venerdì, Luglio 26, 2024
Di Robusta Costituzione

La riforma delle pensioni in Francia nel quadro dell’ordinamento costituzionale: la pronuncia del Consiglio costituzionale

 

  1. La riforma delle pensioni in Francia nel quadro dell’ordinamento costituzionale: un’introduzione

Le ultime cronache dall’Europa ci hanno mostrato una Francia in subbuglio per l’ultima riforma varata dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, relativa all’età pensionabile. Il provvedimento si è rivelato necessario a seguito di diverse stime e direttive europee, le quali, in particolare, hanno chiesto una riduzione del deficit pubblico e del debito pubblico. Inoltre, una revisione dell’età pensionabile dovrebbe rispondere alla diminuzione dei lavoratori, quindi anche delle entrate pubbliche, nonché all’allungamento della vita dei cittadini e, dunque, del numero di pensionati.

Nell’articolo di Francesco Lamacchia, “La riforma delle pensioni in Francia”, è stato analizzato in maniera approfondita il quadro normativo di previdenza sociale francese, gli sviluppi storici, la ratio e gli effetti della riforma Macron. Per avere una visione generale sul tema e per trovare ulteriori stimoli e riflessioni, è interessante soffermarsi anche sul percorso che le istituzioni della Repubblica francese hanno intrapreso per arrivare alla promulgazione della legge sulla previdenza sociale. Di seguito sarà analizzato il percorso politico e costituzionale che ha portato all’approvazione della riforma, nonché la pronuncia del Consiglio costituzionale sulla legittimità del referendum popolare promosso dalle opposizioni, per mantenere inalterata l’età pensionabile, e la pronuncia sulla legittimità della stessa legge di riforma.

 

  1. L’art. 49.3 della Costituzione e la crisi del parlamentarismo francese

 

Nell’architettura costituzionale francese, l’art. 49. 3 della legge fondamentale prevede un istituto pressoché assimilabile a quello della “questione di fiducia” previsto in Italia dai Regolamenti delle Camere, che trova la sua giustificazione nell’art. 94 della Costituzione. Un espediente di parlamentarismo razionalizzato[1], che però, sia al di qua che al di là delle Alpi, è diventato una spada tagliente nelle mani degli esecutivi in grado di depotenziare gravemente le assemblee parlamentari e gli strumenti di ostruzionismo delle opposizioni.

L’ordinamento francese, oggetto di approfonditi studi del comparativismo costituzionale, è stato descritto come “a tendenza presidenziale”[2]; la Costituzione del 1958, modificata significativamente nel 2008, cerca di conciliare gli aspetti del parlamentarismo con quelli del presidenzialismo in modo peculiare e di difficile emulazione. Tuttavia, fin dalla sua adozione, la carta è stata inverata nel senso di accogliere interpretazioni estensive delle competenze del Presidente della Repubblica. Guardando alla presidenza, l’ossimoro “monarchia presidenziale” pare descrivere correttamente la forma di governo sostanziale della Francia.[3] Il peso politico del Capo dello Stato comprime il ruolo delle Camere e il poco spazio agli strumenti di partecipazione diretta lasciano agli elettori soltanto le elezioni come via d’accesso al controllo delle istituzioni.

Dalla ripartizione delle funzioni e delle prerogative dei vari organi centrali, l’ordinamento repubblicano francese attribuisce diversi strumenti al Governo per portare avanti la propria agenda ed evitare crisi parlamentari: l’art. 49. 3 è sicuramente uno di questi. Esso permette al Primo Ministro, impegnando la responsabilità di tutto il Governo dinanzi all’Assemblea Nazionale, di adottare, senza votazione, un progetto di legge finanziaria o, come nel caso della riforma delle pensioni qui in esame, una riforma di previdenza sociale.  L’Assemblea Nazionale, per contrastare tale atto e impedire la promulgazione della legge, può approvare una mozione di sfiducia, presentata entro ventiquattro ore. L’art. 49. 3, inoltre, permette il ricorso a tale procedura per un disegno o per una proposta di legge a sessione.

