venerdì, Luglio 26, 2024
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L’esposizione dei passeggeri alle sostanze tossiche: la tutela sancita dal diritto alla salute

a cura di Valentino Gardi

Cenni introduttivi sull’esposizione dei passeggeri alle sostanze tossiche

A seguito della pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) la vita di tutti i cittadini del mondo è mutata radicalmente e continua tutt’oggi ad esserlo. Il settore dei trasporti è stato uno dei più complessi da gestire a causa degli “inevitabili” assembramenti che si verificano a bordo degli stessi mezzi di trasporto.  Ma la tutela della salute dei passeggeri concerne anche un altro aspetto molto importante del diritto alla salute (tutelato ex art. 32 Cost.), ossia quello concernente l’esposizione degli stessi ad eventuali sostanze nocive.  Tra le sostanze nocive troviamo l’amianto ed l fumo passivo, che verranno analizzate in questo articolo.

Per quanto concerne l’amianto, è una sostanza che ha avuto nel corso della storia un ruolo d’antagonista nella vita di molti individui a causa dei danni a lungo termine patiti per l’inalazione delle fibre dello stesso minerale. Attraverso la legge n. 257 del 1992 è stata vietata la produzione e l’installazione di materiali in amianto in tutti i settori del Paese. A subirne le conseguenze erano la maggior parte delle volte i lavoratori che inalavano inconsapevolmente questo agente tossico. La stessa situazione è avvenuta e può avvenire tutt’oggi con il fumo passivo inalato nei luoghi di lavoro[1].

Per il fumo passivo, invece, la regolamentazione è molto complessa[2], esso rappresenta infatti un danno reale per la salute dei passeggeri che possono essere esposti, indirettamente, a questo agente nocivo.

Nel seguente contributo si cercherà di collocare il tema dell’esposizione a sostanze tossiche a bordo dei principali mezzi di trasporto, secondo le principali normative in tema di divieto di fumo e prevenzione dal rischio e contaminazione da asbesto; con un’attenta dissertazione sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito, da cui deriva il diritto dei passeggeri a non essere esposti alle sostanze tossiche a bordo dei mezzi di trasporto.

 

1.Le principali norme in tema di amianto e il divieto del suo utilizzo a bordo mezzi di trasporto

 

L’amianto (asbesto), secondo la definizione fornita dal Ministero della salute è un “materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’amianto; sia fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini”[3]. A causa delle sue proprietà ignifughe [4] è stato un materiale molto utilizzato per gli indumenti e per i tessuti da arredamento[5]; ma non solo: veniva utilizzato fino agli anni Ottanta per la coibentazione di edifici ( anche tetti, navi, treni) e sfruttato  come materiale da costruzione per l’edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio, noto anche con il nome commerciale Eternit, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubature, vernici, canne fumarie e, inoltre, era presente nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto e anche nella fabbricazione di corde e cartoni.

Se l ’asbesto di per sé non è nocivo, quando viene frantumato diviene un vero e proprio agente cancerogeno e l’Italia è stato uno dei primi Stati in Europa a vietarne l’utilizzo con la messa al bando delle attività ad esso correlate, ad opera della già citata legge n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

All’art. 13 della medesima norma sono stati introdotti diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un’esposizione al minerale nocivo. In particolare, questo beneficio è stato previsto per alcune specifiche categorie di lavoratori:

  • quelli delle cave e miniere di amianto a prescindere dalla durata dell’esposizione (co. 6);
  • coloro che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (co.7)
  • e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni all’asbesto (co. 8).

In seguito alla normativa del 1995, venne stabilita una procedura amministrativa che coinvolgeva l’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l’accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. L’INAIL procedeva all’accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite professionisti interni inquadrati nella Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP). Sulla base degli accertamenti di esposizione e dei curricula professionali dei lavoratori venivano rilasciati agli stessi degli attestati comprovanti il periodo di avvenuta esposizione all’amianto. Questa procedura è stata sostanzialmente confermata con il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell’art. 47 della legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la rivalutazione contributiva al 25% e stabilito che il beneficio fosse utile solo ai fini della misurazione della pensione e non più per la maturazione del diritto.

Tuttavia, prima degli anni Ottanta, i curricula non erano archiviabili in formato digitale e, nel settore marittimo, il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di molte difficoltà nel recupero degli attestati di servizio; inoltre con la rottamazione delle navi sono finiti al macero molti archivi. È evidente, pertanto, che la presenza di amianto si concentrava soprattutto a bordo dei treni e nei binari delle linee ferroviarie[6].

