venerdì, Marzo 29, 2024
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Le modifiche all’assetto della giustizia e dell’ordinamento sportivo introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

A cura di Lorenzo D’Ilario

L’anno trascorso sarà ricordato per i numerosi cambiamenti all’interno dell’ordinamento sportivo italiano. Le innovazioni contenute nei commi 629-651 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (la Legge di Bilancio per il 2019), infatti, hanno apportato modifiche sostanziali sia nell’ambito della giustizia sportiva che dell’organizzazione dello sport nel nostro Paese. La precedente struttura organizzativa, delineata dalla legge 8 agosto 2002, n.1781, che aveva istituito la CONI Servizi S.p.A. ed affidato alla stessa la titolarità dei beni del CONI, concepiva il CONI nella duplice natura di ente di diritto pubblico e di società per azioni. Nella sua accezione di ente posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (oggi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il CONI rappresentava il massimo organo di disciplina, regolazione e gestione dell’attività sportiva in Italia, nonché la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Al contempo, la CONI Servizi S.p.A. era la società per azioni che, oltre a supportare il CONI nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali, ne gestiva il patrimonio immobiliare assicurando il miglior sfruttamento delle sue risorse nel mercato. La Legge di Bilancio per il 2019 ha letteralmente stravolto questa configurazione, conferendo un nuovo volto all’organizzazione dello sport in Italia. A fronte dell’autonomia dell’ordinamento sportivo consacrata e garantita dalla famosa legge n.280 del 20032, le seguenti innovazioni sembrano, per certi versi, dirigersi nella direzione opposta.

La nuova organizzazione dello sport italiano

Il legislatore, dapprima, ha cambiato la denominazione della sopra citata società per azioni da CONI Servizi S.p.A. in Sport e Salute S.p.A. (v. co. 629), individuando nel Ministero dell’Economia e delle Finanze il titolare delle azioni della neonata società. In secondo luogo, ha enunciato i principi relativi alla distribuzione delle risorse economiche tra il CONI e la costituenda Sport e Salute S.p.A.. Il livello di finanziamento ad essi destinato è pari al 32 per cento delle entrate registrate nell’anno precedente dallo Stato e non può essere comunque inferiore alla misura minima di 410 milioni di euro annui.

Nel dettaglio, al CONI spetta una quota non inferiore a 40 milioni per le spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali e alla copertura degli oneri inerenti alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. Ben 368 milioni, invece, sono destinati a Sport e Salute S.p.A., di cui 280 milioni annui diretti a finanziare le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e le associazioni benemerite tramite un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi in grado di assicurare il riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale (v. co. 630). Proprio in questa prospettiva si aggiunge un consigliere aggiunto designato dal CONI al consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A., già composto da tre membri: il presidente, che svolge le funzioni di amministratore delegato, è nominato dall’Autorità di governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, mentre gli altri due componenti rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sempre previo parere delle suddette commissioni (v. co. 631).

Altra prescrizione di rilievo è quella che prevede, a garanzia della reciproca indipendenza del CONI e della nuova società per azioni, l’incompatibilità di incarichi di vertice in Sport e Salute S.p.A. con quelli nel CONI e negli organi apicali elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite (v. co. 633). Alla luce del nuovo modello normativo, dunque, l’Autorità di governo competente può godere di poteri di indirizzo e di direzione nei confronti della società per azioni che gestisce le finanze dello sport italiano in passato sconosciuti e la stragrande maggioranza delle risorse economiche destinate allo sport sono appannaggio di Sport e Salute S.p.A., di proprietà dell’amministrazione centrale, a svantaggio del CONI, che per oltre cento anni era stato concepito come l’unico ente titolare dell’organizzazione e della gestione dello sport in Italia.

La riforma dei “concorsi pronostici sportivi”

Una parte minima del suddetto importo di 410 milioni, pari ad appena 2 milioni annui, è destinata agli oneri indicati dai commi 634-639 per le attività inerenti a “forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo” e “integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali”. La Legge di Bilancio per il 2019, infatti, prevede anche una serie di disposizioni volte a mutare la disciplina dei “concorsi pronostici sportivi”, attualmente rappresentati dal “Totocalcio”, da “il9” e dal “Totogol”. A ben vedere, non viene delineata una normativa di dettaglio ma la riforma dei “concorsi pronostici sportivi” potrà trovare applicazione soltanto tramite un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di una vera e propria deregulation della disciplina delle attività di gioco, precedentemente affidata a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno.