Lo scorso 17 marzo è andato in scena proprio un simile confronto tra Parlamento e Governo: all’attivazione di tale articolo da parte del Governo Borne per il licenziamento della contestata riforma delle pensioni, sono state presentate due mozioni di sfiducia dalle opposizioni; tuttavia, nessuna delle due ha trovato il sostegno della maggioranza e la legge è stata firmata dal Presidente Macron.

In Italia, oramai, il numero di ricorsi alla questione di fiducia non si contano e ciò mostra quanto sia patologico lo stato in cui avversano i rapporti fra Legislativo ed Esecutivo. Meno grave, per ora, è la situazione in Francia. Ad oggi, dal suo insediamento (il 16 maggio 2022), il Governo di Élizabeth Borne è ricorso all’art. 49. 3 per undici volte; un record superato soltanto da Michel Rocard nel 1991, anch’egli alla guida di un esecutivo senza maggioranza assoluta nell’Assemblea Nazionale.[4] Gli altri governi non sono famosi alle cronache per uno smodato uso di tale contestato articolo. Tuttavia, la forma semipresidenziale francese mostra le sue crepe nei periodi di assenza di maggioranze assolute in parlamento: per portare avanti la propria agenda, il Presidente Macron è costretto a ricorrere a tali strumenti di coercizione del dibattito e del confronto parlamentare.[5]

 

 

  1. Il referendum quale strumento di opposizione alla politica dei partiti?

 

La riforma costituzionale del 2008, attuata con la legge organica n. 2013-1114 del 6 dicembre 2013 ha introdotto nell’ordinamento francese il référendum d’initiative partagée (di seguito RIP), che consiste nella facoltà per un quinto dei componenti fra Senato e Assemblea Nazionale, con il sostengo di un decimo degli elettori, di presentare un referendum. Il Consiglio costituzionale, come gli omologhi europei, è stato investito del difficile compito di verificare che la proposta sia presentata in conformità alla Costituzione e che nessuna delle disposizioni della proposta vi sia contraria.[6]

La lettera dell’art. 11 della Costituzione, inoltre, afferma che la RIP prende la forma di una proposta di legge e questa non può prevedere l’abrogazione di una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno. [7] Va notato che il Consiglio costituzionale non ammette neppure quei referendum che ripropongono una proposta di legge già respinta da un voto popolare in un referendum tenutosi due anni prima. [8]

Nel caso della riforma delle pensioni, le opposizioni parlamentari, in risposta all’utilizzo dell’art. 49.3 Cost. e per dare voce alle proteste di piazza dei lavoratori, hanno proposto un referendum che approvasse una legge, il cui testo avrebbe vietato l’innalzamento dell’età pensionabile oltre i 62 anni.[9] La RIP in altre parole, avrebbe sbarrato la strada alla suddetta riforma di Macron, cha ha innalzato l’età pensionabile a 64 anni.

L’istituto referendario è regolato dall’art. 11 Cost.: oltre alle opposizioni parlamentari, esso può essere indetto dal Presidente della Repubblica su istanza del Governo o delle due Camere.

Le proposte di legge sottoponibili a referendum sono quelle che hanno ad oggetto l’organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale, ai servizi pubblici, la ratifica dei trattati che incidono sul funzionamento delle istituzioni. [10]

Come si evince dalla disposizione costituzionale, dunque, in Francia l’istituto referendario è assai limitato. I cittadini possono essere chiamati direttamente a decidere su una legge per lo più per iniziativa politica.[11] Inoltre, la possibilità per il Presidente della Repubblica di azionare tale strumento può assumere risvolti diversi: se, da una parte, crea un collegamento diretto tra cittadini e Capo dello Stato (depositario della difesa della Costituzione), volto a riequilibrare i rapporti tra maggioranza e opposizione, dall’altra può diventare uno strumento plebiscitario, in grado di fomentare la tenzione con gli altri organi costituzionali.

