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L’opera creata da I.A. e lo status soggettivo degli automi di ultima generazione nell’ambito della soggezione potestativa del Diritto romano

L’opera creata da I.A. e lo status soggettivo degli automi di ultima generazione nell’ambito della soggezione potestativa del Diritto romano

a cura di Dott. Mattia Gemelli

 

1. Introduzione

Nell’ottica del tribunale adito l’appartenenza dell’opera viene ricollegato alla parte attrice in ordine alla violazione del diritto d’autore da parte della RAI per aver riprodotto illegittimamente una grafica rappresentativa di un’immagine di un fiore, relativamente alla comunicazione ed alla messa in onda del Festival di Sanremo 2016. La materia in esame tratta il tema relativo all’attribuibilità del carattere creativo ad un’opera visiva generata tramite l’utilizzo di un software; una tale questione è stata recentemente affrontata prima dalla sentenza del tribunale di Genova del 6/06/2018, poi dalla Corte d’appello territorialmente competente, con la sentenza 1066/2020 e, dopodiché, dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023. La Suprema Corte, nella fattispecie, rigetta il ricorso avverso la sentenza del giudice di appello, in cui con sentenza del 2020 aveva respinto il decisum del tribunale di primo grado che aveva valutato la paternità dell’opera in capo all’attrice, nonché la violazione del diritto d’autore ad ella spettante da parte della RAI, condannando quest’ultima al risarcimento del danno e disponendo altresì la rimozione del programma dal sito internet e la pubblicazione della sentenza. Il ragionamento del    Tribunale rileva come la titolarità dell’opera creata dall’intelligenza artificiale poteva essere ricondotta all’attrice, sulla base delle stampe dei siti internet da essa prodotte, nonché di un volume edito da Mondadori che conteneva la relativa immagine, con l’attribuzione all’architetto che ha avanzato la domanda attorea. L’opera, per questo motivo, doveva considerarsi puramente creativa, di guisa che la manifestazione del Festival di Sanremo, avendo un carattere commerciale, sarebbe stata in grado di creare nocumento alla professionista che ha inizialmente adito il tribunale.

1.2 La fattispecie ed il ragionamento della corte

La Cassazione civile, nel motivare la sentenza di appello ne ripercorre il ragionamento che l’ha portata a valutare come in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non si riferisce certamente a quello che identifica la creazione come una innovazione assoluta o come una scoperta senza precedenti, bensì come una “ […] personale e individuale espressione di un’oggettività […] di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore[1].” La chiosa della corte, dunque, mira ad evidenziare che il carattere dell’opera intellettuale non abbia il carattere della esclusività in termini di mancanza di ogni riferimento che possa essere riconducibile ad altro mai visto fino a quel momento, ma occorre che il disegno o la grafica sia dottata di quegli elementi minimi di originalità, di perizia tecnica e di applicazione intellettuale tali da poter ricollegare una tale manifestazione di inusualità in testa ad un individuo che, dunque, può vantarne la paternità. La parte convenuta, prima facie, si lamenta del difetto di motivazione allorché il giudice di appello, nella sentenza impugnata davanti al giudice di terzo grado, non abbia assolutamente tenuto conto di fa emergere dai motivi della decisione quale sia stato il raziocinio su cui si sia successivamente basato il dispositivo. La suprema Corte, tuttavia, rigetta questo primo motivo di ricorso con l’attestazione della novella dell’articolo 360 comma 1 c.p.c in quanto tale obbligo “[…] non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. “.

