La risoluzione di singoli ordini di investimento discendenti dal contratto quadro
La materia in questo articolo discussa attiene alla possibilità in capo all’investitore di agire al fine di risolvere singoli ordini nell’ambito dei servizi di investimento, ma andiamo per gradi. I servizi di investimento sono attività prestate da determinati soggetti, attraverso le quali è possibile impiegare sotto varie forme i risparmi in investimenti finanziari.
Questi sono tassativamente individuate dalla legge nel testo unico della finanza.
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti è il servizio con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione. Gli stessi possono essere prestati solo e unicamente da determinati soggetti i quali ricevono autorizzazione, a seconda dei casi, da Consob o Banca d’Italia.
L’autorizzazione è elemento necessario allo svolgimento di tale pratica, sostanziale e non meramente formale. I soggetti autorizzati sono sottoposti, ai fini della sussistenza e continuità dei requisiti, a un regime di vigilanza costante. Gli intermediari sono così tenuti a rispettare principî e regole di condotta, il cui fine è quello di assicurare la correttezza del loro comportamento e di consentire al cliente scelte di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
Il testo unico sulla finanza, dunque, impone all’intermediario di comportarsi secondo principi di correttezza, trasparenza e diligenza, il tutto precipuamente per un unico obiettivo, cioè l’interesse del cliente. Tali concetti hanno un peso, non sono né vacui né tanto meno formali velleità. L’intermediario è inoltre tenuto a verificare l’appropriatezza e l’adeguatezza dell’investimento all’investitore.
A seguito di questa breve e sicuramente riduttiva,rispetto alla mole della materia, analisi preliminare, poniamo attenzione a una sentenza recentissima emessa il 23 maggio scorso dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte sancisce un principio di fondamentale importanza per l’investitore.
Dinanzi a un contratto quadro (il contratto quadro disciplina in via generale il rapporto tra il cliente e l’intermediario, mentre gli ordini di acquisto dei singoli strumenti finanziari sono atti negoziali esecutivi della regolamentazione prevista nel contratto quadro e consistono nella negoziazione delle singole operazioni impartite dal risparmiatore) il giudice riconosce all’investitore la possibilità di risolvere singoli ordini di esecuzione all’interno di questo a fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob.
Definiamo ora sinteticamente i requisiti che la Corte pone come fondamento per una risoluzione di singoli ordini di esecuzione: 1) La risoluzione di un singolo di ordine di investimento è subordinata alla non scarsa importanza dell’inadempimento che sia stato posto in essere dall’intermediario; 2) La non scarsa importanza dovrà essere valutata nello specifico ambito dell’ordine rispetto al quale l’inadempimento medesimo si è venuto a verificare; 3) L’inadempimento dell’intermediario non va confuso con l’esito dell’investimento a cui questo è relativo (non è dunque rilevante un esito in positivo come non lo è in negativo ai fini della risoluzione) Al termine di queste considerazioni proviamo a commentare in maniera esauriente la linea tracciata dalla sentenza, la quale pone il buon viatico per il soddisfacimento degli interessi dell’investitore non inadempiente.
La pronuncia rimarca l’autonomia contrattuale degli specifici ordini di investimento; sottolinea inoltre che il contratto di intermediazione finanziaria è privo di un’intrinseca valutazione economica, che è rinvenibile nel singolo ordine di acquisto.
Va sottolineato inoltre che: “il contratto quadro è un contratto normativo […] gli ordini costituiscono invece autonomi contratti di compravendita degli strumenti finanziari”. Finalmente, l’inadempimento degli obblighi informativi (tipico esempio di inadempimento) relativi a quegli ordini non può che essere valutato in maniera tale da determinare la risoluzione dei singoli ordini di esecuzione. Tale possibilità discende dalle regole proprie del comune diritto contrattuale.
Nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili, l’inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni ben può non venire a incidere sull’interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo contratto gli ha procurato o comunque è idoneo a procurargli.
“Se il contraente inadempiente potesse opporre a quello adempiente la necessità della risoluzione totale verrebbe illegittimamente a spostarsi la facoltà di scelta di cui all’art.1453 cod. civ., dalla parte adempiente a quella inadempiente o ad alterarsi la stessa portata della disposizione normativa”. (Cass., 23 gennaio 1959, n. 176 e Cass., 23 maggio 2017, n. 12937)
A titolo meramente corroborativo è utile porre memoria ad altre sentenze della Corte di Cassazione, le quali non fanno che cristallizzare una linea interpretativa ormai costante in ordine alla materia in oggetto. Vengono a tal uopo richiamate: • Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; • Cass., 18 maggio 2016, n. 10161; • Cass., 9 agosto 2016, n. 16820; • Cass., 19 maggio 2014, n. 23717.
Visto e considerato quanto fin qui detto, la querimonia con lo scopo di ottenere la risoluzione di singoli ordini di investimento, supportata dai summenzionati presupposti, è ampiamente ricevibile e satisfattibile.