Negli ultimi anni, la difficoltà dei pubblici poteri nell’attuare le proprie agende è stata evidente; i cittadini francesi hanno, a più riprese, manifestato il loro dissenso verso le riforme portate avanti dalla classe politica, in particolare dal Presidente della Repubblica. La tenzione sociale ha più volte messo il dibattito pubblico dinanzi ad una richiesta: più partecipazione dal basso e ascolto delle difficoltà economiche. Per dare risposta a queste istanze, per ricucire qualche ferita e, forse, per riconquistare del consenso perduto, l’elettorato è stato coinvolto in diverse forme di partecipazione alle decisioni. In particolare, l’operazione di consultazione e ricezione delle “idee dal basso” è stata gestita dal Presidente Macron, il quale ha dato vita a diversi consigli e comitati cittadini per la partecipazione attiva. Per favorire unità e compattezza, sono nati diversi comitati, sorteggiati fra la società civile, volti a coinvolgere i cittadini nella fase propositiva delle riforme sociali.[12]

Ciò detto, il referendum sulle pensioni e i “consigli cittadini” permettono di fare alcune considerazioni sulle spinte, che da qualche anno sono in atto in Francia, verso le forme di democrazia partecipativa per la ri-legittimazione del potere in carica. Dal fenomeno dei gilets jaunes del 2018, la crisi del sistema rappresentativo ha reso insufficiente l’elemento presidenziale della Costituzione francese. [13] Al popolo non basta più eleggere il proprio Presidente. È in auge un fenomeno di disintermediazione: crescono le forme di democrazia diretta per sopperire allo scollamento fra elettori e politici. [14] I partiti non sono più in grado di farsi “corpi intermedi” e interpretare le istanze dei cittadini. Le proposte concrete non si formano più attraverso il tradizionale percorso liberaldemocratico, ma anche con l’aggiunta al sistema di istituti che creano orizzontalità.

La polarizzazione e la frammentazione delle maggioranze parlamentari, in Francia e in Italia, sono sintomo sì del pluralismo, ma anche di insoddisfazione per soluzioni politiche di compromesso al ribasso. Ciò ha messo in difficoltà il presidenzialismo francese (così come il parlamentarismo italiano), che è stato costretto ad utilizzare forme coercitive delle assemblee parlamentari: ciò ha acceso ancor di più il dissenso sociale e la ricerca di maggiore democrazia diretta.

Per la Francia della Quinta Repubblica, il ricorso allo strumento referendario, come forma di opposizione alla maggioranza di governo, è un ritorno ai suoi principi ispiratori. La ratio presidenziale della Costituzione, infatti, ricerca il contatto fra popolo e istituzioni; tuttavia, nel concreto, le dinamiche politiche negli ultimi decenni hanno abituato i cittadini e i politici ad una forte stabilità nei rapporti tra governo e legislatore. Il monopolio dell’indirizzo politico è sempre stato in capo ai leader, alle maggioranze elettorali e ai Presidenti. Riprova ne è il fatto che i partiti politici, gelosi della predominanza acquisita negli anni, oggi guardano con sospetto alle iniziative di democrazia diretta.

Nell’attuale quadro sociale e politico, dunque, il referendum sulle pensioni è stato invocato dalle opposizioni come ultima spiaggia per ribaltare gli intenti di Macron e dare sfogo alle piazze contrarie alla riforma.

 

 

  1. La natura e il ruolo del Consiglio costituzionale

 

Assoluta novità della Quinta Repubblica, nata proprio con la carta costituzionale del 1958, il Consiglio costituzionale è in sostanza il giudice “preventivo” delle leggi. Fino al 2008, infatti, la Francia non aveva un organo che controllasse la legittimità delle leggi successivamente alla loro entrata in vigore e applicazione concreta. Anche dopo tale riforma, il Consiglio resta principalmente un controllore ex ante; il sindacato successivo è sottoposto al doppio filtro e ciò lo rende più arduo da invocare. Infatti, quando un magistrato si imbatte in un dubbio di legittimità costituzionale, deve rinviare la questione alla Cassazione (al Consiglio di Stato in caso di giurisdizione amministrativa), la quale darà il via libera o meno al vaglio della norma da parte del Consiglio costituzionale.[15]

Il collegio, a differenza dei suoi omologhi europei, ha una composizione integralmente politica: i suoi nove componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere (con il consenso delle commissioni parlamentari) e dal Presidente della Repubblica.[16] Inoltre, ne sono membri di diritto gli ex Presidenti della Repubblica.