Pertanto, la caratteristica dell’idea che è stata alla base della realizzazione dell’immagine floreale che rende apprezzabile il nesso che lega tale riproduzione grafica al suo autore nonché lo spazio di primo piano che il Festival sanremese ha riservato alla stessa, rende il ragionamento della corte d’appello di cui si richiede censura, assolutamente in linea con quanto disposto dal codice e non certamente apparente o mancante. Ai fini della disamina del seguente lavoro, però, merita maggiore attenzione analizzare la seconda causa di ricorso richiamata dagli art.. 2575[2] e 2576[3], relativamente al fatto che “[…] La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dellingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice. “ In tal senso ci si domanda dunque se realmente possa essere definita creativa un’opera partorita da un’intelligenza meccanica, artificiale e digitale quale quella di un software che agisce sulla base di un algoritmo rappresentante, sì, la mentalitè dell’essere elettronico, ma comunque calcolato e scientificamente “sintetizzato” da un essere umano. Pertanto, sulla base di una considerazione siffatta, la ricorrente sostiene che l’opera attribuibile all’attrice non possa certamente essere pensata né tantomeno disegnata dall’architetto che lamenta la lesione del diritto d’autore, in quanto il design floreale oggetto della controversia non sarebbe altro che la riproduzione «frattale» ossia costituita dalla ripetizione a grandezze scalari di forme, colori e dettagli similari comunque elaborate matematicamente da un programma informatico. Relativamente all’esame circa la questione or ora proposta, la Cassazione rileva inizialmente come ciò non sia stato trattato preliminarmente nel giudizio di merito: pertanto il ricorrente – prosegue il Giudice di legittimità – ha l’onere, nella proposizione di ricorso in Cassazione – di allegare non solo l’avvenuta presentazione della materia al Giudice di merito, bensì di mettere nelle condizioni la Corte di poter indagare ex actis la veridicità di un tale postulato, per poi permetterle di entrare nel merito della vicenda[4]. In ogni modo, indipendentemente dalle problematiche relative alla disciplina dall’esame della Suprema Corte rispetto a nuove questioni non riportate nel giudizio di merito, la Cassazione non ritiene motivata la doglianza della ricorrente, in quanto considera bastevole l’impegno dell’attrice nell’imprimere al software quel tanto di patrimonio conoscitivo, tecnico ed artistico utile a far assorbire al programma utilizzato l’elaborazione artistica preventivamente voluta e studiata. In questo senso il Giudice di ultima istanza consegna all’interprete un’immagine dell’intelligenza artificiale utilizzata come “longa manus” dell’artista poiché “[…] utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.” In tal senso il formante giurisprudenziale che risulta da una tale osservazione finisce per concepire l’essere macchinino come un mezzo, un mero strumento nelle mani di coloro che se ne servono e che possono, dunque, decidere quale sia il percorso che il programma, il software o la macchina debba seguire, allo scopo di raggiungere un determinato fine. Pertanto la Cassazione, rigettando il ricorso, presta il fianco all’idea che l’opera intellettuale creata da un’intelligenza artificiale possa essere oggetto di tutela, ma non si spinge a valorizzare una completa autonomia intellettiva dell’essere digitale, ancorando sempre e comunque l’ingegno ad un essere umano che glielo imprime e senza il quale il programma sarebbe solo un convitato di pietra, sprovvisto di capacità indipendenti di rivendicare anche solo in minima parte un determinato ruolo all’interno del processo di realizzazione della riproduzione grafica oggetto di tutela. Orbene, ove la corte non generalizzi e valuti la questione nel modo suesposto solo ed unicamente nell’ambito di quanto giudicato, sicuramente non vi sono margini per attribuire una completa autonomia all’intelligenza artificiale che, in questo contesto, è stato solo un mezzo e non anche un cooperatore. La vicenda, però, si complica se il giurista riflette ad una prospettiva futuribile legata al problema del c.d. Machine learning, che si presenta tutte le volte in cui l’“io elettronico” riesca, tramite l’elaborazione dei data analysis ad intrecciare i dati forniti dall’ideatore dell’algoritmo, i quali, dopo un utilizzo costante e reiterato nel tempo, possono condizionare il comportamento dell’intelligenza non umana ed eteroditigere il suo comportamento verso orizzonti sconosciuti o non preventivatili da parte dell’utilizzatore umano. Si badi bene che queste non conoscibili condotte possono anche sfociare nella posizione in essere di danni contrattuali ed extracontrattuali, limitatamente ai quali, alle volte, risulta difficile non solo ricostruire il nesso causale ma anche ricollegare la responsabilità del danno in capo al diretto responsabile, se si pensa che l’utilizzatore della machina è diverso da ci la utilizza, da chi la costruisce e da chi ne instilla l’algoritmo, ergo il “pensiero”.