Nel disegno programmatico predisposto dal legislatore, quindi, “al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli si dovrà procedere alla riforma dei concorsi pronostici sportivi” (v. co. 634), la cui disciplina è ad oggi rimasta ferma al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 4963, recante “Disciplina delle attività di giuoco”, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342 (“Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell’interno emanati dal Governo durante il periodo dell’Assemblea Costituente”). Il citato provvedimento, dunque, introdurrà nuovi criteri di ripartizione della posta in gioco, così come definiti dalla Legge di Bilancio per il 2019, e sancirà la scomparsa degli storici “concorsi pronostici sportivi”. In sostanza, alla luce di quanto stabilito dai commi 636 e 638, il Totocalcio e il Totogol verranno sostituiti da un nuovo ed unico gioco, gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma pubblicizzato e promosso da Sport e Salute S.p.A.. Inoltre, particolarmente innovativa è la previsione di cui al comma 639, che consente a Sport e Salute S.p.A., ferma restando la competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo all’organizzazione del gioco e alla gestione delle concessioni, di stipulare un contratto di servizio con la stessa Agenzia tramite il quale provvedere all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

Se il raggio d’azione della CONI Servizi S.p.A. era limitato alle attività strettamente connesse e strumentali al funzionamento dell’ente CONI, la neonata Sport e Salute S.p.A., invece, potrà occuparsi anche di attività che travalicano la gestione delle risorse economiche del CONI. Oltre al fine nobile del rilancio di un gioco non “rischioso” che possa contrastare anche il fenomeno del gioco d’azzardo e della concentrazione della raccolta in un unico montepremi di importo nettamente superiore a quelli attuali, la riforma dei “concorsi pronostici sportivi” introduce una fonte di finanziamento ulteriore di Sport e Salute S.p.A., che riceverà una quota compresa tra “l’11 e il 13 per cento” della raccolta.

Le innovazioni sulla disciplina della giustizia sportiva

Non meno rilevante appare la portata delle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 nell’ambito della disciplina della giustizia sportiva. In seguito alla mancata conversione del decreto legge del 5 ottobre 2018, n.115, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive4, il legislatore ha ritenuto comunque necessario trasporre le medesime disposizioni sulla giustizia sportiva nell’ordinamento nazionale.

La Legge di Bilancio per il 2019, dunque, si pone in continuità con la disciplina che era stata introdotta dal Consiglio dei Ministri per porre rimedio alla situazione di incertezza creatasi attorno al blocco del ripescaggio e alla riduzione delle squadre ammesse a partecipare al campionato di calcio di Serie B 2018/20195. La finalità perseguita dal legislatore è evidentemente quella di garantire maggiore omogeneità e armonia alla tutela delle posizioni giuridico-soggettive lese nell’adozione di un atto o di un provvedimento relativo all’ordinamento sportivo. Il comma 647 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2019 conferisce alla “giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche6. Lo stesso comma dispone, altresì, l’applicazione di un rito abbreviato al giudizio amministrativo in questione, apportando così un’aggiunta all’art.119 del codice del processo amministrativo7; questo non significa, però, che la potestas iudicandi sulla suddetta materia sia stata definitivamente sottratta al giudice sportivo.

La seconda parte del comma 647, infatti, sancisce la “sopravvivenza”, rispetto al giudizio amministrativo, di un previo giudizio sportivo. Per i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (o comunque incidenti sulla partecipazione ad esse), il legislatore contempla, infatti, la possibilità che “lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato”. Inoltre, “con lo spirare di tale termine – prosegue il comma 647 – il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”. In altre parole, il legislatore ha inteso dare un “ultimatum” alla giustizia sportiva: qualora il giudice sportivo non si sia pronunciato in via definitiva e nel merito entro il termine brevissimo di 30 giorni, qualsiasi controversia che insorga all’interno di una Federazione e che riguardi l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni sportive professionistiche sarà valutata e decisa in maniera rapida e abbreviata dal giudice amministrativo del TAR Lazio, sede di Roma.