Le funzioni e il metodo di formazione del Consiglio sono lo specchio della diffidenza dei costituzionalisti e, in generale, della dottrina giuridica francese nei confronti di un controllo sulle leggi esterno e indipendente dalla politica. [17] Di russoviana memoria è il dogma della sovranità popolare e del Parlamento, quale depositario della volonté géneréle[18], che rende l’opera del Consiglio ancora oggi sui generis rispetto al resto d’Europa e dei Paesi democratici. In Francia, a partire dal periodo rivoluzionario, è la legge che limita il potere; non è pensabile che la legge possa essere sottoposta al controllo invalidante dei giudici, perché al di sopra della legge siede solo il popolo.

Il controllo di costituzionalità in Francia è propriamente politico: l’organo che lo svolge è politico, i soggetti istituzionali che lo invocano sono politici (Capo dello Stato, Presidenti delle Camere e opposizioni parlamentari) e la sua attività è preventiva rispetto alla promulgazione dell’atto normativo.[19] Essendo preventivo, il controllo non assume la forma di annullamento della legge, ma semplicemente di “consiglio” al legislatore, che, tornando sui suoi passi, può correggerla senza vedersi ammonito da un giudice.

Altro aspetto non meno rilevante riguarda l’assenza di un sindacato sulla “viva” legge: un controllo preventivo si basa sulla sola lettera della disposizione, senza poterne osservare la concreta applicazione, né la sua interpretazione da parte della giurisprudenza. Ciò menoma l’indagine e il giudizio di costituzionalità; una legge valutata come conforme (sulla base del semplice testo scritto) potrebbe rivelarsi incostituzionale nel momento della sua attuazione.

 

 

  1. La decisione del 14 aprile sull’ammissibilità del referendum

 

Nel mese di aprile il Consiglio costituzionale è stato chiamato a decidere su due ricorsi relativi alla riforma delle pensioni. Ai sensi dell’art. 61 Cost., è stato adito dall’Assemblea Nazionale affinché si esprimesse sulla legittimità della proposta di legge, sottoposta a referendum dalle opposizioni (RIP), che proponeva il limite di 62 anni per la pensione.[20] L’articolo unico della proposta, infatti, stabiliva che per gli assicurati in regime generale, gli assicurati del regime dei lavoratori autonomi delle professioni agricole, i militari e i dipendenti pubblici non può essere fissata oltre l’età di 62 anni la pensione di anzianità.[21]

Come da tradizione giuridica francese, la decisione del 14 aprile sul punto riporta una succinta motivazione.[22] Nei primi punti della pronuncia, il Consiglio ha subito messo in luce come, nel tempo in cui esso svolge l’esame della proposta, la normativa sulle pensioni già stabilisce che l’età per il diritto alla pensione è 62 anni. Dunque, un’approvazione della proposta in esame non comporterebbe una modifica dello stato delle cose.

Per i proponenti, invece, la RIP costituirebbe una riforma per due motivi: in quanto prevede un preciso divieto di innalzamento dell’età, che invece nella normativa in vigore non è espresso e in quanto la proposta sarebbe stata comunque votata dopo l’entrata in vigore della riforma Macron, la quale avrebbe innalzato l’età pensionabile a 64 anni.[23]

