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La tutela previdenziale nel mondo dello spettacolo: l’ENPALS e l’IMAIE

Non è solo il diritto d’autore ad avere a cuore le sorti del mondo dello spettacolo. Numerosi, infatti, sono gli istituti e gli enti predisposti al fine di tutelare, sotto l’aspetto previdenziale e/o mutualistico, coloro che fanno parte di tale settore ovvero, per usare un termine generico, gli artisti. Tra tali istituzioni, meritano di essere evidenziate, sicuramente, l’E.N.P.A.L.S., ossia l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, e l’I.M.A.I.E., l’Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

Elemento caratterizzante entrambe le istituzioni in oggetto, sicuramente, è la “storia” travagliata, datosi che nessuna delle due è riuscita ad “uscire indenne” dallo scorrere del tempo. In merito, tuttavia, è necessario procedere con ordine esaminando, tra le due, la vicenda che ha avuto conclusione in un tempo minore.

L’Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) nacque, su iniziativa dei tre sindacati di settore appartenenti a CGIL [1], CISL [2] e UIL [3], in seguito all’emanazione della L. n. 93/1992 [4]. Oggetto principale dell’attività dell’istituto era fornire protezione alle prestazioni professionali rese da artisti, musicisti ed interpreti facendo, altresì, valere il diritto all’equo compenso connesso alla riutilizzazione o alla riproduzione delle opere interpretate o eseguite, come previsto dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [5]. In specie, il compito dell’I.M.A.I.E. consisteva nell’incassare, per conto degli artisti interpreti ed esecutori, i proventi loro dovuti in seguito alla riutilizzazione [6] delle opere da loro interpretate, in modo da poter ripartire gli stessi tra gli aventi diritto a compenso (una volta individuati).

Nei primi anni del ventunesimo secolo, però, l’Istituto conobbe un periodo di forte crisi, dovuto a due principali eventi:

  • In primo luogo, a seguito di erogazioni concesse in modo poco trasparente da parte degli organi sociali dello stesso, la Guardia di Finanza, conseguentemente intervenuta, aveva non solo individuato la presenza di irregolarità in ben 74 progetti per un valore pari ad € 800.000,00 di erogazioni, ma aveva anche proceduto al sequestro di ben 240 domande di contributi, per un valore complessivo di circa € 2.500.000,00. Inutile a dirsi, moltissimi furono i soggetti (una cinquantina circa) nei cui confronti vennero emessi avvisi di garanzia da parte delle autorità competenti.
  • In secondo luogo, era stata rilevata una progressiva incapacità dell’ente a far fronte al suo incarico di ripartizione delle somme incassate agli aventi diritto, tanto che nei conti correnti dello stesso era risultata una giacenza di circa 118.000.000,00 milioni di euro in attesa di ripartizione.

Tali fattori, difatti, costituiscono concause che portarono all’estinzione dell’ente con decreto n. 33962/606/2009 del 30 aprile 2009, emesso dal Prefetto di Roma G. Pecoraro [7]. In merito, giova rilevare che, pur se tale decreto fu oggetto di istanza di sospensione cautelare dell’efficacia presentata dal Presidente dell’I.M.A.I.E. Vianello innanzi al TAR Lazio (e da questi accolta), il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 luglio 2009 [8], a sua volta accolse il ricorso contro l’ordinanza di sospensione del TAR confermando, quindi, la validità del processo di estinzione.

Non v’è, tuttavia, di che disperarsi per le sorti dell’ente, in quanto già nel 2010 si è vista la nascita del “Nuovo I.M.A.I.E.”, ovvero il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori [9], una collecting fondata e gestita da artisti e con le stesse funzioni proprie della I.M.A.I.E. “originaria”, ossia negoziare ed incassare dagli utilizzatori l’equo compenso a favore degli Artisti Interpreti Esecutori, ripartendo la somma dovuta per lo sfruttamento delle opere a cui questi hanno partecipato.

Esaminato l’evolversi della vicenda dell’I.M.A.I.E., giova ora prestare attenzione all’altro ente succitato.

L’E.N.P.A.L.S., ossia l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ha origine dall’emanazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 [10], successivamente ratificato, con l’apporto di alcune modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 [11]. Numerosi i compiti affidati alla competenza dell’ente:

  • Riscossione dei contributi dai lavoratori del mondo dello spettacolo;
  • Erogazione agli aventi diritto, ovvero i suddetti lavoratori, di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, ai superstiti ed assegno di invalidità;
  • l’immatricolazione del lavoratore, cui veniva rilasciato un libretto personale sul quale egli era tenuto, pena sanzione pecuniaria di circa € 1.250,00 [12], ad annotare tutti i contributi versati;
  • Rilascio del certificato di agibilità, ossia una certificazione obbligatoria che andava richiesta all’Ente in occasione dell’organizzazione di un evento che preveda l’ingaggio di artisti, indipendentemente dal fatto che le prestazioni fossero retribuite o a titolo gratuito.