Nuove risorse al Fondo “Sport e Periferie”

Nella Legge di Bilancio per il 2019 si fa riferimento anche al cosiddetto Fondo “Sport e Periferie8, al quale vengono assegnate una serie di risorse in precedenza destinate ad opere infrastrutturali nell’ambito del programma “Cantieri in comune”. L’intento del legislatore è quello di potenziare l’attività sportiva agonistica nazionale e, al contempo, di incrementare la cultura sportiva e la sicurezza nelle zone periferiche urbane attraverso le risorse di cui alla delibera del CIPE n.38 del 10 aprile 2015 che, a seguito di apposita segnalazione da parte dei Comuni alla Presidenza del Consiglio, risultino non assegnate o non utilizzate. Alla riassegnazione delle suddette risorse ha, quindi, provveduto il Comitato interministeriale per la programmazione economica: come risulta dall’apposita delibera CIPE dello scorso gennaio registrata dalla Corte dei Conti9, nel 2019 circa sette milioni di euro sono stati destinati al Fondo “Sport e Periferie”.

Modifiche alla ripartizione dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi del campionato di Serie A

Infine, la Legge di Bilancio per il 2019, tramite i commi 641-643, ha provveduto a modificare la disciplina sulla ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di Serie A, novellando l’art.26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.910. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, sarà prevista la riduzione della quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e l’aumento di quella calcolata sulla base del radicamento sociale, aggiungendo ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori. Resta ferma, invece, la ripartizione in parti uguali della quota del 50 per cento delle risorse tra tutte le squadre che partecipano al campionato di Serie A. La finalità perseguita dal legislatore, anche a vantaggio delle rappresentative nazionali, è quella di premiare le società della massima serie che investono sui propri vivai giovanili con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale.

Parole chiave: CONI, ordinamento sportivo, Sport e Salute S.p.A., riforma, ordingiudizio amministrativo

Lorenzo D’Ilario:

Giornalista pubblicista e già collaboratore di Treccani e dell’Istituto Affari Internazionali, Lorenzo D’Ilario è autore di contributi per testate e riviste specializzate in geopolitica e sport. Nel corso degli studi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre ha maturato la passione per il diritto dello sport, nel cui ambito è pienamente coinvolto ricoprendo la carica di Fiduciario CONI di Roma Capitale e svolgendo il ruolo di Arbitro di Calcio FIGC a livello nazionale. Molto attiva, inoltre, risulta la sua partecipazione nell’associazionismo: è socio ordinario di “ELSA” (“The European Law Students’ Association”) e del “Panathlon International” (movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva), di cui è anche addetto stampa.

1 Il testo della legge 8 agosto 2002, n.178 sul riassetto del CONI: https://www.camera.it/parlam/leggi/02178l.htm

2 Sull’autonomia dell’ordinamento sportivo e sulla c.d. “pregiudiziale sportiva”, si veda il contributo di P. Sandulli, “Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia

3 Il testo del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 sui “concorsi pronostici sportivi” ancora oggi in vigore: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1948/05/22/048U0496/sg

4 Tale decreto non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 233 del 6 ottobre 2018. Di conseguenza, ha perso efficacia ex tunc così come previsto dall’art.77 della Costituzione.

5 Per ulteriori approfondimenti sugli antefatti e sulle disposizioni del decreto legge del 5 ottobre 2018, n.115, si veda il dossier curato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076885.pdf

6 Ne rimane, pertanto, escluso qualsiasi contenzioso relativo alla partecipazione a competizioni delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.90 della legge n.289 del 2002.

7 Con riferimento alla disciplina del rito abbreviato, si veda il Codice del processo amministrativo, Titolo V – Riti abbreviati relativi a speciali controversie: https://www.giustizia-amministrativa.it/il-codice-del-processo-amministrativo-commentato

8 Il Fondo “Sport e Periferie” è stato istituito dall’art.15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 gennaio 2016, n.9.

9 Il testo della delibera CIPE del 17 gennaio 2019 sulla riassegnazione al Fondo “Sport e Periferie” di risorse residue ai sensi dell’art.1, comma 640, della Legge di Bilancio per il 2019: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/07/19A01515/sg

10 L’art.26 del d.lgs. 9/2008, così come modificato dall’art.1, comma 352, lett. b), della legge 205/2017, individua i seguenti criteri per la ripartizione delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A: – 50% delle risorse in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di Serie A; – 30% delle risorse in base ai risultati sportivi conseguiti;- 20% delle risorse in base al radicamento sociale.

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