Il Consiglio ha rigettato la tesi dei proponenti. Infatti, esso ha sì apprezzato l’aspetto riformatrice della proposta, ma in relazione alla legge in vigore al momento del sindacato di legittimità e non guardando a possibili future modifiche che sarebbero potute intervenire nel frattempo. E ciò anche se tali modifiche stavano per concretizzarsi, proprio con la legge di riforma varata a giorni dal Presidente Macron.[24] Difatti, il Consiglio ha ritenuto di non poter tenere in conto in prospettiva la imminente promulgazione di una legge di riforma della previdenza sociale. L’accertamento della data in cui una proposta viene presentata è fondamentale per deciderne la compatibilità o meno con la Costituzione: al momento dello scrutinio, ha affermato il Consiglio, la proposta non dispone una riforma e ciò è sufficiente per rigettarla. Sarebbe stato pericoloso, al contrario, permettere lo svolgimento del referendum sulla base della previsione di una possibile futura norma modificatrice del quadro vigente, per quanto plausibile ciò possa essere.[25]

Il cuore della decisione in esame, perciò, consiste nella verifica circa il fatto che la proposta di legge fosse qualificabile o meno come “riforma” in ambito di previdenza sociale. L’art. 11 Cost., infatti, permette di sottoporre a referendum soltanto quelle proposte che hanno contenuto riformatore della normativa vigente. Cosa è riforma e cosa non lo è dipende dalla giurisprudenza del Consiglio. In precedenti esami di proposte da sottoporre a referendum, i nove consiglieri avevano affermato che una riforma è quel provvedimento che modifica in maniera sufficientemente significativa un qualsiasi ambito normativo. [26]

Inoltre, pur ammettendo che il referendum avrebbe avuto ad oggetto una riforma, accogliendo parte della tesi dei proponenti, la Costituzione subirebbe comunque una violazione. I cittadini voterebbero una proposta che fissa l’età pensionabile a 62 anni in una data successiva all’entrata in vigore della legge Macron (che alza le pensioni a 64 anni), comportando l’abrogazione di tale legge, entrata in vigore da meno di un anno. Il 3° comma dell’art. 11 Cost. vieta di sottoporre al voto iniziative che abrogano disposizione legislative promulgata da meno di un anno.

Ciò detto, il Consiglio ha quindi affermato che proporre un limite legislativo all’età pensionabile non equivarrebbe ad una “riforma di previdenza sociale”; anche perché un tale limite potrebbe essere oggetto di una ordinaria modifica parlamentare. Parlare di riforma in questo caso è improprio.

Ad ogni modo, l’aspetto più rilevante dal punto di vista costituzionale della pronuncia qui commentata sta nel richiamo che il Consiglio fa ai propri precedenti. In maniera inedita, infatti, esso ha ribadito la natura del suo ufficio, riferendosi non solo alle disposizioni della Costituzione, ma anche alle sue precedenti decisioni in materia di RIP, dove già erano state espresse le linee guida per capire cosa si intende con “riforma”. In particolare, le decisioni del 2019 e del 2022 sono state determinanti per ribadire l’interpretazione del testo dell’art. 11 relativamente alle leggi da poter sottoporre a referendum.[27]

Pertanto, la proposta di legge in esame non prevedeva nessuna delle materie previste dall’art. 11 Cost. e, dunque, non poteva essere presentata gli elettori.[28] In definitiva, dal momento che la legge non è qualificabile come una riforma in materia di politiche sociali, non può essere sottoposta a referendum, in quanto non riguarda nessuna delle materie previste dalla Costituzione. [29]

 

  1. La decisione del 14 aprile sulla costituzionalità della riforma Macron

 

Il secondo ricorso esaminato dal Consiglio il 14 aprile ha riguardato proprio il contenuto della riforma delle pensioni, così come licenziata dal Parlamento, a seguito della Commissione paritetica delle Camere e dell’attivazione degli artt. 47-1 e 49.3 Cost.[30]

La proposta di legge è stata deferita al controllo preventivo dal Primo Ministro, ai sensi dell’art. 61.2 Cost.[31] Alcuni parlamentari, inoltre, hanno richiesto un controllo sulla validità dell’iter usato per l’adozione della legge. Un rinvio è stato presentato anche dagli eurodeputati.[32]