2. Prospettive vecchie e nuove in tema di Machine learning

Pertanto, il caso giurisprudenziale proposto è uno di quegli avvenimenti in cui lo sviluppo della ricerca scientifica e delle innovazioni concernenti il settore dell’intelligenza artificiale pone inevitabili problematiche giuridiche, circa la disciplina di diritto applicabile, in particolar modo laddove tali macchine, come anticipato sopra, sviluppino un livello di autonomia tale da riuscire ad assumere scelte autonome e decisioni svincolate dalla volontà del soggetto cui rispondono, di modo da non essere considerate più dei meri strumenti, bensì dei veri e propri soggetti dotati di una loro indipendenza intellettiva. Ad oggi, per esempio, la pubblica amministrazione si trova nella necessità di interrogarsi sulla natura delle macchine dotate di intelligenza artificiale e sullo status giuridico che alle stesse sarà attribuibile, al fine di non lasciare privo di disciplina un settore che, nel tempo, è destinato ad avere una rilevanza crescente e, consequenzialmente, problematiche sempre maggiori. Difatti, il settore pubblico si appresta a vivere una stagione segnata dalla informatizzazione di tutti i principali servizi erogabili: questa ricerca, dunque, si pone nell’ottica di valutare i rischi collegati da un lato, al progressivo processo di self learning delle intelligenze artificiali e, dall’altro, la progressiva spinta di tutti i servizi della amministrazione pubblica, massimamente considerati in rapporto con l’utenza. Questo, dunque, al fine di ottimizzare, in un’ottica prudenziale in tema di danno causato da A.I., la qualità performante dei settori pubblici che, per ora solo teoricamente, verranno influenzati dal progressivo programma della digitalizzazione: basti pensare al tema della c.d. cibernetica giuridica, al processo civile telematico o a settori che, invece, abbracciano profili attinenti alla sanità. Il presente commento, dunque, si propone di indagare le fonti del diritto romano e la cd. “tradizione romanistica” nel suo complesso al fine di verificare la ricorrenza di modelli concettuali forieri di una proficua discussione – ovviamente mutatis mutandis – nell’ambito delle proposte normative de iure condendo che caratterizzano il moderno dibattito giusprivatistico[5]. Evidentemente, le questioni che il diritto privato si troverà ad affrontare saranno proporzionali al grado di autonomia che le macchine riusciranno ad ottenere e a quanto le stesse saranno in grado di svincolarsi dal diretto controllo umano, così da accrescere il distacco tra la diretta responsabilità del soggetto e le loro azioni. La scelta di fondo con cui il diritto dovrà confrontarsi sarà tra l’attribuzione agli automi di uno status giuridico e la creazione di una disciplina che li inquadri come agenti indipendenti rispetto all’utilizzazione degli ordinari criteri di ripartizione di responsabilità che, invece, rischiano di accrescere le zone d’ombra, nelle quali può risultare di difficile individuazione l’agente cui addebitare le conseguenze lesive di determinate condotte[6]. In particolare, la tradizione storica dovrà essere sottoposta ad un attento vaglio per “dialogare” con il presente in due distinti settori. La prima questione riguarda l’eventualità della commissione di illeciti o, più generalmente, di danni a terzi da parte della macchina e, di conseguenza, il regime di responsabilità da applicare; sul punto, sarà necessario valutare la possibilità dell’interruzione del nesso causale sussistente tra la condotta dell’uomo che ha progettato la macchina e l’evento dalla stessa autonomamente causato. Il secondo settore, invece, implica l’esame della problematica dell’autonomia negoziale delle intelligenze artificiali e gli effetti giuridici che gli atti compiuti dalla macchina possono avere sul patrimonio del soggetto che non ha espressamente autorizzato la conclusione di tale negozio. Quest’ultimo aspetto impone, necessariamente, di valutare altresì la questione dell’opponibilità ai terzi e, dunque, del legittimo affidamento che gli stessi possono fare sulla macchina, intesa quale rappresentante del soggetto fisico. Come è stato già messo in luce da alcuni studiosi, ictu oculi la disciplina romana che, allo stato, parrebbe avere maggiori analogie con siffatte problematiche, è quella della responsabilità del dominus per gli atti compiuti dal proprio servus.

