venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Il rapporto tra la gelosia e il reato di maltrattamenti in famiglia: la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

1. Profili costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall’art. 572 c.p., è un delitto a forma libera, perpetrabile esclusivamente all’interno di precisi rapporti tra agente e vittima e genericamente riferibile a qualunque comportamento caratterizzato dalla commissione nel tempo di atti di sopraffazione, tali da offendere la personalità del soggetto passivo e causare la degenerazione del rapporto nel cui alveo sono posti in essere.

La condotta tipica, che può manifestarsi sia in forma commissiva che mediante omissioni laddove il soggetto agente ometta di tenere un determinato e doveroso comportamento, deve essere caratterizzata dal requisito dell’abitualità, cioè della continuità e ripetitività di atti vessatori, giacché il legislatore ha inteso sanzionare la lesione dell’integrità psico-fisica, del patrimonio morale, della libertà e del decoro del soggetto passivo.

Lo stesso elemento psicologico del reato non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un’attività vessatoria idonea a ledere la personalità della persona offesa.

Orbene, come noto, i maltrattamenti in famiglia rappresentano – da un punto di vista prettamente dottrinale[1] – un classico esempio di reato abituale. Tale istituto si caratterizza in quanto il fatto tipico è descritto come una serie di condotte omogenee ripetute nel tempo; la ripetizione qualifica l’offensività, in quanto isolati ed occasionali atti lesivi non sono ritenuti sufficienti a compromettere il bene giuridico protetto. Le condotte devono pertanto caratterizzarsi per frequenza e convergenza, oltre che per pluralità in quanto l’abitualità del reato implica la sua necessaria protrazione per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che ogni condotta si salda con le precedenti in un unico fatto. Per tale ragione sono evidenziabili due momenti: la perfezione, che si raggiunge una volta per tutte quando viene realizzato il numero minimo di condotte necessario per integrare il reato, e la consumazione, che si verifica invece dopo la realizzazione di ciascuna ulteriore condotta, ed è pertanto suscettibile di ripetersi un numero indeterminato di volte[2].

In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità[3] ha più volte affermato che i maltrattamenti in famiglia integrino un’ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di condotte, per lo più commissive, le quali isolatamente considerate potrebbero anche essere non punibili (come gli atti di infedeltà), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.

Come evidenziato, infatti, il reato si perfeziona quando si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità, di tal che ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate; ovviamente affinché si abbia abitualità è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione nocumentale nei confronti della vittima.

Il delitto si configura, pertanto, qualora sia dimostrata la sistematicità di condotte violente e sopraffattrici, anche se tali condotte risultino intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari gratificanti per la persona offesa.

L’inquadramento del delitto di maltrattamenti in famiglia nei termini sopra esposti consente di individuare, a contrario, i comportamenti che, pur potendo assumere rilevanza penale isolatamente considerati, non integrano il delitto in esame.

Invero il Supremo collegio esclude in tal senso tutti quegli atti occasionali ed episodici che, pur essendo lesivi di diritti fondamentali della persona, non siano tra loro inseriti in una cornice unitaria e non siano avvinti dalla finalità di rendere intollerabile la convivenza e che, quindi, non siano costantemente espressivi della sottomissione, sopraffazione e svilimento della personalità della vittima.

L’orientamento maggioritario[4] della giurisprudenza ha evidenziato che assume rilievo fondamentale, pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., l’elemento dello stato di soggezione della vittima, che determina quel sistema di vita persecutorio, mortificante e insostenibile che dà luogo all’abitualità. Il reato di maltrattamenti non presuppone che ogni singola condotta di violenza morale o fisica costituisca di per sé reato, purché tali condotte siano legate tra loro da un nesso di abitualità. Non è necessario, inoltre, che tali atti siano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato arco temporale: ciò che rileva, pertanto, è l’effetto di vessazione sulla vittima, che viene posta in grave stato di soggezione di fronte alla figura maltrattante. Lo stato di soggezione non deve necessariamente essere totale né deve coincidere con una situazione di completo annichilimento essendo sufficiente uno stato di avvilimento generale e sopraffazione conseguente alle vessazioni[5].

Per quanto riguardo l’elemento soggettivo, questo va inteso non come il dolo tipico del reato continuato integrato dall’ideazione anticipata di uno specifico programma criminoso che include anticipatamente le singole condotte ma, piuttosto, come consapevolezza e volontà dell’autore del reato di porre in essere i singoli atti quali condotte che si aggiungono a quelle precedentemente commesse in modo da realizzare quella ripetitività costante di atti che dà vita ad un sistema illecito caratterizzato dalla sofferenza morale della vittima.

 

2. Proposte di modifica normativa.

Proprio in tempi recenti il legislatore è intervenuto con una modifica, già approvata dal Senato ed ora inviata per competenza alla Camera, che prevede delle modifiche al D.Lgs. 106/2006, concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo mira a restituire effettività all’obbligo imposto, dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., al Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notitia criminis nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere.

