martedì, Ottobre 15, 2024
Diritto e Impresa

La responsabilità della holding

La capogruppo o holding è una società che dirige e coordina, direttamente o indirettamente, secondo un disegno unitario l’attività commerciale di un’aggregazione di imprese societarie (società eterodirette o controllate), meglio nota come ‘’gruppo di società’’, al fine di perseguire uno scopo unitario e comune a tutte le società.[1] [2]

La principale distinzione in tema di holding è quella tra capogruppo ‘’pura’’ e capogruppo ‘’operativa’’: è detta pura quando non svolge attività di impresa, limitandosi a dirigere direttamente o indirettamente le società controllate; è invece chiamata ‘’operativa’’ la holding che, oltre a dirigere il gruppo, esercita direttamente un’attività d’impresa.[3]

L’architrave della disciplina dettata dal Legislatore in tema di responsabilità della holding è l’art. 2497 c.c.: ‘’[…] le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società [..]’’.

In via primaria è doveroso rilevare l’assenza di una regolamentazione espressa del concetto e delle modalità di svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento di gruppo. Errore esiziale che ha comportato un gravoso quanto necessario lavoro ermeneutico, al fine di individuare la portata della norma, delle sue ragioni e dei suoi obiettivi pratici.[4]

L’attività di direzione e coordinamento è un’attività di fatto che può essere definita come l’esercizio di una ‘’[…] pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali […]’’.[5] La holding non agisce direttamente compiendo atti di gestione della eterodiretta o compiendo atti in nome di quest’ultima, ma influenza e determina le scelte gestorie degli amministratori della controllata attraverso atti formali (deliberazioni, accordi contrattuali, ecc.), atti di indirizzo (direttive, istruzioni, ecc.) o meri fatti idonei a influenzare le scelte gestionali delle eterodirette.[6]

Secondo quanto disposto dall’art. 2497 sexies c.c., ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di responsabilità della holding, si presume, fino a prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che detiene un controllano ai sensi dell’art. 2359 c.c., tali presunzioni sono dettate al fine di favorire chi agisce per far valere la responsabilità della capogruppo.

La fattispecie del controllo, a norma del richiamato art. 2359 c.c., ricorre quando la società capogruppo: detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto); detiene una partecipazione tale da attribuire alla stessa un’influenza dominante sulle partecipate; infine quando detiene un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno). Altresì, l’art. 2497 septies, al di fuori delle ipotesi sopraindicate contemplate dall’art. 2497 sexies, individua ulteriori ipotesi, in particolare: la disciplina sulla responsabilità della capogruppo trova applicazione anche nei confronti di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento sulla base sulla base di un contratto o in forza di specifiche clausole statutarie.

La disposizione di cui all’ex 2497 c.c. intende tutelare gli interessi dei soci di minoranza e dei creditori della società eterodiretta lesa da un abuso di direzione unitaria, consentendogli un’azione autonoma diretta a tutelare le proprie ragioni: ‘’[…] Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento […]’’ (2497 c.c., terzo comma). Il fatto illecito consiste nella gestione scorretta della società eterodiretta, provocato dall’attività di direzione e coordinamento.[7]

Tale azione di risarcimento del danno è esperibile dai soci o dai creditori della eterodiretta nei confronti della holding – il risarcimento è a beneficio del socio non della società – solamente se non ottenuto il ripristino della propria perdita patrimoniale. Il ripristino può derivare anche da vantaggi compensativi infragruppo o attraverso il pagamento diretto ricevuto dal singolo dalla stessa controllata.[8]

In particolare, non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2497 c.c. se il pregiudizio arrecato trova una compensazione in un vantaggio corrispondente, effettivo e proporzionato al danno sofferto dalla eterodiretta, che derivi da altre operazione previste all’interno della medesima strategia unitaria in un arco temporale determinato. Al fine di determinare la responsabilità della capogruppo si deve valutare il risultato finale della strategia di gruppo, non la singola operazione lesiva.[9]

