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Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599 sulla retrodatazione del termine di decorrenza cautelare nel caso di più ordinanze a carico di un soggetto accusato di più reati connessi nel medesimo procedimento

La massima

“Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall’art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un’ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”.

“Nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso procedimento, la regola della retrodatazione opera sostituendo il termine iniziale di durata della misura adottata per ultima con il termine iniziale di efficacia della prima misura. In tale situazione, avendo il procedimento avuto uno sviluppo simultaneo per tutti i reati, è necessario verificare se, retrodatato il dies a quo della decorrenza, per il reato della seconda ordinanza cautelare i termini di durata di fase sarebbero scaduti; o se, considerato l’intero periodo di custodia già sofferto dall’imputato per la prima ordinanza cautelare, risulti superato il termine di durata complessivo di cui all’art. 303 comma 4 c.p.p., o il termine di durata massimo di cui all’art. 304 co. 6 c.p.p.” (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599).

Il caso

Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della istanza di riesame presentata dalla difesa dell’imputato, dichiarava la cessazione della efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, di cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva disposto l’applicazione nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, delitto per il quale il prevenuto era stato condannato con sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro.

Secondo il Tribunale del riesame, la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare doveva essere retrodatata in ragione della già riconosciuta connessione qualificata esistente con gli altri reati per i quali l’imputato era stato condannato con la stessa sentenza: delitti per i quali egli era stato precedentemente sottoposto a fermo e, in seguito, agli arresti domiciliari. Prima del rinvio a giudizio per i fatti di reato oggetto della prima delle due ordinanze cautelari, la pubblica accusa già aveva a disposizione gli elementi di conoscenza idonei a giustificare l’applicazione della medesima misura anche per il reato associativo, oggetto della seconda di quelle ordinanza: l’effetto della retrodatazione, dunque, comportava il dover ritenere spirato il termine di un anno e sei mesi di durata della custodia cautelare di cui all’art. 303 comma 1 l. c) c.p.p. tenuto conto che la custodia cautelare sofferta dallo stesso imputato durante l’efficacia della prima ordinanza in tutte le fasi del procedimento era stata superiore a l’anzidetto limite.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, il quale deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 297 co. 3, 303 co. 11 l. c) e 275 co. 1 bis c.p.p., per avere il Tribunale di Catanzaro erroneamente ritenuto di poter applicare nella fattispecie la disciplina della retrodatazione della durata della custodia cautelare per il fenomeno della contestazione a catena: laddove la disposizione dettata dal comma 3 del predetto art. 297 presuppone che le due ordinanze cautelari poste a raffronto siano state emesse nella medesima fase delle indagini preliminari, non essendo utilizzabile il meccanismo della retrodatazione se il provvedimento cronologicamente successivo sia emesso nel giudizio dibattimentale.

Inoltre, secondo il Procuratore, il Tribunale non avrebbe considerato che il reato associativo contestato al prevenuto è di natura permanente e doveva ritenersi commesso anche in epoca successiva all’adozione delle prime delle due ordinanze cautelari.

 

La motivazione

La Corte ritiene che il motivo di ricorso, nella sua prima parte (escluso dunque il riferimento all’art. 275 comma 1 bis c.p.p.) sia fondato.

In primis, il Supremo Consesso ricorda l’indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui  solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico dominus del procedimento,  si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari; sicchè, quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola in argomento non opera nel caso in cui a un’ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale (così Sez. I, n. 8786 del 1.12.2016, dep. 2017, Grazioso, Rv. 269178; Sezo. VI, n. 12752 del 23.2.2017,, Presta, Rv. 269679).

Pur tuttavia, osserva la Corte, la disposizione contenuta nella prima parte del comma 3 non presenta alcun dato letterale da cui poter desumere che la sua operatività sia limitata al solo caso di ordinanze applicative di misure cautelari emesse nella fase delle indagini preliminari, e non anche nelle successiva fasi procedimentali.

Da ciò ne consegue che, se la ratio dell’istituto delle c.d. contestazioni a catena è di evitare che, nell’ipotesi di provvedimenti custodiali emessi nello stesso procedimento, vi possa essere una ingiustificata dilazione dei termini di durata della custodia cautelare dovuta ad un artificioso ritardo, o una colpevole inerzia nell’applicazione della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria, non si vede perché la disposizione dell’art. 297 co. 3 c.p.p. che ha oggettivato alcune ipotesi di retrodatazione, non possa trovare applicazione anche nel caso in cui la seconda delle ordinanze cautelari poste a raffronto sia stata emessa in una fase successiva a quella delle indagini preliminari.

