martedì, Marzo 19, 2024
Labourdì

Guarigione anticipata: obbligo di rettifica per il Lavoratore che intende rientrare a lavoro

L’inps è recentemente intervenuta a chiarire alcuni dubbi sorti in materia di certificati di malattia e guarigione anticipata.

Con la Circolare n. 79 del 2 maggio 2017 ha infatti stabilito l’onere del lavoratore di richiedere una rettifica al medico, nel caso in cui si registri un’ipotesi di guarigione anticipata. Laddove cioè il lavoratore manifesti la volontà di ritornare sul luogo di lavoro anticipatamente rispetto a quanto previsto e stabilito dal certificato medico, è necessario che si provveda a modificarlo e che a farlo sia il medico che precedentemente ha attestato la presenza della patologia. Un intervento in tal senso si è reso necessario al fine di osteggiare i fenomeni di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa che causano ingenti dispensi e errori nello svolgimento dell’attività da parte dell’Inps.

L’ ente previdenziale ha dunque delineato l’ipotesi in esame come un vero e proprio obbligo da esperire, in esecuzione del generale dovere di tenere un comportamento di massima collaborazione e correttezza, sottolineando come, in caso di inadempimento, siano previste specifiche sanzioni disciplinari.

Attualmente pertanto, il dipendente che è intenzionato a riprendere anticipatamente il proprio impiego, dovrà provvedere a realizzare una rettifica tempestiva non solo nei confronti dell’INPS ma anche del datore di lavoro presso cui svolgere la sua normale attività lavorativa.  La necessità di informativa estesa anche al datore di lavoro fa si chè gravi su tale soggetto, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, l’obbligo di non consentire al proprio dipendente la ripresa dell’attività lavorativa laddove manchi la modifica della data di fine prognosi posta sul certificato di cui dispone.

Il rientro del lavoratore al lavoro, prima del decorso della prognosi , senza che sia stato rettificato il certificato medico telematico, prevede l’estensione delle stesse sanzioni previste dalla circolare n. 166/1988 nel caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo dal momento che nel caso di specie. La condotta che si rimprovera e che legittima l’applicazione della sanzione è da rivedere nell’attività del dipendente che danneggia direttamente l’INPS, imponendogli da una parte di eroga allo stesso prestazioni economiche non dovute e, dall’altra, di dar luogo a valutazioni di competenza inappropriate.

La sanzione esperibile, dunque, si connota  nella perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in caso di assenza ingiustificata della prima visita di controllo. Se l’assenza persegue anche nella seconda visita di controllo si aggiungerà alla sanzione precedente, la decurtazione del 50% del residuo trattamento economico. Infine in caso di ulteriore assenza, l’ente previdenziale è legittimato a interrompe l’erogazione dell’indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l’assenza.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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