3 Risposte

  1. Marcello Viggiano ha detto:

    Buongiorno, mi potrebbe spiegare bene cosa vuol dire omesso versamento dei contributi PURCHE’ NON SIA STATO A LUNGO TOLLERATO? Grazie

    • Rossana Grauso ha detto:

      Gentile Sig. Viggiano,
      in merito al punto da lei sottolineato, il legislatore prevede che ai fini dell’applicazione delle tutele connesse alle dimissioni del prestatore di lavoro per giusta causa, l’omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, configurabile quale condotta lesiva del rapporto fiduciario sottostante quello lavorativo e ascrivibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 1- bis legge numero 638 del 1983 come modificato da ultimo dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 , non sia oggetto di connivenza da parte del lavoratore. Tale principio di “immediatezza” delle dimissioni deve essere valutato in relazione a parametri strettamente legati alla concreta situazione del prestatore di lavoro, in quanto questo ultimo ben potrebbe attendere qualche tempo prima di addivenire alle dimissioni in considerazione della possibilità di superare la situazione pregiudizievole in accordo con il datore di lavoro. Sperando di averle fornito utili delucidazioni, buona serata.
      Rossana Grauso – Responsabile area diritto del lavoro Ius in Itinere

    • Rossana Grauso ha detto:

      Gentile Sig. Viggiano,
      in merito al punto da lei sottolineato, il legislatore prevede che ai fini dell’applicazione delle tutele connesse alle dimissioni del prestatore di lavoro per giusta causa, l’omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, configurabile quale condotta lesiva del rapporto fiduciario sottostante quello lavorativo e ascrivibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 1- bis legge numero 638 del 1983 come modificato da ultimo dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 , non sia oggetto di connivenza da parte del lavoratore. Tale principio di “immediatezza” delle dimissioni deve essere valutato in relazione a parametri strettamente legati alla concreta situazione del prestatore di lavoro, in quanto questo ultimo ben potrebbe attendere qualche tempo prima di addivenire alle dimissioni in considerazione della possibilità di superare la situazione pregiudizievole in accordo con il datore di lavoro. Sperando di averle fornito utili delucidazioni, buona serata.
      Rossana Grauso – Responsabile area diritto del lavoro Ius in Itinere

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