Nello specifico, sono stati censurati diversi articoli con i quali, a detta dei ricorrenti, il Governo avrebbe provocato una modifica del finanziamento previdenziale, per attuare una mera riforma delle pensioni. Il ricorso ad un tale espediente legislativo dovrebbe richiederebbe precise situazioni di emergenza, circostanze eccezionali o la necessità di correggere importanti squilibri finanziari. Tutti presupposti che, a detta dei parlamentari, non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, il Governo avrebbe modificato la normativa previdenziale al solo scopo di beneficiare delle condizioni atte a procedere con l’esame accelerato dell’articolo 47-1 Cost., evitando la procedura ordinaria. In altre parole, sarebbe stata utilizzata una veste formale che non corrisponde alla sostanza, al solo fine di accelerarne l’iter.[33]

Il Consiglio ha rigettato questa tesi: né dalle disposizioni costituzionali, né da quelle organiche, risulta che il ricorso ad un disegno di legge di modifica del finanziamento previdenziale debba essere subordinato a condizioni relative a un’emergenza, a circostanze eccezionali o a un forte squilibrio dei conti sociali.

Le disposizioni relative alla riforma delle pensioni, avrebbero sì potuto essere inserite in una legge ordinaria, tuttavia la scelta del Governo di farle figurare in una legge finanziaria di modifica non viola la Costituzione.[34] Inoltre, non spetta al Consiglio costituzionale invadere la discrezionalità del legislatore al riguardo. È stata, dunque, rigettata la censura secondo cui il legislatore avrebbe fatto un ricorso improprio ad una legge di modifica del finanziamento della previdenza sociale.

Le altre contestazioni più rilevanti presentate dai ricorrenti possono essere così riassunte:

  1. l’art. 49. 3 Cost. non può essere utilizzato per approvare i disegni di legge varati dalla Commissione paritetica;
  2. le disposizioni della riforma non rispettano il requisito di chiarezza e linearità delle procedure parlamentari richiesti dall’art. 6 della Dichiarazione del 1789;
  3. alcune disposizioni del disegno di legge, in particolare gli artt. 2, 3, 10, 11, 35 statuiscono su materie diverse da quella previdenziale.

Sul punto a), il Consiglio ha affermato che nessuna disposizione costituzionale impedisce al Governo di sottoporre a fiducia disegni di legge usciti dalla Commissione paritetica. Sul punto b), il Consiglio ha risposto affermando che i requisiti di chiarezza e linearità delle procedure parlamentari sono inverati dai regolamenti delle due Camere, i quali non hanno valore costituzionale e sono lasciati alla totale discrezionalità delle stesse; dunque l’attuazione di tali requisiti è rimessa alla legittima e libera interpretazione dei regolamenti da parte delle Camere stesse. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 47-1 e 49. 3 Cost., che avrebbe prodotto un iter accelerato di approvazione, togliendo la possibilità per i parlamentari di analizzare il testo e proporre emendamenti, non è di per sé incostituzionale.[35]

Sul punto c), la pronuncia ha parzialmente accolto la tesi dei ricorrenti. Le disposizioni censurate (2, 3, 10, 17) non incidono direttamente sul sistema previdenziale e non trattano materie direttamente riconducibili al tema della previdenza sociale pubblica. Dunque, simili disposizioni non possono essere approvate con la procedura prevista dall’art. 47-1 Cost., né tantomeno dall’art. 49.3 Cost., perché non riguardano né la finanza pubblica né la previdenza sociale.[36]

Il Consiglio ha, invece, sollevato d’ufficio l’incostituzionalità degli artt. 6 e 27, i quali incidono troppo indirettamente sulle spese dei regimi obbligatori di base o degli enti che contribuiscono al loro finanziamento.[37] Infine, sono stati respinti i vizi, addebitati ad alcuni articoli della legge, che consisterebbero nella violazione del principio di eguaglianza (art. 11), della politica di solidarietà nazionale e della disparità di sesso (parte dell’art. 10).[38]

Il Consiglio, in definitiva, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2, 3, 6, 27 e alcune disposizioni presenti negli artt. 10 e 17. La legge sulla riforma delle pensioni, dunque, è stata promulgata nella sua parte essenziale, che ha alzato l’età pensionabile a 64 anni.

