La responsabilità del vettore per inadempimento a causa di una rapina
La nozione di contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. prevede che il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
La problematica più comune nei contratti di trasporto consiste nella responsabilità in caso di inadempimento del vettore: su chi ricade la responsabilità? Ancor più controverso è il caso della responsabilità in capo al vettore per casi fortuiti come una rapina.
Ebbene, la disciplina per il trasporto di cose pone come regola generale l’art. 1693 c.c. “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
La giurisprudenza considera il furto delle merci come caso fortuito, solo ove ricorra il requisito della sua assoluta inevitabilità. Dall’art. 1693 c.c. si evince chiaramente che l’onere della prova sia a carico del vettore che dovrà dimostrare di non avere alcuna colpa nell’inadempimento. Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile. Di questo stesso avviso è stata la Suprema Corte di Cassazione[1] che ha affermato “in materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall’art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi”.
Non basta, quindi, un fatto terzo al di fuori della volontà del vettore (come una rapina), vi è bisogno anche della diligenza nel porre in essere tutte quelle misure atte a difendere il carico.
Cosa succede però nel caso in cui il mittente dia in carico ad un vettore che si avvale di un sub-vettore per l’adempimento del trasporto?
Qualora il trasporto sia concordato da un mittente con un unico vettore, il quale si avvalga per l’esecuzione del contratto di un altro vettore con il quale stipuli un contratto di sub-trasporto, non sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori nei confronti del mittente. In tale contesto, invero, il vettore a cui fa carico l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, assume su di sé il rischio dell’esecuzione del trasporto. Recentemente il Tribunale di Firenze[2], si è espresso in tal senso, nella fattispecie concreta in relazione alla rapina del carico di proprietà della parte attrice, affidato dal vettore da questa incaricato ad altri soggetti, ha affermato la responsabilità contrattuale del vettore, il quale non ha fornito alcuna prova del verificarsi di un caso fortuito rilevante ex art. 1693 c.c., e la responsabilità extracontrattuale del conducente del mezzo rapinato, attesa la prova della colposità del comportamento dal medesimo posto in essere e concretizzatosi nella mancata adozione di misure cautelari, come tali esigibili ex art. 1176 comma 2 c.c., del danno ingiusto che ne è derivato e del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa dello stesso e l’evento dannoso.
Dello stesso avviso la Suprema Corte di Cassazione[3] che ha specificato “il vettore risponde in forza dell’art. 1228 c.c. della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell’ausiliario che lo ha sostituito nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del debitore”
Diverso è il caso del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinato dall’art. 1700 c.c., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l’esecuzione del contratto. In tal caso vige una responsabilità di tutti i vettori che risponderanno nei confronti del mittente in solido, salva la successiva azione di regresso qualora il vettore sia chiamato a rispondere di un fatto non proprio.
[1] Cassazione Civile, sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439
[2] Trib. Firenze sez. II, 24/01/2014, n. 202
[3] Cassazione Civile, sez. III, 04 aprile 2003, n. 5329.
Riccardo è associate di PwC TLS, dipartimento di corporate & compliance. Fondatore, direttore ed a capo della sezione di diritto commerciale e societario della law review “Ius In Itinere” (rivista divulgativa), direttore della rivista semestrale di diritto (rivista con carattere scientifico), direttore e membro del comitato scientifico del Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato della LUMSA e presidente della sezione giovani di AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione). Nel suo cv vanta importanti esperienze in Italia e all’estero. Ha collaborato precedentemente con primari studi legali (Tonucci & Partners e LCA Studio Legale), ha rappresentato la Federico II all’Human Right Moot Court Competition ed è stato delegato a New York in una simulazione internazionale sul funzionamento delle Nazioni Unite. Nella sua quinquennale esperienza ha potuto ampliare le sue competenze con uno specifico focus sul diritto commerciale e societario e tutto ciò che ne concerne, seguendo importanti aziende nazionali e internazionali in ogni aspetto della vita dell’impresa e nella consulenza day by day. Inoltre, Riccardo ha seguito numerosi progetti di corporate governance, con particolare focus nel campo del D.Lgs. 231/2001 (predisposizione ex novo e aggiornamento di modelli 231, supporto ad organismi di vigilanza, predisposizione di procedure e processi) e della compliance aziendale (predisposizione deleghe di funzioni, predisposizione matrici 2086 c.c., contrattualistica commerciale). È, altresì, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario con le più importanti case editrici italiane (Zanichelli, Cleup).