La Corte evidenzia come le sentenze “Graziosa” e “Presta”, che più volte hanno richiamato il ruolo di Pubblico Ministero quale dominus del procedimento, che caratterizza la sola fase delle indagini preliminari, finiscano per essere fuorvianti: infatti, anche nella fase del giudizio l’emissione di una nuova ordinanza cautelare richiede, in ogni caso, la presentazione di una richiesta da parte del rappresentante della pubblica accusa.

Pertanto, il Supremo Consesso ritiene che alla operatività della disciplina dettata dall’art. 297 comma 3 c.p.p. non sia di ostacolo la circostanza che il secondo dei due provvedimenti applicativi della misura cautelare sia stato adottato in una fase successiva a quella delle indagini preliminari.

Questo avviso, del resto, si pone in linea di continuità con i parametri fissati dalla Carta costituzionale.

Escludere l’applicabilità della regola della retrodatazione fissata dal comma 3 dell’art. 297 c.p.p. nei casi di emissione della seconda ordinanza cautelare in una fase successiva a quella delle indagini preliminari, comporterebbe un vulnus al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., provocando una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni sostanzialmente eguali: gli imputati dei medesimi reati si vedrebbero infatti riconosciuto o negato il diritto alla retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura a seconda che il Pubblico Ministero abbia deciso di formulare la seconda richiesta di applicazione della misura custodiale nella fase delle indagini preliminari ovvero nel corso del giudizio di primo grado o in quello di secondo grado.

Ciò, a ben vedere, appare rispettoso anche della natura teleologica a cui il fenomeno della retrodatazione delle contestazioni a catena appare orientato.

Il nucleo del disvalore del fenomeno delle contestazioni a catena risiede nell’impedimento, ad esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto. Il ritardo nell’adozione della seconda ordinanza cautelare non vale, quindi, a prolungare i termini di durata massima della prima misura, ma, in difetto di adeguati correttivi, avrebbe l’effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell’imputato, tramite il cumulo materiale, totale o parziale, dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato. Ciò, in particolare, con il risultato di “porre l’interessato in situazione deteriore rispetto a chi, versando nella medesima situazione sostanziale, venga invece raggiunto da provvedimenti cautelari coevi, e di rendere, al tempo stesso, aggirabile la predeterminazione legale dei termini di durata massima delle misure, imposta dall’art. 13 co. 5 Cost.” (Corte Cost., sent. 233 del 2011).

Sulla base di tali rilievi, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall’art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un’ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”.

Tanto chiarito, la Corte si sofferma sugli effetti della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare.

Il meccanismo della retrodatazione impone di “riallineare” la durata della misura cautelare applicata con la seconda ordinanza alla durata della misura applicata con il precedente provvedimento. Dunque, come si era già in precedenza espressa (Sez. Un. n. 23166 del 28.5.2020, Mazzitelli, non massimata sul punto), la Corte ricorda che “l’art. 297 co. 3 c.p.p. delinea un sistema che si sostanzia nella mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, sicchè per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento al dies a quo della prima misura”.

La citata sentenza, tuttavia, aveva riguardo agli effetti della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in un caso di due ordinanze emesse entrambe nella fase delle indagini, ma in procedimenti diversi, pendenti dinanzi a differenti autorità giudiziarie, che avevano avuto distinti sviluppi procedimentali.

La soluzione delle Sezioni unite, dunque, risponde alle peculiarità di quella situazione processuale, nella quale il “riallineamento” dei termini di durata della misura disposta con la seconda ordinanza è stato operato con riferimento a quanto accaduto in altro procedimento penale, che, nel frattempo, si era sviluppato con il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio. Il “riallineamento” dei termini di durata della custodia disposta con la seconda ordinanza emessa in un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, è stato, quindi, effettuato “guardando in avanti”, tenendo conto dell’intero sviluppo che l’altro procedimento parallelo aveva già avuto e considerando l’intero periodo di custodia sofferto dall’imputato in tale diverso procedimento, indipendentemente dalla durata della fase delle indagini preliminari e dal passaggio ad una fase successiva.

