giovedì, Ottobre 3, 2024
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La proprietà temporanea

La proprietà rappresenta la massima espressione dei diritti reali, un modello rispetto al quale tutti gli altri diritti reali si definiscono come limitati. Ciò che distingue principalmente la proprietà dagli altri diritti reali  la pienezza del diritto, difatti, l’art. 832 c.c., attribuisce al proprietario tutte le facoltà di godimento e di disposizione sul bene entro i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico. Da tempo in dottrina e giurisprudenza si discute se tra i caratteri essenziali del diritto di proprietà vi sia anche la perpetuità. Si badi che la questione non assume valenza meramente teorica, posto che dalla soluzione adottata dipende la possibilità di qualificare in termini di proprietà alcune figure elaborate dagli interpreti in cui difetta ab origineil profilo della perpetuità del diritto[1].

Viene in rilievo la c.d. proprietà temporanea in cui il diritto di proprietà cessa di esistere in capo al suo originario titolare per effetto del trasferimento in capo ad altro soggetto, trasferimento che si verifica non per effetto di una manifestazione di volontà del titolare in tal senso, bensì per effetto della mera scadenza di un termine finale. In sostanza, viene definita temporanea la proprietà soggetta a termine finale con effetto reale, per cui, alla scadenza del termine medesimo si verifica, in ottica automatistica, il trasferimento predisposto in virtù di un fatto antecedente. Sul punto, dottrina autorevole sostiene che la vicenda in esame vada inquadrata in una zona intermedia tra la figura della proprietà e quella dei diritti reali su cosa altrui[2].

Da un lato, infatti, il proprietario temporaneo ha un limitato potere di godimento e, se la durata del suo diritto non è destinata ad oltrepassare quella della vita umana, ha l’obbligo di rispettare la destinazione della cosa e di restituirla e, dall’altro, ha un limitato potere di disposizione anche se il suo diritto risulta pur sempre imprescrittibile. Secondo la concezione tradizionale, carattere essenziale della proprietà è la perpetuitas, cioè la mancanza di ogni preventiva determinazione di durata, al punto che la presenza di una simile determinazione dovrebbe spostare la qualificazione della situazione dalla proprietà all’usufrutto, che ha per sua natura una durata temporale limitata. Tuttavia, tale impostazione ermeneutica, per quanto diffusa, va rivista, in considerazione della previsione positiva di una serie di ipotesi nelle quali la proprietà si presenta come indubbiamente temporanea, essendo stato imposto un termine finale di durata.

Ciò detto, la figura sicuramente più significativa di proprietà temporanea può essere ravvisata nel legato di specie a termine finale. In particolare, la sua ammissibilità viene dedotta a contrario dalla disposizione di cui all’art. 637 c.c. che, ponendo un divieto di apposizione del termine con riferimento alle disposizioni a titolo universale, lascia desumere l’ammissibilità del legato sottoposto a termine. Nel caso di apposizione  ad una disposizione testamentaria a titolo particolare, la fattispecie della proprietà temporanea va ravvisata in capo all’erede, il quale acquista la titolarità del bene al momento dell’apertura della successione, ma la perde nel momento in cui diviene efficace la disposizione a titolo di  legato, ossia dal momento in cui interviene il termine fissato. Il termine iniziale assume il ruolo di momento determinante in cui viene ad esistenza il diritto del legatario e si estingue quello dell’erede[3].

Ulteriore ipotesi di proprietà temporanea va, poi, ravvisata  nel caso di proprietà superficiaria a tempo determinato. L’art. 952, co. 2, c.c., prevede, infatti, in tema di costituzione del diritto di superficie, la possibilità che il proprietario alieni la costruzione già esistente separatemente alla proprietà del suolo e, in più, all’art. 953 c.c. si prevede la possibilità che il diritto di superficie venga costituito, in linea generale, a tempo determinato. Non v’è alcun dubbio sulla possibilità di qualificare tale ipotesi come un fenomeno di proprietà temporanea, posto che il diritto di proprietà del superficiario sulla costruzione è destinato a cessare alla scadenza del termine, riprendendo vigore, in via immediata ed automatica, il diritto di proprietà del concedente[4]. Peraltro, una fattispecie per molti versi assimilabile a quella di cui si è detto è riscontrabile nel caso di utilizzazione di suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dalla P.A. per determinate finalità ai privati. Anche in questo caso, infatti, non può sottacersi come sussista una situazione soggettiva qualificabile come proprietà temporanea, in quanto, così come accade in caso di proprietà superficiaria, la proprietà delle opere realizzate dal privato-concessionario sul suolo pubblico spetta a quest’ultimo fin quando non si verifica l’estinzione della concessione e, quindi, fino al momento della scadenza del termine di durata della stessa. Infine, ulteriore ipotesi di proprietà temporanea è stata ravvisata nella vendita con termine inizialedi cui all’art. 1465 c.c. che attribuisce al venditore di godere e disporre del bene liberamente fino alla scadenza del termine. Qui, si dice, il termine non riguarda la durata del contratto bensì del diritto.

Ciò detto,in realtà, dall’analisi delle varie fattispecie esaminate emerge come i discorso relativo all’ammissibilità di un diritto di proprietà sottoposto a termine finale di durata sia sostanzialmente un problema mal posto. Non sussiste, a ben vedere, una questione di temporaneità del diritto di proprietà, bensì solo del godimento, vale a dire di esercizio dei poteri connessi alla  titolarità del diritto in questione. In discussione non vi è il profilo della durata in se e per sé considerata e che potrebbe entrare in frizione con il principio di tipicità e numerus clausus dei diritti reali, ma solo il profilo attinente alla facoltà di godimento e di disposizione del bene. Così ragionando nessun dubbio dovrebbe manifestarsi in ordine alla possibilità di dar vita, pure sul piano convenzionale, a nuove figure di proprietà con termine finale e/o iniziale  di godimento.

[1]Cfr., COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 e ss.

[2]Cfr., PELOSI, La proprietà risolubile del negozio condizionato, Milano, 1957, p. 440 e ss.

[3]Diversamente, non rientrante nelle maglie del fenomeno della proprietà temporanea è l’ipotesi, pure disciplinata in ambito successorio dall’art. 692 c.c., in tema di sostituzione fedecommissaria. Qui, pare più opportuno parlare di proprietà risolubile. Difatti, la temporaneità entrerebbe in frizione non solo con uno dei principi fondamentali in ambito successorio per cui semel heres semper heres, ma pare incongruo pure sotto il profilo strutturale, laddove si nota come il diritto in capo al primo chiamato non cessa automaticamente al momento della sua morte ma necessita della presenza di due condizione, la cura dell’incapace e la premorienza dell’istituito al sostituito.

Si v., GANGI, La successione testamentaria, II, Milano, 1964, p. 218.

[4]Sul punto però non mancano opinioni dissenzienti che, viceversa, ritengono che il caso in esame non vada inquadrato in termini di proprietà temporanea ritenendosi che il termine vada riferito allo ius aedificandume non già alla proprietà superficiaria. In particolare, tale tesi fa leva sul dettato dell’art. 954 c.c., che prevedendo la prescrizione per non uso, non può che riferirsi allo ius aedificandume non certo alla proprietà superficiaria, essendo, per sua natura, tale diritto imprescrittibile.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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