Ed invero, sebbene la disciplina di diritto romano traesse origine da singole fattispecie, la stessa è stata in grado di creare un sistema normativo dettagliato e adeguato alle esigenze socio-economiche che venivano ad esistenza, mediante un’opera di omogeneizzazione fra casi analoghi, interventi latu sensu giurisprudenziali e il ruolo centrale assunto dalla riflessione dei giuristi. Il servo, infatti, sebbene considerato al pari di una cosa, aveva un’autonomia tale da poter produrre degli effetti giuridici, compiutamente regolati dalla disciplina in essere nel sistema del diritto romano: lo stesso, infatti, era incapace di essere titolare di diritti ed obblighi e non aveva capacità patrimoniale ma gli atti da lui compiuti dovevano in ogni caso trovare un inquadramento giuridico nell’ambito della riflessione giurisprudenziale romana.

3. La disciplina di diritto romano

3.1 Definizione di servitus

Per analizzare le problematiche suesposte non si può certamente prescindere da una preliminare e sintetica ricostruzione della disciplina della schiavitù nel diritto romano, in una prospettiva diacronica attraverso le varie epoche storiche, che ne hanno profondamente mutato le caratteristiche e la relativa regolamentazione giuridica. Non è, invero, possibile ignorare la definizione di schiavitù, né le cause che comportavano la sua instaurazione in capo ad un soggetto originariamente di status libero ed, infine, l’istituto della manumissio: tali elementi sono, infatti, presupposti necessari al fine di comprendere l’effettivo ruolo del servus nella società romana e, conseguenzialmente, la sua capacità di produrre effetti giuridici nell’ordinamento. Seppure, infatti, il giurista Gaio, dopo aver proceduto ad una esposizione delle fonti del diritto romano e aver affermato che tutto quest’ultimo vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones (Gai. Inst. 1.8), affermava che et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi (Gai. Inst. 1.9), deve pur rilevarsi come l’individuazione dello schiavo come persona non fosse, per il diritto romano, elemento fondante la capacità giuridica, e dunque l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, che l’evoluzione successiva e la nuova sensibilità sociale hanno connesso imprescindibilmente alla persona fisica. Al fine di ricostruire la sussistenza di uno status giuridico in capo al servus, è rilevante un altro passo di Paolo riportato nel Digesto[7], secondo cui: Tria sunt quae habembus: libertatem, civitatem et familiae. Il giurista esponeva così la possibilità di ricomprendere tutti i soggetti in tre diversi status, sembrando sottintendere la corrispondenza agli stessi di un insieme di diritti ed obblighi per ciascuno. Sul punto, è necessario precisare come a Roma non potesse comunque essere concepito uno status civitatis distinto e indipendente dallo status libertatis[8] dal momento che, quest’ultimo era presupposto indispensabile della capacità di agire[9]. In ogni caso, non è possibile far discendere dall’enunciazione di Paolo dell’esistenza di almeno due status, una pienezza di capacità che non era, senz’altro, attribuita al soggetto in condizione di schiavitù. Il termine status deve qui, come nelle altre fonti, essere inteso esclusivamente nel senso di indice di partecipazione, più o meno incisiva, del singolo alla società romana. In conclusione, lo status servitutis era, quindi, enunciato in conseguenza della sussistenza degli schiavi, quali persone fisiche, nella realtà e al loro agire, in senso ontologico, nella comunità.

3.2 Le cause della schiavitù

Passando ad analizzare le cause che conducevano alla sottoposizione di un soggetto al regime della schiavitù[10], è necessario distinguere tra quelle iuris gentium (comuni, cioè, a tutti i popoli contemporanei) e quelle, strettamente romane, fondate sul ius civile. La ripartizione tradizionale, corredata da un’elencazione di alcune cause appartenenti all’una o all’altra categoria, è riportata in D.1.5.5.1, laddove si afferma: Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur.

