venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Nuove forme di comunicazione nel diritto: la valenza giuridica delle emoji

A cura di Claudia Camagni

 

Le emoji, comparse per la prima volta in Giappone alla fine degli anni Novanta, ormai sono diventate a tutti gli effetti parte integrante della nostra comunicazione: si stima infatti che il 92% della popolazione online le utilizzi nei propri messaggi [1]: rapide e universali, vengono usate in ogni contesto e non sorprende che in poco tempo siano apparse anche in diverse aule di tribunale del nostro paese e di tutto il mondo.

Secondo uno studio del professor Eric Goldman [2], docente della facoltà di legge della Santa Clara University in California, nel periodo tra il 2004 e il 2019, l’utilizzo delle emoji nei tribunali statunitensi è aumentato notevolmente: in oltre cinquanta casi ogni anno le emoji hanno rivestito un ruolo importante per la definizione delle cause, soprattutto in ambito di molestie sessuali.

Nonostante possano sembrare innocue, un loro uso non corretto può comportare malintesi con significative ricadute dal punto di vista legale.

Le problematiche principali si presentano perché non è chiaro come queste debbano essere interpretate; essendo una forma di comunicazione di recente sviluppo, non ci sono ancora linee guida universalmente accettate che possano indicare con precisione un significato uniforme da collegare a ciascuna faccina e, per superare le ambiguità, si rende necessaria la ricerca di altri indici utili come una attenta analisi circa il contesto in cui vengono utilizzate, il tono del social piuttosto che del messaggio in cui vengono inviate, lo scopo che perseguono, ad esempio se servono per spiegare meglio un concetto, per manifestare il linguaggio del corpo o per sostituire un termine.

Per fronteggiare questa prima ambiguità, nel 2013 è stato creato dallo studioso Jeremy Burge, “Emojipedia” [3] un sito web che, descrivendosi come una enciclopedia di emoji, ha l’intento di indicare l’uso comune e il significato da dare a tutti i caratteri emoji basandosi sullo standard Unicode, sistema di codifica elaborato dall’organizzazione no profit Unicode che si occupa della standardizzazione di software e delle rappresentazioni di caratteri testuali a livello internazionale.

L’utilità di questo strumento fu presto riconosciuta, come si evince dal fatto che in diversi casi i tribunali l’hanno utilizzato all’interno delle argomentazioni delle loro pronunce, come, ad esempio, in un caso australiano [4] nel quale, per definire il carattere diffamatorio di alcune emoji utilizzate in un post su Facebook, la corte si servì proprio del significato attribuito ad esse da questa sorta di nuovo vocabolario.

Le questioni legali legate alle emoji possono interessare diversi rami del diritto, quali ad esempio il diritto penale, con particolare riguardo al reato di diffamazione, e il diritto di famiglia.

Per quanto riguarda la prima branca del diritto presa in analisi non sempre è agevole tracciare il confine tra il reato di diffamazione tramite l’utilizzo di emoji e il diritto di critica e di espressione del pensiero. A tal proposito, risulta significativa una recente pronuncia del Tribunale di Verona del 2022 [5]: su Facebook veniva pubblicato, da parte di una consigliera comunale, un post riferito ad una sua rivale politica nel quale, oltre ad un discorso dispregiativo, era presente una emoji raffigurante un escremento.

La convenuta ne negò la natura diffamatoria sostenendo che il contenuto del messaggio altro non era che il legittimo esercizio del diritto di critica e di espressione del pensiero.

Il tribunale invece affermò che l’emoji in questione rendeva l’intero post oltre i limiti della continenza verbale, condizione necessaria per poter esercitare il diritto di critica e, inoltre, che il messaggio poteva essere pubblicato senza l’annessione di immagini di questo tipo, ritenute superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto.

Come si evince, nonostante queste faccine possano risultare superflue, il loro utilizzo deve sottostare ai limiti generali previsti per i diritti fondamentali, quale ad esempio il diritto di critica.

Anche in un altro caso del 2016 la Corte di Cassazione [6] si pronunciò sull’utilizzo di una emoji sempre su Facebook.

Il caso vide coinvolto un detenuto sottoposto alla misura domiciliare, il quale presentò ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che aveva disposto l’aggravamento della misura custodiale in seguito alla violazione dell’obbligo di non comunicare con persone estranee, imposto ai sensi dell’art. 284 co. 2 c.p.p., mediante la pubblicazione di un post su Facebook indirizzato alla vittima del reato per il quale era indagato.

La corte, oltre a sottolineare come tale condotta integrasse una grave violazione dell’obbligo in questione, affermò che le faccine contenute nel messaggio erano tali da rendere ancora più chiaro il tono intimidatorio e la coloratura minatoria della comunicazione postata sul social indirizzata alla vittima dell’illecito.

Queste pronunce evidenziano come ci sia ancora una profonda confusione in materia e come non sia sufficiente solo l’analisi effettuata dai giudici; una soluzione a questa problematica potrebbe essere l’affiancamento costante, in casi del genere, di linguisti forensi: essendo, quella delle emoji, una forma di comunicazione, richiede competenze linguistiche e la loro caratteristica di non essere verbali e ad alto impatto rende queste competenze ancora più specifiche e ricercate.

In ambito giuridico le emoji cominciano ad essere utilizzate anche per rendere più comprensibili e di facile lettura le sentenze dei giudici: nel 2016 in Inghilterra fu emessa una sentenza dal giudice Peter Jackson che venne considerata come la prima nella storia giudiziaria inglese a utilizzare emoji per rendere comprensibile e di facile lettura l’atto giuridico al fine di permettere anche ai minori coinvolti nella vicenda di comprenderla leggendola in autonomia senza però alcuna perdita di chiarezza ed efficacia giuridica. [7]

Questo modus operandi fu particolarmente elogiato da molti avvocati inglesi, i quali lo considerarono innovativo ed efficace, auspicando di vedere un numero sempre maggiore di sentenze redatte utilizzando questo linguaggio accessibile a tutti senza distinzione di età e di cultura.

Questo tipo di approccio applicato anche nel nostro paese risulta ad oggi, a mio parere, ancora poco utilizzato ma non del tutto sconosciuto: è innegabile la sfiducia degli addetti ai lavori ad introdurre elementi grafici all’interno di atti giuridici per timore di perdere precisione e accuratezza tipiche del linguaggio tecnico giuridico, tuttavia bisogna tenere a mente che un conto sono i termini tecnici, i quali non possono essere completamente rimossi dall’atto e che necessitano quindi di una dettagliata spiegazione, e un conto sono i tecnicismi che, invece, potrebbero essere completamente eliminati se si perseguisse l’obiettivo finale di rendere gli atti più comprensibile alle parti.

Un mondo lontano quindi ma sempre più vicino, come testimonia ad esempio, lo sbarco del legal design anche in Italia: nuova disciplina che mira a rendere il diritto facilmente accessibile all’utente finale riducendone l’eccessiva complessità mediante l’utilizzo di icone e altre forme visive direttamente all’interno degli atti giuridici più comuni.

[1] 2016 Emoji Report, novembre 2016.

[2] E. Goldman, “Emojis and the Law”, 2018.

[3] 📙 Emojipedia — 😃 Home of Emoji Meanings 💁👌🎍😍

[4] Burrows v. Houda, NSWDC 485, 2020.

[5] Trib. Verona, decr. 107/22.

[6] Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46874, 14 luglio 2016.

46874/2016 (giurisprudenzapenale.com)

[7] Lancashire County Council v. M & Ors, 2016.

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