L’E.N.P.A.L.S., inoltre, aveva provveduto a stipulare con la SIAE [13] una sorta di accordo/convenzione al fine, da una parte, di facilitare lo svolgimento delle pratiche agli utenti servendosi dei numerosi sportelli SIAE sul territorio e, dall’altra, di effettuare una più efficiente attività di controllo in riferimento al fenomeno, in crescita nel mondo dello spettacolo, del lavoro nero. Da parte sua, la SIAE o, meglio, i suoi ispettori, avrebbero potuto compiere attività ispettive anche in relazione agli obblighi contributivi durante esibizioni di qualsiasi genere (fermo restando i poteri degli ispettori del lavoro, alla cui discrezione competeva l’irrogazione della c.d. maxi-sanzione per il lavoro irregolare).

L’esistenza “indipendente” dell’E.N.P.A.L.S. ebbe una vita ragionevolmente breve, datosi che è stato soppresso dal Decreto Monti n. 201 del 6/12/2011 [14] per poi confluire, dal primo gennaio 2012, nell’INPS, tra le forme previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). Unico “conforto”, nessun rilevante cambiamento in relazione alle regole previste per lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo dal vivo.

Da un punto di vista “pratico”, va rilevato che l’osservanza degli adempimenti previsti per i contributi agli artisti deve sussistere obbligatoriamente ogni qualvolta vengano organizzate manifestazioni di spettacolo dal vivo (oltre alla regolarizzazione tramite permesso SIAE). In specie, l’organizzatore della “serata” (che non deve essere necessariamente il datore di lavoro), ha il compito di:

  1. Dichiarare la serata, ovvero richiedere il certificato di agibilità (in merito, va evidenziato che il D.l. n. 135 del 14/12/2018 in materia di semplificazioni, convertito nella legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 [15] ha previsto dei casi di esonero dall’obbligo di possesso del certificato di agibilità INPS ex ENPALS, in particolare nel caso sia presente un contratto di lavoro subordinato);
  2. Versare i contributi previdenziali relativi ai lavoratori ingaggiati, anche nel caso in cui abbia pattuito con questi la gratuità della prestazione lavorativa prestata.

Il tutto, ad oggi, da fare on-line sull’apposita piattaforma telematica, non sussistendo più l’accordo/convenzione stipulato con la SIAE per l’utilizzo degli sportelli predisposti sul territorio dalla stessa. Tale certificazione, quindi, comporta:

  • L’scrizione degli artisti all’ex ENPALS (anche contestualmente alla presentazione della richiesta);
  • L’immatricolazione del datore di lavoro presso l’ex ENPALS e richiesta del pin per accedere ai servizi online;
  • L’elaborazione della busta paga/ricevuta prestazione occasionale/nota di rimborso da consegnare all’artista;
  • Il versamento dei contributi tramite modello F24 da parte del datore di lavoro (o dell’organizzatore della serata).

In merito, occorre evidenziare che la circolare E.N.P.A.L.S. n.21 del 2002  ha evidenziato, oltre alle “classiche” situazioni di esenzione dal versamento dei detti contributi (esibizioni di minorenni; di studenti fino ai 25 anni; di pensionati di età superiore a 65 anni) altri casi particolari: “L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.”[16]

Occorre rilevare, tuttavia, che numerose critiche sono state presentate nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. (anche post annessione all’INPS) da parte degli utenti. In particolare, si portano in evidenza le critiche mosse in riferimento alla c.d. legge Fornero, nome con cui viene comunemente indicato l’articolo 24 del D.l. del 6 dicembre 2011, n. 201 [17]. In pratica, tramite la “riforma Fornero” “l’ex Enpals è stata sì inglobata dall’Inps ma, al momento di effettuare la conversione previdenziale, il sistema andava in tilt e, malgrado i contributi fossero stati versati e risultassero sul libretto dell’ex Enpals, per l’Istituto nazionale di previdenza sociale non era ancora arrivato il momento di andare in pensione” [18]. Ciò, da una parte, lasciava i lavoratori dipendenti che avevano già presentato le dimissioni senza stipendio né pensione e, dall’altra, costringeva i lavoratori autonomi a doversi rimettere in gioco e cercare ulteriore impiego in un ambito lavorativo estremamente competitivo.

