Altri benefici previsti dal Legislatore nazionale in cui rientrerebbero immediatamente i due Comuni sono:
- l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo all’istituzione del Comune Unico, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile[6];
- la possibilità di utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente[7];
- la possibilità, per il Legislatore regionale, di fissare una diversa decorrenza, rispetto a quella stabilita dalla normativa statale, degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali – o di modularne i contenuti – per i Comuni derivanti da fusione[8];
- l’esenzione, per un mandato elettorale, dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali[9];
- l’esenzione da oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune[10];
- tre anni di tempo per adeguarsi alla normativa sull’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e per la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore[11];
- non applicazione, nei primi 5 anni, di limitazioni sulle assunzioni e sui contratti di lavoro a tempo indeterminato, purché il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia inferiore al 30% e fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente[12].
3. Il Comune Unico
Formalmente il percorso di fusione tra Presicce ed Acquarica è iniziato nel 2015 allorquando, grazie ad un atto d’indirizzo congiunto dei consigli comunali dell’entroterra salentino, si è dato l’avvio al processo aggregativo intercomunale. Step successivo è stato il progetto di fattibilità, che ha visto la partecipazione di diversi cittadini dei due comuni coinvolti e del processo di fusione ha messo in luce tanto i (numerosi) pro quanto i contro: l’analisi non poteva non tenere conto, infatti, di alcune difficoltà tecniche relative alla fase di avvio del nuovo comune, come l’armonizzazione delle politiche fiscali, tariffarie e di bilancio, oltre alla salvaguardia dell’identità territoriale e cultura.
Negli ultimi anni c’è stata una crescente riduzione dei trasferimenti statali ai due comuni (dal 2009 al 2018 Acquarica del Capo registra 436.063,80 euro di tagli finanziari statali, mentre Presicce ne annovera 589.870,18 euro). Questo ed altri fattori hanno imposto una rivisitazione sulle forme di governo attuali.
Con una fusione tra i due comuni, la nuova Amministrazione di Presicce-Acquarica potrebbe godere di un finanziamento massimo annuale da parte dello Stato di Euro 1.776.086,74 per i dieci anni successivi alla fusione, per un ammontare totale di ben 17.760.867,36 euro senza vincoli di destinazione.
La Giunta Regionale pugliese ha da poco approvato il disegno di legge istitutivo del nuovo comune su cui si fonderà il referendum consultivo per Presicce-Acquarica. Si tratterebbe della prima fusione in Puglia dopo l’entrata in vigore della Legge Delrio del 2013 [13]. La data di istituzione del Comune – previa vittoria del Sì – è fissata a partire dal 1° luglio 2019.
[1] Art. 133, comma 2, Cost.
[2] Legge Regione Campania nn. 54/1974 e 25/1975.
[3] Art. 1, comma 868, legge n. 205/2017.
[4] Art. 26, comma 3, D.lgs. n. 267/2000.
[5] Art. 1, comma 132, legge n. 56/2014.
[6] Art. 31, comma 23, legge n. 183/2011.
[7] Art. 1, comma 119, legge n. 56/2014.
[8] Art. 1, comma 120, legge n. 56/2014.
[9] Art. 1, comma 121, legge n. 56/2014.
[10] Art. 1, comma 128, legge n. 56/2014.
[11] Art. 1, comma 133, legge n. 56/2014.
[12] Art. 1, comma 450, legge n. 190/2014.
[13] www.lagazzettadelmezzogiorno.it
Andrea Amiranda è un Avvocato d’impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power.
Dal 2020 è Responsabile dell’area Compliance di Ius in itinere.
Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it