3.2.1. Le cause iuris gentium

La più risalente, nonché statisticamente rilevante causa di riduzione in schiavitù è, senz’altro, la cattività, dal momento che: “si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat[11]”. Ed infatti, le cose e le persone del popolo nemico risultato soccombente in guerra divenivano automaticamente di proprietà di chi, al contrario, aveva conseguito la vittoria nello scontro[12]. Tale principio di diritto internazionale godeva della condizione di reciprocità: anche il civis Romano, divenuto prigioniero del popolo nemico, perdeva il proprio status libertatis, sebbene con alcune limitazioni. Lo stesso, invero, caduto in prigionia presso i nemici accedeva al beneficio del ius postliminii, istituto di origine consuetudinaria, per cui, una volta tornato in Patria con la volontà di rimanervi, si considerava reintegrato nella medesima condizione giuridica di cui godeva in precedenza (fatta eccezione per il matrimonio e il possesso, inquadrabili quali situazioni di mero fatto, piuttosto che diritti in senso proprio). La seconda causa di schiavitù iuris gentium era quella per nascita da madre serva, come riportato, oltre che nel passo del Digesto[13] già citato, anche nelle institutiones di Gaio , laddove si afferma: “Ex ancilla et libero iure gentium seruus nascitur, et contra ex libera et seruo liber nascitur”. Il nascituro, dunque, ereditava lo status dalla madre, sia per evitare le incertezze connesse alla condizione del figlio vulgo conceptus che di quello concepito fuori da un vincolo matrimoniale. La condizione servile della madre veniva verificata al momento della nascita, sebbene, nel periodo del Principato, si considerasse libero anche il figlio di una donna che, seppure per un arco temporale limitato, avesse goduto dello status libertatis durante la gravidanza, come riportato in D. 1.5.5.3 (Marc. 1 inst.): “Ex hoc quaesitum est, si ancilla praegnas manumissa sit, deinde ancilla postea facta aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. et tamen rectius probatum est liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse”.

 

3.2.2. Le cause ex iure civili

La più risalente causa di schiavitù ex iure civili consisteva nella deditio, la consegna del cittadino romano, da parte delle Feziali, al popolo dallo stesso offeso. Si realizzava, in tale modo, in ambito pubblicistico, un meccanismo analogo a quello della noxae deditio[14], istituto di diritto privato, con cui il pater familias o il dominus poteva evitare le conseguenze patrimoniali di un illecito cagionato a terzi dal filius o dal servus, consegnando direttamente l’autore del danno al danneggiato stesso[15]. Un’altra causa di perdita della libertà, desumibile dalle fonti, era vigente in epoca arcaica, fino all’età tardo repubblicana: il soggetto resosi colpevole di fur manifestus poteva essere catturato dalla persona offesa, che aveva la facoltà di scegliere se ucciderlo, venderlo trans Tiberim come schiavo o tenerlo presso di sé in condizione servile. Alla stessa pena soggiacevano gli indelecti, categoria che comprendeva i cittadini sottrattisi alla leva militare e coloro che venivano meno all’obbligo del censimento (incensi), resisi dunque colpevoli di crimini contro la città. Subivano, infine, la riduzione in schiavitù i debitori, dichiarati tali a mezzo di condanna o per loro stessa confessione: gli insolventes venivano, infatti, consegnati ai propri creditori che poteva, anche in tal caso, ucciderli o venderli fuori dai confini dell’Urbe. In epoca più recente furono introdotte altre e diverse numerose cause di riduzione in schiavitù. La prima si verificava nel caso in cui un libero civis viginti anni maior si fosse fatto vendere come schiavo, di comune accordo, da un altro soggetto pretiis partecipandi causa, allo scopo cioè di dividere il profitto. A seguito del S.C. Claudianum del 52 d.C., si stabilì inoltre che la donna che avesse avuto relazioni sessuali con servi altrui, nonostante la triplice diffida (denuntiatio) del dominus, sarebbe stata punita con la privazione della libertà, mediante decreto magistratuale. Restava, al contrario, libera la donna che avesse intrattenuto relazioni con il proprio servus o con quello altrui, non invito domino. Tale previsione fu abolita da Giustiniano che, nelle Istituzioni, definisce il S.C. che l’aveva introdotta “indignum nostris temporibus”. Un’altra causa di schiavitù derivava da ciò che era stato prescritto dalla lex Aelia Sentia, del 4 a.C., ai sensi della quale: “cavetur, ut, qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibus ve stigmata inscripta sunt, de ve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, qui ve ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, in ve ludum custodiam ve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii”. I servi rientranti nelle categorie elencate da Gaio, se manomessi dai propri padroni, non avrebbero riacquistato la civitas né la latinitas, data la loro condotta, assumendo la condizione dei dediticii e soggetti, pertanto, al divieto di risiedere a Roma o a meno di cento miglia dalla città. In caso di violazione di questa ultima prescrizione, i rei potevano essere venduti, con i loro beni, divenendo così schiavi dell’acquirente. Questa fattispecie, tuttavia, venne meno in epoca giustinianea, allorché fu abolita la categoria dei dediticii. Vi erano, poi, i servi poenae: in tale caso, la schiavitù era conseguente alla condanna di un soggetto alla pena di morte, all’espletamento di lavori forzati a vita (ad metallum) o ai giochi gladiatori. La condanna ai ludi gladiatorii cui seguiva la schiavitù per pena fu, tuttavia dapprima significativamente limitata da Costantino e, successivamente, definitivamente abolita da Onorio. Divenivano nuovamente schiavi anche i liberti che avevano manifestato ingratitudine nei confronti di chi li aveva manomessi, non mostrando obsequium, honor, reverentia. Infine, una nuova modalità di riduzione in schiavitù fu introdotta da Costantino , che permise ai genitori di vendere, rendendoli servi, i propri figli, secondo quanto riportato in C. Th. 5.10.1 per cui: “Secundum statuta priorum principum, si quis infantem a sanguine quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiiciendis iis, qui contra hanc legem venire tentaverint”.