 

[1] Paola Piciacchia, Conseil National de la Refondation e Permanences citoyennes: nel contesto di un difficile rapporto tra Parlamento e Governo e di un sistema partitico frammentato e polarizzato, la legittimazione in Francia passa (ancora una volta) per l’appello alla democrazia partecipativa, Nomos, marzo 2023.

[2] Calamo Specchia M, (a cura di), La costituzione francese. La constitution française. 22-23 maggio 2008, 2 voll., Torino.

[3] Emilie Ridard, La Francia non è una repubblica, è una monarchia elettiva, 1 aprile 2022, link: https://www.swissinfo.ch/ita/politica/francia-elezioni-presidenziali-deweck-svizzera/47463480.

[4] Giacomo Delledonne, Approvata dal Parlamento la riforma delle pensioni, Servizio Studi della Corte costituzionale 22 marzo 2023, link:

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADlhYWY5ZTIxLTBiNmItNDI1ZC05Y2Q2LTdmZGFmNTUzYzI3MQAQALRzoYuTc21Blmj07rcjbUw%3D/sxs/AAMkADlhYWY5ZTIxLTBiNmItNDI1ZC05Y2Q2LTdmZGFmNTUzYzI3MQBGAAAAAAC%2BeDcyRV38SaRv%2BQ0Fto9sBwDWjzAbwmYKSIIFMGeLV%2FDTAAAAAAEMAADWjzAbwmYKSIIFMGeLV%2FDTAAJvH3%2FnAAABEgAQADwFjYOXoWhOrxeOyfjFNBk%3D.

[5] Lorenzo Venezia, La coabitazione nel sistema politico francese, DirittoConsenso, 24 febbraio 2022, link: https://www.dirittoconsenso.it/2022/02/24/la-coabitazione-del-sistema-politico-francese/.

[6] Paola Piciacchia, Conseil National de la Refondation e Permanences citoyennes: nel contesto di un difficile rapporto tra Parlamento e Governo e di un sistema partitico frammentato e polarizzato, la legittimazione in Francia passa (ancora una volta) per l’appello alla democrazia partecipativa, Nomos, marzo 2023.

[7] Costituzione francese, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf.

[8] Commentario del Consiglio costituzionale della decisione n. 2023-4 RIP del 14 aprile 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20234rip/20234rip_ccc.pdf.

[9] Giuseppe de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 2019 (decima edizione), pag. 558.

[10] Costituzione francese, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf.

[11]Gianluca Brambilla, Francia, un referendum popolare contro la riforma delle pensioni. E domani Macron parla alla nazione, Open, 21 marzo 2023, link: https://www.open.online/2023/03/21/francia-referendum-vs-riforma-pensioni-macron/.

[12] Paola Piciacchia, Conseil National de la Refondation e Permanences citoyennes: nel contesto di un difficile rapporto tra Parlamento e Governo e di un sistema partitico frammentato e polarizzato, la legittimazione in Francia passa (ancora una volta) per l’appello alla democrazia partecipativa, Nomos, marzo 2023.

[13] Anais Ginori, Gillet gialli, Christophe Guilluy: “Negli scontri di Parigi è nata la secessione sociale”, la Repubblica, 2 dicembre 2018, link: https://www.repubblica.it/protagonisti/gilet_gialli/5/.

[14] Paola Piciacchia, Conseil National de la Refondation e Permanences citoyennes: nel contesto di un difficile rapporto tra Parlamento e Governo e di un sistema partitico frammentato e polarizzato, la legittimazione in Francia passa (ancora una volta) per l’appello alla democrazia partecipativa, Nomos, marzo 2023.

[15] Federico Fabbrini, La riforma del controllo di costituzionalità in Francia: tra innovazione e conservazione, link: https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/a-co/a-conseil_testo-rivisto_intervento-seminario-Astrid_27_05_09.pdf.

[16] Giuseppe de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 2019 (decima edizione), pag. 691-692.

[17] Federico Fabbrini, Il nuovo modello gi di giustizia costituzionale francese, Quad. Cost. 4/2008, pag. 894.

