5 Risposte

  1. Michelangelo Macaluso ha detto:

    Si può presentare la lettera di prelazione con contratto in atto o si deve aspettare la scadenza di quest’ultimo?
    Grazie mille

    • Rossana Grauso ha detto:

      Gentile Sig.Macaluso,

      la richiesta di prelazione, o meglio, la manifestazione di volontà di volersi avvalere del diritto di precedenza, può essere presentata anche in costanza di contratto lavorativo, purchè venga avanzata al massimo entro 6 mesi dal termine del contratto di lavoro (a tempo determinato) o 3 mesi (contratto di lavoro stagionale).
      Spero di esserle stata utile e la ringrazio per la lettura.
      Rossana Grauso – Responsabile area diritto del lavoro Ius in Itinere

  2. Tony ha detto:

    Salve Dott. Santoro
    Nel mio caso, sono stato assunto a Luglio 2016 con un contratto di 2 mesi (contratto di servizi)
    e ad oggi dopo una serie di proroghe (sono arrivato alla quinta) il mio contratto scade il 1 luglio 2018. Quindi per quella data, dovrei passare direttamente a tempo indeterminato, o essere messo alla porta. Volevo chiederle, visto che dopo di me (6 mesi,1 anno) altri colleghi sono stati assunti con la stessa tipologia di contratto, anche nei loro confronti avrei diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato? mi spiego meglio: 1 luglio 2018 scade il mio contratto e l’azienda decide di non propormi l’indeterminato. 1 agosto 2018 scade il contratto di un mio collega assunto a tempo determinato 6 mesi dopo di me, possono assumerlo a tempo indeterminato senza che io richieda il diritto di precedenza?
    Spero di essere stato chiaro

    • Rossana Grauso ha detto:

      Gentilissimo,

      la questione non verte sulla possibilità di far valere il suo diritto di precedenza rispetto alla volontà della sua azienda di assumere un suo collega a tempo indeterminato sebbene abbia un’anzianità lavorativa minore, ma se lei, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, abbia manifestato (per iscritto, con raccomandata a/r) la volontà di esercitare il suo diritto di precedenza sulla assunzioni a tempo indeterminato (relative alle medesime mansioni) che l’azienda porrà in essere entro 12 mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro.
      A tal fine, Le riporto quanto previsto in materia dalla d.lgs 368 del 2011 co. 4-sexies: “Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

      Sperando di averLa aiutata, porgo i miei saluti.
      Rossana Grauso – Responsabile area diritto del lavoro Ius in Itinere

  3. Bibs 71 ha detto:

    Buongiorno, sono stata assunta con contratto part time 26 ore, 3 livello commercio, come addetta alla vendita l ’11 dicembre 2017, contratto che mi è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2018 in data 11 luglio 2018. Un mio collega invece, con identico orario e identiche mansioni è stato assunto a tempo indeterminato già dal primo contratto intorno al 20 luglio 2018. A me non è stata fatta nessuna comunicazione riguardo al diritto di prelazione né in fase di firma del mio contratto né successivamente. Questo comporta qualche diritto da parte mia ad accedere ad un contratto a tempo indeterminato? E se è così, come devo procedere? Grazie.

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