 

4. Le problematiche relative alla responsabilità

Dal punto di vista negoziale, lo schiavo poteva, invero, gestire un peculio, un patrimonio separato composto da somme di denaro o di beni, talora anche funzionali ad un’attività commerciale o imprenditoriale, che il padrone conferiva allo schiavo per farli amministrare[16]. Il peculium restava però formalmente parte del patrimonio del pater familias e questi poteva ottenerne la restituzione in qualsiasi momento. Maggiori problematiche si presentavano qualora lo schiavo agisse autonomamente e in modo svincolato rispetto a direttive ricevute dal dominus: in tali casi, infatti, lo schiavo era considerato capace di accrescere la posizione patrimoniale del dominus, senza potergli al contrario arrecare alcun nocumento. Tuttavia, al fine di non pregiudicare eccessivamente la posizione dei terzi, nella tarda repubblica vennero introdotti nell’ordinamento alcuni istituti atti ad evitare che il dominus potesse giovarsi di tale disciplina normativa in violazione di altri interessi meritevoli di tutela. Tali modifiche si erano rese anche necessarie, dal momento che i terzi erano ovviamente disincentivati dal negoziare con gli schiavi che, pertanto, risultavano di minore utilità per i padroni. Pertanto, vennero apprestate delle azioni di origine pretoria che il creditore dello schiavo poteva esperire contro il suo proprietario e, attraverso le quali, il dominus avrebbe risposto del debito in misura integrale. Esempi, in tal senso, sono le actiones adiecticiae qualitatis (fra cui l’actio exercitoria, l’actio institoria e l’actio quod iussu) con cui si vincolava, per intero, il proprietario dello schiavo nel caso in cui fosse stato egli stesso ad autorizzarlo all’assunzione di un debito. Con riferimento al fatto illecito, i danni cagionati da un servo non erano parificati a quelli causati da un animale ma avevano una diversa disciplina risarcitoria. L’actio noxalis era infatti concessa contro il paterfamilias o il dominus i cui figli o schiavi avessero commesso un danno patrimoniale: in tal caso, il soggetto obbligato al risarcimento poteva scegliere tra la refusione del pregiudizio subito dal terzo o la consegna del figlio o del servo che avevano cagionato tale danno.