Discorso diverso, secondo la Suprema Corte, deve porsi nel caso specificatamente in esame. Nel caso prospettato, infatti, le due ordinanze cautelari sono state emesse in relazione a reati connessi, ciascuna in fasi diverse, ma nell’ambito dello stesso procedimento penale, sviluppatosi in maniera uniforme per tutti i reati oggetto dei due addebiti: per il calcolo della durata della seconda misura è quindi errato imputare alla fase in corso – quella decorrente dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado – nella quale è stata emessa la seconda ordinanza, i periodi di custodia sofferti dall’imputato nelle fasi precedenti. In questo caso, il riallineamento va operato guardando indietro, cioè ricostruendo i passaggi del procedimento come se l’applicazione della seconda misura fosse avvenuta in epoca coeva a quella della prima misura.

La Corte, quindi, enuncia il seguente principio di diritto: “nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso procedimento, la regola della retrodatazione opera sostituendo il termine iniziale di durata della misura adottata per ultima con il termine iniziale di efficacia della prima misura. In tale situazione, avendo il procedimento avuto uno sviluppo simultaneo per tutti i reati, è necessario verificare se, retrodatato il dies a quo della decorrenza, per il reato della seconda ordinanza cautelare i termini di durata di fase sarebbero scaduti; o se, considerato l’intero periodo di custodia già sofferto dall’imputato per la prima ordinanza cautelare, risulti superato il termine di durata complessivo di cui all’art. 303 comma 4 c.p.p., o il termine di durata massimo di cui all’art. 304 co. 6 c.p.p.”

Tanto chiarito, la Suprema Corte analizza anche il secondo motivo di ricorso, ritenendolo tuttavia infondato. Osserva, infatti, come ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297 co. 3 c.p.p., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorchè il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.

Nel caso devoluto, correttamente il Tribunale di Catanzaro aveva rilevato come non vi fosse alcun concreto elemento da cui poter desumere che l’imputato, dopo la sua sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere in esecuzione della prima ordinanza cautelare, avesse continuato a partecipare attivamente alla vita dell’associazione dedica al narcotraffico, di cui al reato addebitatogli ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, con la seconda ordinanza custodiale emessa.

Pertanto, il Supremo Consesso ha annullato l’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 309 comma 7 c.p.p., con rinvio al Tribunale di Catanzaro, ai fini del nuovo esame secondo gli enunciati principi di diritto.

Jeannette Baracco

Avvocato, nata a Padova il 19.08.1993. Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si è iscritta nell’anno 2012 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Nel corso del periodo universitario è stata eletta e riconfermata per il secondo mandato rappresentante degli studenti, nel Consiglio di Scuola, Consiglio di Corso di Laurea e Commissione Paritetica, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di diritto pubblico ed internazionale. Si è laureata nel 2017 con una tesi in diritto processuale penale comparato dal titolo “Giustizia negoziata e distorsione cognitiva tra patteggiamento e plea bargaining” (relatore Ill.mo Prof. Marcello Daniele), conseguendo la valutazione di 110 e lode. A maggio 2017 ha vinto il premio “Miglior Oratore” alla “Padova Moot Court Competition”, simulazione di discussione di un caso riguardante tematiche di diritto penale e processuale penale, organizzata da ELSA Padova e dall’Università degli Studi di Padova presso il Tribunale di Padova, collegio giudicante presieduto dal magistrato Dott. Vincenzo Sgubbi. Ha scritto il capitolo relativo a “Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231 del 2001” all’interno del libro “Le nuove frontiere della corruzione – Il traffico di influenze illecite”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Cleup, con la supervisione del Prof. Enrico Mario Ambrosetti ed ELSA Padova. A partire dall’anno 2020 frequenta il Corso biennale di Formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato penalista, tenuto dalla Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”. Da marzo 2020 a luglio 2020 ha frequentato il corso a distanza di studio ed approfondimento delle principali tematiche di Diritto penale dell’economia, presieduto dal Prof. Adelmo Manna, conseguendo il massimo dei voti. A novembre 2020, all’età di 27 anni, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia. E' autrice di molteplici contributi scientifici e divulgativi, collaborando periodicamente con varie riviste giuridiche (tra cui Altalex, Cammino Diritto, Cleup Editrice, Giuricivile, Ius in Itinere). Dal 2021 è socia AIGA. Attualmente è Avvocato iscritta nel Foro di Padova, specializzata in diritto penale, protezione dei diritti umani e diritto dell’immigrazione.

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