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L’apertura della Corte Costituzionale alla società civile. Alcuni spunti di riflessione

A cura di Dott. Andrea Persichillo, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Molise summa cum laude con tesi in diritto costituzionale. Ha frequentato il Master in Tech Law & Digital Transformation organizzato da TopLegal Academy (marzo – maggio 2020) ed ha conseguito il Master di II livello in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi G. Marconi di Roma col massimo dei voti.

A Gennaio scorso la Corte Costituzionale, con un comunicato stampa, annunciava una “apertura alla società civile” introducendo nuovi strumenti partecipativi al giudizio costituzionale. Successivamente tali innovazioni hanno ricevuto una cristallizzazione nella riforma delle norme integrative al giudizio costituzionale, pubblicate sulla G. U. del 22 gennaio 2020.
Il presente saggio, partendo proprio dalle nuove norme che governeranno il processo innanzi alla Consulta, si prefigge tre compiti. Nella prima parte del lavoro, dopo un breve premessa sulle varie sollecitazioni che la Corte Costituzionale ha dovuto affrontare negli ultimi anni, si analizzerà l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sull’ampliamento partecipativo del giudizio costituzionale.
In tale sede verrà evidenziato come, nonostante l’iniziale riluttanza verso contributi esterni manifestata dalla giurisprudenza costituzionale maggioritaria tra gli anni ’60 e ‘70, la volontà di dialogo con il mondo sociale e culturale – grazie al contributo accademico – ha progressivamente sostituito l’idea di un processo “chiuso” come testimoniato, tra l’altro da alcuni (sparuti) interventi di terzi tra gli anni ’80 e ‘90.
Nella seconda parte, invece, saranno scandagliate le nuove norme integrative le quali, sotto la generica formula “apertura alla società civile”, disciplinano varie innovative figure ammesse a partecipare al processo costituzionale: si tratta degli intervenienti, degli amici curiae e degli esperti.
Nell’ultima parte del lavoro saranno delineate alcune criticità che affiorano dal testo legislativo novellato – specialmente per quanto attiene agli amici curiae e agli esperti – e, sulla loro base, si svolgeranno alcune considerazioni conclusive incentrate anche sul ruolo delle norme processuali nel giudizio costituzionale.

Last January the Italian Constitutional Court, with a press release, announced an “opening to civil society”, introducing new participatory tools in the constitutional judgment. Afterwards, these innovations received a crystallization in the reform of the “Norme integrative al giudizio costituzionale”, published in the G. U. of the 22 January 2020.
This essay, starting from the new rules that will govern the process in front of the Italian Constitutional Court, has three tasks. In the first part of the work, after a brief introduction on the various requests that the Constitutional Court has had to face in recent years, there will be an analysis of the jurisprudential and doctrinal evolution on the participatory expansion of the constitutional judgment.
During the first part of the work will be highlighted how, althought the initial reluctance towards external contributions manifested by the most constitutional jurisprudence from 60s to 70s, the desire to dialogue with the social and cultural world – thanks to the academic contribution – has gradually replaced the idea of a ‘closed’ judgement, as evidenced by some (small) interventions by third parties between during the 80s and the 90s.
In the second part, the new “Norme integrative” will be investigated because, under the generic formula “opening to civil society”, there are various innovative figures admitted to participate in the constitutional process: interveners, amici curiae and experts.
In the last part of the work, some critical issues that emerge from the new legislative text will be outlined – especially regarding amici curiae and experts – and, on their basis, there will be some conclusive considerations centered on the role of procedural rules in the constitutional judgment.

 

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* Il presente articolo scientifico è stato sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista e pubblicato nel Numero 2/2020 della Rivista Semestrale di Diritto.

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