4.1 Profili di collegamento con la disciplina romanistica

È, dunque, necessario chiedersi se, per le macchine dotate di intelligenza artificiale potrebbe trovare applicazione la distinzione del diritto romano tra danno commesso da animale e danno commesso da schiavo e, di conseguenza, se debba essere escluso l’utilizzo delle disposizioni di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c., previsti, rispettivamente, per i danni cagionati da cose avute in custodia e da animali. Ancora più specificamente, appare rilevante valutare se ed eventualmente in che modo, sia possibile tracciare un parallelismo[17] tra l’assetto di responsabilità e i rapporti sussistenti tra servus, dominus ed utilizzatore dello schiavo (se diverso dal padrone) e la situazione di fatto che si viene a creare tra intelligenza artificiale, costruttore[18] e utilizzatore della stessa (se diverso dal costruttore). Le problematiche in questione già emergono, a titolo esemplificativo, per il settore dei robo advice, termine con cui si intendono indicare i servizi offerti direttamente al pubblico attraverso piattaforme digitali, che forniscono consulenza automatica mediante algoritmi su transazioni, aventi ad oggetto specifici strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari presentati come personalizzati per il singolo cliente. L’automazione di tale attività amplifica il rischio di errori e, dunque, danni che potrebbe subire il potenziale investitore: ed invero, ai rischi sottesi generalmente a qualsiasi decisione di investimento, se ne sommano altri che dipendono dalla peculiare dimensione tecnologica implicata nel robo advice. L’informatizzazione potrebbe, infatti, implicare l’uso di tecnologie sofisticate da parte degli intermediari sia tramite lo sviluppo in house di software, l’utilizzo di piattaforme dedicate, ovvero l’acquisto di software già sviluppati. In questo contesto, potrebbero sorgere difficoltà nella individuazione del soggetto responsabile tra prestatore del servizio e fornitore dello software o della piattaforma, se diverso dal consulente, anche in relazione alla natura del problema presentatosi. Si tratta, in sostanza, di valutare se ed eventualmente in che modo la tecnologia di robo advice possa interagire con la dimensione della responsabilità civile. A ben vedere, tale interconnessione di rapporti giuridici (tra sviluppatore del software, intermediario finanziario, robo advice e investitore) ripropone le medesime problematiche già affrontate dai giuristi romani del II-III sec. d. C., relativamente alle ipotesi di attività bancaria, cui il banchiere preponeva uno schiavo come institore. Orbene, nel caso di nocumento economico subito dal cliente a causa della mala gestio da parte dello schiavo, i predetti avevano ipotizzato una modulazione della responsabilità contrattuale che variava, da un lato, a seconda della autonomia gestionale e decisionale attribuita al preposto all’interno dell’organizzazione dell’attività, dall’altro – invece – dalla relazione giuridica sussistente fra il servus e il preponente, il quale poteva essere dominus ovvero titolare di diverso diritto reale sul primo. Pertanto, in un’ottica di parallelismo[19] tra il ruolo dello schiavo e i moderni sistemi di robo advice, i criteri risolutivi elaborati durante il Principato al fine di tracciare un sistema di ripartizione di responsabilità applicabile alla già descritta modalità organizzativa dell’attività bancaria possono essere il punto di partenza per l’analisi delle problematiche nascenti dai sistemi di robo advice. Lo scopo della ricerca scientifica è, dunque, quello di ipotizzare, a partire dall’analisi di taluni istituti del diritto privato romano posti a confronto con quelli di diritto contemporaneo, le soluzioni giuridiche che potranno essere adottate per costruire una disciplina che si adatti compiutamente alle nuove esigenze inevitabilmente nascenti dallo sviluppo della tecnologia.

 

 

[1] Cass. civ., Sez. I, 16/01/2023, n. 1107

[2] Art. 2575 cod. civ. “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

[3] Art 2576 cod. civ. “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

[4] Cass. Civ. Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019; Cass. Civ. Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019; Cass. Civ. Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Cass. Civ. Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016; Cass. Civ. Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016.

[5] Tra i molti contributi in materia, vedi A. Amidei, Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dellUnione Europea, in Giur. It., VII / 2019, 1715 ss., Id., Robotica intelligente e Responsabilità: profili e prospettive evolutive del quadro normativo europeo, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale e responsabilità, Milano, 2017, 63 ss; G. Alpa, U. Carnevali, F. Di Giovanni, G. Ghedini, U. Ruffolo, C. M. Verardi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano, 1990; A. Albanese, La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto europeo, in Europa dir. priv. XIII / 2005, 976 ss; L. Barassi, Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio, in Riv. it. sc. giur., XXII / 1987, 325 ss.