[18] Andrea Morrone, Il diritto costituzionale nella giurisprudenza, ottava edizione, Cedam, pag. 388.

[19] Giuseppe de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 2019 (decima edizione), pag. 313-314.

[20] Decisione n. 2023-4 RIP del 14 aprile 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20234RIP.htm.

[21] Vie Publique, Référendum d’initiative partagée sur les retraites : le Conseil constitutionnel rejette une première proposition de loi, 14 aprile 2023, link: https://www.vie-publique.fr/en-bref/288693-referendum-dinitiative-partagee-rip-sur-les-retraites.

[22] Paolo Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, (quinta edizione aggiornata), Bononia University Pressi, pag.

[23] Commentario del Consiglio costituzionale della decisione n. 2023-4 RIP del 14 aprile 2023, pagg. 3-5 link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20234rip/20234rip_ccc.pdf.

[24] Agner Roblot Troizier, Réforme des retraites : Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il rejeté la demande de Référendum d’Initiative Partagée ? (Et devrait rejeter celle qui est encore pendante devant lui) ?, 16 aprile 2023, link: https://blog.leclubdesjuristes.com/reforme-des-retraites-pourquoi-le-conseil-constitutionnel-a-t-il-rejete-la-demande-de-referendum-dinitiative-partagee-par-agnes-roblot-troizier/.

[25] Commentario del Consiglio costituzionale della decisione n. 2023-4 RIP del 14 aprile 2023, pagg. 7-9 link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20234rip/20234rip_ccc.pdf

[26] Olivier Dutheillet de Lamothe, Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites, Lexplicite, 18 aprile 2023, link: https://www.lexplicite.fr/le-conseil-constitutionnel-valide-lessentiel-de-la-reforme-des-retraites/ .

[27] Commentario del Consiglio costituzionale della decisione n. 2023-4 RIP del 14 aprile 2023, pagg. 8-10 link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20234rip/20234rip_ccc.pdf.

[28] Contributi esterni alla decisione del Consiglio costituzionale, pagg. 3- 5, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20234rip/20234rip_contributions.pdf.

[29] Giuseppe de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 2019 (decima edizione), pag. 556.

[30]. Testo adottato dall’Assemblea Nazionale, link: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0091_texte-adopte-provisoire.pdf.

[31] Atto di deferimento del Primo Ministro, 21 marzo 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2023849dc/2023849dc_saisinepm.pdf ..

[32] Comunicato stampa del Consiglio costituzionale 14 aprile 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2023-849-dc-du-14-avril-2023-communique-de-presse

[33] Contributi esterni alla decisione del Consiglio costituzionale, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2023849dc/2023849dc_contributions.pdf.

[34] Olivier Dutheillet de Lamothe, Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites, Lexplicite, 18 aprile 2023, link: https://www.lexplicite.fr/le-conseil-constitutionnel-valide-lessentiel-de-la-reforme-des-retraites/ .

[35] Laurentine Fontaine, Le Conseil constitutionnel et la réforme des retraites: un précédent aux lordes consequénces sur la démocratie parlementaire, Fondation Jean Jaurès, 19 aprile 2023, link: https://www.jean-jaures.org/publication/le-conseil-constitutionnel-et-la-reforme-des-retraites-un-precedent-aux-lourdes-consequences-sur-la-democratie-parlementaire/.

[36] KPMG Avocats, Réforme des retraites: La décision du Conseil constitutionnel,17 aprile 2023, link: https://kpmg.com/av/fr/avocats/eclairages/2023/04/reforme-des-retraites-1.html .

[37] Osservazioni del Governo del 6 aprile 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2023849dc/2023849dc_obs.pdf.

[38] Decisione n. 2023-894 DC, 14 aprile 2023, link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023849DC.htm.

Francesco Galanti

Francesco Galanti, studente del terzo anno presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Dal 2018 al 2021 componente del Tavolo di coordinamento della Prefettura di Firenze per le strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza. Dal 2019 al 2020 Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, interessato al diritto costituzionale, diritto costituzionale comparato e al diritto pubblico anglo-americano.

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