La norma, attraverso modifiche al D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, prevede che nel caso in cui il Pubblico Ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all’ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l’assegnazione ad un altro magistrato dell’ufficio all’assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini.

Il disegno di legge inoltre prevede che il procuratore generale presso la Corte di appello debba acquisire con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.-

 

 3. Gelosia e maltrattamenti

La Corte di cassazione[6] ha avuto modo di pronunciarsi, circa il reato maltrattamenti in famiglia e la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 c.p. l’avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui.

Lo stato d’ira, quale elemento di natura soggettiva per la sussistenza della circostanza in esame, è integrato da un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori, ovvero da uno sconvolgimento emotivo tale da far perdere il controllo delle proprie azioni Anche secondo la giurisprudenza, la circostanza attenuante della provocazione ricorre quando il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d’ira, essendo necessario che l’agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità

Lo stato d’ira non va confuso con altri stati psicologici, quali l’odio, il rancore o il risentimento, i quali, subentrati all’originaria eccitazione emotiva, servono invece a far maturare nell’animo dell’individuo, attraverso la riflessione ed il calcolo, il desiderio di vendetta; cosicché, l’attenuante non è configurabile qualora l’agente sia animato da odio e rancore, dall’intento di infliggere una punizione all’offensore, da uno stato d’ira, ovvero in relazione a reati commessi per vendicarsi di torti subiti in tempi pregressi, sia pure se tali diversi stati d’animo siano insorti in correlazione con un fatto ingiusto altrui e, quindi, siano ricollegabili a precedenti azioni provocatorie. È stato tuttavia precisato che lo stato d’ira è ovviamente compatibile con un preesistente stato di risentimento, di rancore o di odio, purché vi si innesti un autonomo e nuovo fatto ingiusto, come fattore scatenante dell’esplosione d’ira.

Orbene con riferimento a tale circostanza, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente argomentato in merito alla non riconoscibilità di alcun valore morale o sociale alla gelosia ed alla incompatibilità della provocazione con il reato di maltrattamenti.

In particolare, con riferimento alla gelosia, deve essere  ribadito il principio di diritto secondo il quale il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell’attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall’art. 62 n. 1, c.p., ma, al contrario, costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt’altro che nobile ed elevato.

A ben vedere infatti l’orientamento della giurisprudenza di legittimità[7] sul punto è sempre stato quello di negare la concessione dell’attenuante in parola in caso di gelosia; la Corte infatti aveva evidenziato che «La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (nel caso in esame, a fondamento del litigio dell’imputato con la persona offesa vi era la gelosia per la propria compagna, di cui la persona offesa dal reato era l’amante. E non può considerarsi motivo abbietto o futile la sola manifestazione di gelosia, dato che essa non è espressione di per sé dello spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza)».

In successive pronunce[8] addirittura la gelosia era stata ricondotta ad una circostanza aggravante in quanto «In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61, comma 1, n. 1, c.p., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l’investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un controllo sul “partner”)».

Inoltre, sussiste l’incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici.

La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fatto buon governo dei principi espressi con riferimento al rapporto tra lo stato di gelosia e il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’orientamento, frutto di retaggi culturali di epoca passata, che considerava la gelosia considerata ragione e movente dell’agire, incompatibile con l’aggravante dei futili motivi poiché manifestazione di uno stato passionale frequentemente alla base di delitti, quasi fosse questa una giustificazione comprensibile della determinazione delittuosa deve ormai ritenersi superato. Di conseguenza non pare ancora dubitabile che anche la gelosia possa essere considerata ragione di aggravamento del disvalore della condotta di reato, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato l’autore a commetterlo; ciò anche nei casi in cui la sproporzione tra il delitto realizzato e il movente-gelosia sia talmente evidente, per la banalità delle ragioni pseudo-sentimentali che lo sostengono, da rendere queste ultime nulla più che un mero pretesto per dare sfogo alla aggressività di chi compie il reato, sottolineandone la maggiore pericolosità.

 

[1] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 270 ss.; S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, p. 292; G. Cocco, Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2012, p. 53; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 215 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte Generale, Padova, 2020, p. 497 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, p. 284 ss.

[2]  A. Beccu, L’abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari, in Sist. Pen., n. 7, 2020, p. 185

[3] Cass. pen., Sez. VI, 19.10.17, n. 56961; Cass. pen., Sez. III, 22.11.17, n. 6724; Cass. pen., Sez. III, 20.03.18, n. 46043; Cass. pen., Sez. VI, 09.10.18, n. 6126.

[4] Cass. pen., Sez. VI, 20.04.2021, n. 24462; Cass. pen., Sez. VI, 18.03.2021, n. 17359.

[5] M.I. Cardillo, Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione si pronuncia (nuovamente) sugli elementi costitutivi del delitto abituale, in Il Penalista, 20.12.2021.

[6] Cass. pen., Sez. VI, 24.05.2023, n. 22374.

[7] Ex multis Cass. pen., Sez. I, 06.07.2018, n. 49129.

[8] Ex multis Cass. pen., Sez. V, 21.05.2019, n. 44319.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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