[6] Cfr. P. M. Asaro, Robots and Responsibility from a Legal Perspective, in Proceedings of the IEEE, IV (14) / 2007, 20 ss.

[7] D. 4.5.11 (Paulus 2 ad sab.)

[8] Così, di fatto, ritenendo esistenti solo due status: quello familiae e quello civitatis. Sul punto, vedi E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1961, 50 ss. secondo cui la libertas per avere applicazione implicava imprescindibilmente lo status civitatis: l’individuo che non era cittadino romano o cittadino di un altro Stato non poteva essere considerato libero per il diritto romano ma doveva, necessariamente essere considerato uno schiavo.

[9] Secondo la ricostruzione di B. Albanese, Le persone del diritto romano privato, Napoli, 1979, 19 ss.: “Utilizzando concetti moderni, si potrebbe definire la libertas come capacità giuridica: solo i liberi possono essere titolari di diritti subiettivi”.

[10] Per un ulteriore letture sul tema, vedi anche M. Marrone, Manuale di Diritto privato romano, Torino, 2004, 125 ss.

[11] D. 49.15.5.2. (Pomp. 37 Ad Quint. Mucium)

[12] Sul Ius Postliminii v. M. Marrone, Manuale, cit., ibidem.

[13] D. 1.5.5.1

[14] In merito alla dazione nossale, V. B. Biondi, Le actiones noxales, Cortona, 1925; G. Pugliese, Appunti in tema di azioni nossali, in Scritti F. Carnelutti, Padova, 1950, 113 ss.; ID., Obbigazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità, in studi di diritto romano, E. Albertario, Milano, 1953, vol. I, 233 ss.

[15] Per ulteriori informazioni sulla condizione servile v. E. Cantarella, Diritto Romano. Istituzioni e Storia, Milano, 2010, 115 ss.

[16] Sulla nozione di Peculium cfr. Con P. Giunti – F. Lamberti – P. Lambrini – L. Maganzani – C. Masi Doria – I. Piro, Il diritto nell’esperienza di Roma Antica, Torino, 2021, 171.

[17] Va infatti innanzi tutto notato che gli studiosi di intelligenza artificiale (V. ad esempio, per tutti, P. F. Zari, Intelligenza artificiale ed entropia legislativa Profili, diagnosi e rimedi giuridici del mondo dei robot, in Cyberlaws, edizione online consultabile al https://www.cyberlaws.it/2018/ intelligenza-artificiale-ed-entropia-legislativa/, 2018, testo e note 107-110) hanno, talora, espressamente evocato l’istituto romano del peculium, come più o meno utile termine di paragone. Interessanti riflessioni provengono, altresì, da U. Pagallo, The Law, cit., 82, 102 ss., 113, 170, che significativamente parla di un “digital peculium” costituito, secondo il modello romano, come una «sort of portfolio» a garanzia dei diritti dei terzi). Di assai più ampio respiro l’approccio di U. Ruffolo, Le responsabilità, cit., 99, il quale, apprezza – in quanto assistite da azioni – tutte le possibili varianti dell’impiego dei servi nel campo dell’impresa, anche esercitata in forma collettiva, e ne coglie la perfetta simmetria con l’uso strumentale che in questo stesso ambito potrebbe farsi oggi degli schiavi elettronici sapienti.

[18] Che nell’ambito della filiera commerciale è anche, naturalmente, il primo venditore, dato che ha immesso la macchina sul mercato. In materia di responsabilità del produttore esiste, già oggi, come si sa, una normativa speciale (dettata dal D.P.R. 24 maggio 1988, numero 224, attuativo della direttiva CEE 85/374 e poi rifluita negli articoli 114-127 del Codice del consumo) che è talora invocata dagli studiosi del te- ma oggetto del presente saggio.

[19] V. Sul punto anche L. Franchini, Disciplina Romana della schiavitù ed intelligenza artificiale odierna. Spunti di comparazione, in Diritto Mercato Tecnologia, edizione online consultabile al https://www.dimt.it/wp-content/uploads/ 2020/10/Franchini-IA_DirittoRomano-completo.pdf, 2020, 16 nt. 54.

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