La presenza di questi rivestimenti è proseguita fino al 1980 e fino alla dismissione dei vecchi modelli di carrozze che la montavano. Anche la dismissione delle locomotive a vapore è databile alla fine degli anni Settanta inizio anni Ottanta. Dalla fine degli anni Quaranta è iniziato l’utilizzo di amianto sotto forma di cartoni per l’isolamento delle scaldiglie del riscaldamento elettrico.

Dalla metà degli anni Cinquanta è iniziata la coibentazione sui nuovi rotabili con amianto spruzzato della varietà crocidolite. All’inizio degli anni Sessanta è stato deciso di estendere questo tipo di coibentazione a tutte le carrozze circolanti, tanto che il loro numero complessivo ammontava a circa 8.000 esemplari. I primi provvedimenti di prevenzione erano stati apportati all’inizio degli anni Ottanta e completati alla fine di quel decennio. Negli anni Novanta le carrozze con la coibentazione della cassa in amianto friabile sono state accantonate ed il programma di bonifica è stato completato all’inizio degli anni Duemila[7].

 

  1. La normativa in materia di divieto di fumo in Italia a bordo dei mezzi di trasporto.

Le leggi in materia di divieto di fumo in Italia nascono già dalla prima metà del Novecento, dove con il Regio Decreto n. 2316 del 1934 “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia” è stata proibita la vendita del tabacco ai minori di anni sedici; età innalzata a diciotto anni attraverso la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto 13 settembre 2012. È evidente, pertanto, che la prima norma in materia non ha riguardato il divieto di fumo a bordo dei mezzi di trasporto. Infatti, la prima norma a vietare il fumo negli ambienti de quibus è stata la legge n. 584 del 1975 che affermava il “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”, questo veto però non era esteso nelle carrozze fumatori dei treni; l’art. 2, della medesima norma, affermava che: “nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori[8].

È opportuno ricordare che, dal 1° marzo 2004[9], è stato bandito in toto il fumo a bordo di tutti i treni Eurostar e Intercity, ad opera del progetto “libertà di non fumare” promosso da Trenitalia S.p.A.

La legge n. 3 del 2003 (c.d. legge Sirchia)[10] ha previsto un’estensione del divieto di fumo tra i tanti, agli enti pubblici e ai privati, concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, quali ad esempio: sale di attesa aeroportuali, treni, taxi e via dicendo. La legge Sirchia ha confermato la normativa emanata nel 1975 dalla stessa legge n. 584.

Per quanto riguarda la disciplina del divieto di fumo per i singoli mezzi di trasporto, il Legislatore rinvia ai regolamenti di ciascuna compagnia crocieristica, ferroviaria, del trasporto pubblico locale e aerea la previsione dei divieti di fumo a bordo dei propri mezzi e delle proprie infrastrutture, rinviando sempre alla normativa nazionale, soprattutto, in caso di dubbi o problemi[11].

Nonostante vi sia una normativa chiara e lineare circa il divieto di fumare nei luoghi e mezzi predetti, a oggi, molti passeggeri riferiscono di essere ancora esposti al fumo a bordo dei mezzi di trasporto e all’interno delle infrastrutture.

 

  1. Il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Carta costituzionale: il diritto dei passeggeri a non respirare sostanze tossiche e a non ammalarsi.

L’Italia garantisce i diritti fondamentali dell’uomo: l’art. 32 della Costituzione, sancisce il diritto alla salute[12], che in concomitanza con il diritto alla vita, che è uno dei diritti inviolabili dell’uomo scritto all’art. 2 Cost., in un prospetto più reale che mai, attraverso il diritto alla libertà personale espresso anch’esso all’art. 13 Cost., forma il c.d. diritto all’integrità fisica, non previsto espressamente Costituzione[13]. La volontà del Legislatore nel vietare il fumo in molti luoghi non può che avere profili inerenti alla tutela della salute dei cittadini e, in particolare, dei passeggeri. Il diritto alla salute può essere considerato il più importante e il più debole tra tutti i diritti sociali[14].

Riguardo alla tutela dei passeggeri dall’esposizione a fumo passivo e il diritto alla salute degli stessi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1991[15] ha affermato che il combinato disposto tra lo stesso art. 32 Cost. e l’art. 2043 c.c. è sufficiente per stabilire il diritto al risarcimento del danno per i danni da fumo passivo.

Non di meno, la Corte costituzionale con la sentenza n. 399 del 1996[16] richiamando la giurisprudenza appena citata ha ribadito che il diritto del cittadino si traduce in una pretesa a delle condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che lo rendano, esente da rischi e pericoli per la propria salute. Inoltre, il datore di lavoro ha obbligo di tutelare i dipendenti specificatamente dal fumo passivo e, in ogni caso, il diritto di non inalare fumo passivo viene prima del c.d. “diritto di fumare[17]. Infine, l’auspicio della stessa Consulta era rivolto al legislatore, affinché, nel più breve tempo possibile, riconsiderasse l’intera materia ed emanasse delle leggi con cui tutelare maggiormente la salute dei cittadini dall’esposizione al fumo passivo.