“Celebre”, inoltre, e per questo meritevole di essere citata, la petizione lanciata con una Class Action dal violoncellista Enrico Dindo contro l’asserita “ingiustizia tributaria” perpetrata dall’E.N.P.A.L.S. (la quale, pur se questa era già stata inglobata nell’INPS, stante l’identica regolamentazione dei meccanismi contributivi era ancora fondata) in danno alla categoria dei musicisti classici. In specie, il noto musicista dichiarava: “Per ogni concerto tenuto in Italia, la legge ci obbliga a versare all’Enpals una percentuale del nostro cachet, e anche gli enti organizzatori devono pagare un’ulteriore quota. In totale, per ogni nostro concerto viene versato all’Enpals più del 30% del nostro cachet, ma, in pratica, nessuno di noi avrà mai diritto alla pensione da parte dell’Enpals. Infatti, la legge prevede che la pensione per la nostra categoria professionale venga erogata dopo almeno 20 anni di contributi, e per raggiungere un anno occorrono 120 giornate lavorative. Poiché generalmente un concerto viene conteggiato come una giornata contributiva, per raggiungere un anno di contributi sarebbero necessari circa 120 concerti effettuati in Italia con regolari contributi versati. Per raggiungere la quota necessaria per la pensione, ossia 20 anni, sono quindi necessari 2.400 concerti effettuati in Italia: un traguardo che nella storia della Repubblica Italiana forse nessun concertista classico è mai riuscito a raggiungere. Infatti, la nostra professione prevede che i concerti siano preceduti da un lungo periodo di preparazione (che l’Enpals evidentemente ignora), e per di più molti di noi svolgono la propria attività principalmente all’estero, la quale di solito non rientra nei conteggi Enpals. Noi versiamo ogni anno all’Enpals molto di più delle trattenute previdenziali di gran parte degli impiegati statali, e, se la legge non cambia, non solo non avremo mai la pensione pubblica, ma neanche ci verrà restituita l’enorme cifra versata invano.” [19]

[1] Confederazione Generale Italiana del Lavoro, disponibile qui: http://www.cgil.it/;

[2] Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, disponibile qui: https://www.cisl.it/;

[3] Unione Italiana del Lavoro, disponibile qui: https://www.uil.it/;

[4] Legge n. 38 del 5/02/1992, disponibile qui: https://www.scfitalia.it/ImagePub.aspx?id=95451;

[5] Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[6] Artt. 71, 73 e 73-bis Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[7] Decreto n. 33962/606/2009 del 30 aprile 2009 emesso dal Prefetto di Roma G. Pecoraro, disponibile qui:  https://lavoratorimaie.files.wordpress.com/2009/05/doc-estinzione.pdf;

[8] Ordinanza del Consiglio di Stato del 14 luglio 2009,  disponibile qui:  https://lavoratorimaie.files.wordpress.com/2009/07/ordinanza-consiglio-di-stato-n-5616-2009.pdf;

[9] Nuovo I.M.A.I.E., sito ufficiale disponibile qui: https://www.nuovoimaie.it/;

[10] D.lgs del capo provvisorio dello Stato del 16/07/1947 n. 708, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/08/06/047U0708/sg;

[11] Legge del 29 novembre 1952, n. 2388, disponibile qui: http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/50/zn88_01_00a.html#:~:text=novembre%201952%2C%20n.-,2388.,lavoratori%20dello%20spettacolo%20(E.N.P.A.L.S.).;

[12] Sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 11/06/2007 n. 13643, disponibile qui: http://www.laprevidenza.it/attachments/posts/cass_13643_2007.html;

[13] SIAE, sito ufficiale disponibile qui: https://www.siae.it/it;

[14] Decreto n. 201/2011, c.d. “Decreto Monti”, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195;

[15] Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/12/36/sg/pdf;

[16] Circolare E.N.P.A.L.S. n. 21 del 04/06/2002, disponibile qui: https://www.inps.it/CircolariZipEnpals/Circolare%20numero%2021%20del%2004-06-2002%20enpals.pdf;

[17] Art. 24 del Decreto n. 201/2011, c.d. “Decreto Monti”, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195;

[18] Cfr. articolo di B. Apicella del 07/08/2018, “EX ENPALS: CON IL PASTICCIO DELLA LEGGE FORNERO LA PENSIONE RESTA UN SOGNO PER MOLTI”, disponibile qui: https://www.seietrenta.com/2018/08/07/ex-enpals-con-il-pasticcio-della-legge-fornero-la-pensione-resta-un-sogno-per-molti/;

[19] Cfr. articolo “Nell’industria dello spettacolo un esercito di precari” di Andrea Piersanti del 04/09/2014, rivista “Il campo delle idee”, disponibile qui: https://www.ilcampodelleidee.it/articoli/nellindustria-dello-spettacolo-un-esercito-di-precari;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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