La violazione dei principi di corretta e sana gestione, di cui all’art. 2497 c.c., è fonte di responsabilità per:

  • la holding e i suoi amministratori che esercitano attività di direzione e coordinamento;
  • chi abbia preso consapevolmente parte al fatto lesivo nei limiti del vantaggio conseguito;
  • gli amministratori delle società eterodirette che concorrono in solido nel caso in cui abbiano effettivamente preso parte al fatto lesivo, o meglio quando siano coartefici delle operazioni di mala gestio che hanno comportato il danno;

Non possono imputarsi alla capogruppo o ai suoi amministratori atti direttamente riferibili alle società partecipate, ancorché voluti e coordinati dal gruppo, svolti dalla società eterodiretta in maniera scorretta e/o disattendendo le direttive imposte dalla holding. In questo caso rispondono in via esclusiva gli amministratori della controllata che hanno agito in modo abusivo.[10]

Concludendo, possiamo semplificare la disciplina contenuta nell’art. 2497 c.c. affermando che la fattispecie introdotta con la riforma del 2003 assuma quale presupposto: la presenza di una società holding che svolge all’interno di un gruppo di società un’attività di direzione e coordinamento; l’esistenza di un abuso di tale posizione di supremazia; e infine, la sussistenza di un danno effettivo causato da tale abuso alla società eterodiretta, da valutare sulla base dello specifico progetto di gruppo.[11]

Dott. Antonio Scorzolini

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[1] In giurisprudenza si è affermato l’orientamento secondo cui è configurabile la responsabilità diretta della persona fisica (holder) esercente attività di direzione e coordinamento verso la società eterodiretta per i danni provocati dall’esercizio illegittimo di tale attività. A favore di tale orientamento è la Corte di Cassazione Civile che con la sentenza del 06.03.2017, n. 5520, richiamandola sentenza delle Sezioni Unite n. 25275/2006, ha affermato la possibilità di configurare una holding di tipo personale allorquando: ‘’[…] una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle  medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in proprio, fonte quindi di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, casualmente ricollegabili all’attività medesima […]’’

[2] G. F. CAMPOBASSO, diritto commerciale, tomo II, diritto delle società, 8° edizione, a cura di M. CAMPOBASSO, pag. 289 e ss.

[3] F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato nei gruppi di società e l’abuso si direzione unitaria della holding, Riv. Le Società, n. 3/2017, pag. 353e ss.

[4] Le Società per Azioni, codice civile commentato e norme complementari, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, tomo II, Giuffrè Editore, 2016, pag. 3011 e ss.

[5] P. MARCELLO e A.M. LOIA, Direzione e coordinamento di società: regime pubblicitario e informativa di bilancio, in Il Fisco, fasc. 1/2011, p. 5018 e ss.

[6] Trib. Mil. il 20.12.2013

[7] Riv. Cassazione Penale, fasc. 12, 2011, pag. 4237 e ss., responsabilità degli enti e gruppi societari, T. E. EPIDENDIO.

[8] Si veda per approfondimenti: L’azione di responsabilità da direzione e coordinamento di società, Riv. Giurisprudenza Commerciale, fasc. 05/2013, pag. 297/I e ss.

[9] M. ROSMINO, la disciplina dei gruppi di società: attività di direzione e coordinamento, profili di responsabilità e lite temeraria, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, doc. 30.06.2016.

[10] cfr. Cass. Sez. 1 n. 9143/08, Cassazione civile, sez. I, 12/06/2015, (ud. 18/02/2015, dep.12/06/2015), n. 12254).

[11] F. DE GOTTARDO, Concorrenza sleale e abuso di direzione e coordinamento nei rapporti di gruppo, Riv. Giurisprudenza Commerciale, fasc. 2, 1.04.2017, pag. 305 e ss.

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

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