Nel corso degli anni, sulla scia del diritto alla salute la Fondazione Veronesi ha redatto una “carta dei diritti dei non fumatori”, dalla quale emerge l’invito ai ragazzi non fumatori, di far valere questi stessi diritti, tra  quali i più importanti l’art. 1 e l’art. 2, cui brevemente si riportano:

  • 1 ) “il diritto al benessere, tutti hanno il diritto di crescere in un ambiente in cui il fumo non impedisca, con le sostanze che diffonde, il regolare sviluppo psico-fisico”;
  • 2 ) “il diritto all’aria pulita, tutti hanno il diritto di respirare aria pulita ovunque, soprattutto nell’ambiente domestico[18]”.

Da questi ne discende il diritto di ciascun passeggero a non essere esposto a sostanze tossiche a bordo dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture stesse. Il diritto alla salute costituzionalmente tutelato pur essendo un tipico diritto sociale è investito di una natura paragonabile a quella dei diritti di libertà, pertanto, si può parlare di una c.d. “libertà di non fumare” in capo al soggetto passivo (nel caso dell’esposizione a fumo). La Suprema Corte ha sempre affermato che la salvaguardia della salute dei cittadini rappresenta un diritto primario della persona, dal quale scaturisce il già citato diritto al risarcimento di eventuali danni[19]. A livello dottrinale il concetto di libertà di fumare è tramontato in materia e, ad oggi, è un concetto superato, non essendo considerata una libertà, ma una dipendenza. La libertà di non fumare, invece, deve essere valutata alla stregua del diritto alla salute ivi citato: ossia la libertà dell’individuo a non essere esposto al fumo passivo esalato dai fumatori negli ambienti dove vige il divieto e non solo.

Occorre, pertanto, collocare questa libertà allo stesso piano del diritto alla salute, vedendo riconosciuti al soggetto passivo tutti i diritti costituzionalmente garantiti in materia di salute.

A conclusione di questo contributo emerge chiaramente il fatto che il diritto alla salute tocca, quotidianamente, una moltitudine di casistiche. Il diritto de quo va garantito sempre a tutela di ogni individuo che subisca o possa subire un danno alla propria incolumità fisica e/o psichica. Il tema dell’esposizione dei passeggeri a sostanze tossiche si è visto essere assai delicato e, nonostante i numerosi interventi legislativi degli ultimi decenni, a oggi non vi è stata ancora una risoluzione vera e propria del problema. In tema di asbesto le bonifiche e le opere di prevenzione e rimozione del minerale sono abbastanza efficienti, ma in tema di esposizione a fumo passivo il lavoro da fare è ancora lungo, soprattutto nelle fermate degli autobus. Forse qualcosa sembra mutare in meglio alla luce delle ultime decisioni prese dal Comune di Milano nell’ultimo anno[20], ma si spera che ciò avvenga in larga scala su tutto il territorio nazionale, a tutela piena del diritto alla salute, così come garantito dalla Costituzione.

 

 

[1] V. Gardi, La tutela dei lavoratori dall’esposizione a fumo passivo nei luoghi di lavoro, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, fasc. 2/2020.

[2] V. Gardi, La regolamentazione del c.d. fumo passivo nel settore dei trasporti, in Rivista di Polizia, fasc. VII-VIII, luglio-agosto 2019.

[3] Ministero della salute, Amianto – Effetti sulla salute, 2015, in https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_9_alleg.pdf. Affinché diventino amianto, i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura.

[4] In natura è un materiale molto comune, resistente al calore e composto da una struttura fibrosa.

[5] Ministero della salute, Amianto – Effetti sulla salute, cit.; si è accertata tardivamente la nocività per la salute delle persone, infatti gli effetti sulla salute a causa dell’inalazione delle fibre di amianto presenti nell’ambiente sono molteplici. Il processo di sviluppo della malattia è estremamente lungo: possono passare oltre 25 e spesso 40-50 anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto prima che compaia una malattia; cfr. Associazione Italiana di Oncologia Medica, Linee guida – Mesotelioma Pleurico, 2018.

[6] Sul punto è opportuno ricordare che fino alla metà degli anni Cinquanta l’uso di amianto riguardava le locomotive a vapore, per cui non vi erano ancora informazioni precise circa la coibentazione della caldaia, con parti rivestite in nastri o corde per la protezione del rischio da contatto e la linea di riscaldamento a vapore sviluppatasi verosimilmente negli anni Trenta.

