martedì, Marzo 19, 2024
Labourdì

Malattie professionali: quando sussiste il nesso tra uso prolungato del cellulare per lavoro e la patologia?

L’uso massiccio e prolungato del telefono cellulare (più in generale dei devices tecnologici) in molti settori lavorativi è ormai acquisizione pacifica nell’immaginario collettivo ed è collegato a numerose previsioni legislative e regolamentari che ne disciplinano l’utilizzo in ragione delle politiche  aziendali e del rispetto della privacy dei lavoratori. Ma è sempre più frequente l’insorgenza di numerose conseguenze per la salute dei lavoratori che possono trovare connessione eziologica con l’utilizzo prolungato nel tempo di questi strumenti di comunicazione.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°391 del giugno 2017, condannava l’ente Inail al pagamento dell’indennizzo in rendita per inabilità permanente a favore di un dipendente in seguito alla contrazione da parte di questi di un tumore all’VIII nervo cranico, dovuta allo svolgimento per molti anni di un lavoro che comportava l’utilizzo del telefono cellulare per molte ore al giorno.

Nello specifico, il ricorrente ha provato di avere utilizzato il telefono cellulare come strumento per lo svolgimento delle mansioni lavorative, per un periodo che va dal 1994 sino al 2007.

Nel corpo della pronuncia, un ruolo centrale è svolto dalla consulenza tecnica svolta dal medico legale.

Si legge, infatti, che l’uso prolungato di tale strumento sia stato con ogni probabilità tale da causare l’insorgere della malattia sia sotto un profilo temporale, sia sotto un profilo modale.

Rispetto al primo, infatti, il consulente tecnico sostiene che l’esposizione per un periodo di tempo così lungo ai campi elettromagnetici generati dai telefoni cellulare, è sufficiente a far sorgere la malattia. In particolare, a sostengo di tale assunto, fa riferimento ad uno studio della IARC (agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) che ha classificato i campi elettromagnetici come “possibili cancerogeni sulla base della evidenza di incrementi del rischio di glioma e di neurinoma del nervo acustico tra gli utilizzatori di telefoni cellulari e di una limitata evidenza sperimentale di cancerogenicità”.

Rispetto al criterio modale, invece, esso pare soddisfatto considerando le possibili vie di penetrazione del tumore e considerato il punto in cui il tumore è poi sorto.

Sulla base di tale consulenza, dunque, il giudice del lavoro statuiva circa la sussistenza dell’inabilità e circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’uso prolungato del telefono e l’insorgenza della malattia.

La pronuncia analizzata costituisce l’esempio lampante di come, specialmente negli ultimi decenni, l’uso e, forse sarebbe più corretto dire l’abuso, degli strumenti tecnologici sul luogo di lavoro sia diventato dilagante e, inoltre, oggettivamente dannoso.L’archetipo di tale pronuncia è però rappresentato da una sentenza della Cassazione del 2012, la numero 17438, con la quale per la prima volta è stata configurata la malattia professionale come conseguenza dell’uso prolungato del telefono e in virtù della quale è riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere un indennizzo.

Occorre a tal punto fornire le coordinate di base di tale materia: e’ necessario, prima di tutto, individuare la nozione di “malattia professionale”.

Essa rappresenta un evento di tipo dannoso, lesivo della salute del lavoratore dipendente, che si produce come conseguenza dello svolgimento di una professione. In particolare lo svolgimento di un’attività lavorativa, può divenire causa del sorgere della malattia quando la stessa viene svolta tramite il contatto con agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica.

Chiaramente, però, prima di poter parlare di malattia professionale indennizzabile è necessario che sia sufficientemente provato che l’insorgenza della malattia dipenda direttamente dallo svolgimento di una data attività lavorativa. Va, cioè, provato il nesso di causalità.Tale prova spetta al lavoratore ed essa deve raggiungere il grado di ragionevole certezza circa il fatto che lo svolgimento della mansione lavorativa sia stata causa, o quanto meno concausa, del sorgere della malattia del lavoratore(1).

La peculiarità di tale pronuncia della Cassazione, che si pone come punto di svolta fondamentale, è che con essa per la prima volta si è stabilito che la patologia tumorale insorta in un soggetto esposto per un periodo di tempo prolungato alle radiazioni e ai campi elettromagnetici provenienti da un telefono cellulare, possa essere qualificata come malattia professionale ai sensi della disciplina di cui al D.P.R n°1124/1965 (recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”)

Si può ragionevolmente pensare che di sentenze come quella pronunciata dal Tribunale di Firenze nel giugno del 2017, ve ne saranno ancora molte che andranno ad arricchire la casistica giurisprudenziale in materia di malattie professionali.

  • Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, 24 giugno 2017, n°391 (sentenza disponibile qui )
  • Corte di Cassazione, 12 ottobre 2012, n°17438.
  • D.P.R n°1124/1965, Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(1) La corte infatti,nella pronuncia in esame, espone come “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalia natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia” 

image credit: insidegeek.it

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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