[7] Sportello Amianto Nazionale, Amianto e Ferrovie dello Stato, 14 ottobre 2016,

in https://www.sportelloamianto.com/amianto-ferrovie-dello/.

[8] Legge 11 novembre 1975, n. 584, recante “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”.

[9] Cfr. Circolare esplicativa Ministero della Sanità, 10 gennaio 2005, in https://dati.asaps.it/circolari/circolari_05/0001.html. Sul tema cfr. inoltre http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/parole/sui-treni.

[10] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione». Per un approfondimento del tema si rinvia a C. Oliva, Il danno da «cattiva» legislazione e da omessa attività di controllo sull’osservanza delle leggi, in Resp. civ., 2009, 428 ss.; A. Del Nevo, Un’importante svolta nella dissuasione al fumo, in Ig. sic. lav., 2003, 129 ss.

[11] Per ulteriori approfondimenti si veda V. Gardi, La regolamentazione del c.d. fumo passivo nel settore dei trasporti, cit.

[12] Il diritto alla salute è sancito all’art. 32 della Costituzione, tale norma afferma che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

[13] A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012.

[14] M. Luciani, Salute, I, Diritto alla salute – Diritto costituzionale, ad vocem, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 2, ss.; R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, ad vocem, 1997; M. Cocconi, in Il diritto dalla tutela della salute, Milano, 1998; L. Chieffi (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, Torino, 2003; B. Caravita, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 41, ss.

[15] Corte Cost., 07/05/1991, n. 2020, afferma che “poiché l’art. 32 cost., in collegamento con l’art. 2043 c.c., pone il divieto primario e generale di ledere la salute e consente la risarcibilità del danno alla salute determinato dal fumo altrui, è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a) e b), l. 11 novembre 1975 n. 584, recante il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, proposta in riferimento agli art. 2, 3, 4, 17, 32 e 97 cost., per la parte in cui tale divieto non è esteso ad altri locali”.

[16] Corte Cost., 20/12/1996, n. 399, afferma che “non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 32 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 lett. a), della l. 11 novembre 1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), così come modificati dall’art. 33 del d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive n. 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro), nonché 64, lett. b), e 65, comma 2. del cit. decreto n. 626 del 1994”.

[17] Sul punto la giurisprudenza ha affermato, infatti, che la consapevolezza del fatto che fumare sia nocivo alla salute esclude il risarcimento per i danni derivati dall’uso delle sigarette per i consumatori; cfr. Cass. civ., sez. III, 10/05/2018, n. 11272; Trib. Roma, sez. XII, 04/04/2005, ha affermato che: “considerata come pacifica la dannosità del fumo, il fumatore è responsabile del danno arrecato alla sua salute per uso smodato di sigarette (ex art. 1227 c.c.) […]”.

[18] Per completezza, si riportano gli altri : 3) il diritto all’armonia, tutti hanno il diritto di abitare in un ambiente profumato senza che tende, divani, vestiti e tappeti puzzino di sigarette; 4) il diritto all’informazione, tutti hanno il diritto di essere informati sui danni estetici e fisici che il fumo di sigaro e sigaretta, attivo e passivo, può provocare; 5) il diritto al gioco, tutti hanno il diritto di correre, giocare e fare sport senza tossire o avere gli attacchi d’asma che provoca il fumo anche passivo; 6) il diritto alla salute, tutti hanno il diritto di avere polmoni e vasi sanguigni puliti e un cuore ben funzionante; 7) il diritto alla libertà, tutti hanno il diritto di essere liberi da qualsiasi sostanza che crei abitudine, assuefazione e dipendenza come la nicotina; 8) il diritto alla diversità, tutti hanno il diritto di essere considerati belli, forti e bravi anche senza fumare; 9) il diritto alla parola, tutti hanno il diritto di criticare chi fuma in loro presenza; 10) il diritto all’ascolto, tutti hanno il diritto di essere ascoltati se dicono che il fumo dà fastidio” Fondazione Veronesi in https://www.dors.it/documentazione/testo/201306/carta%20dei%20diritti%20%20non%20smoke.pdf.

[19] Per un ulteriore approfondimento in tema di risarcimento del danno da fumo passivo in ambito civile si veda: V. Gardi, Il risarcimento del danno da fumo passivo nel diritto civile, in Tabaccologia, fasc. 2/2020; G. Baldini, Il danno da fumo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.

[20] Agenzia Italia AGI, A Milano scatta il divieto di fumare all’aperto, in .

 

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