mercoledì, Aprile 17, 2024
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Modifiche all’opera e diritto morale: esiste un legame?

Come noto, la seconda, fondamentale, componente del diritto d’autore è rappresentata dal diritto morale, intendendo con tale termine una pluralità di protezioni poste a tutela dell’opera dell’ingegno realizzata dall’autore.

Tali diritti sono riconosciuti in capo al creatore dell’opera, si precisa, insieme ed indipendentemente dalla titolarità dei diritti di utilizzazione economica della stessa. Ai sensi degli artt. 12 bis e 12 ter [1] della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, inoltre, abbiamo una solida conferma di tale indipendenza visto che, anche nel caso di cessione di diritti di utilizzazione economica in capo a soggetti terzi, il diritto morale “si conserva” in capo all’autore vero e proprio.

Il diritto morale, beninteso, non è posto a tutela dell’aspetto patrimoniale legato all’opera bensì della personalità dell’autore, in ciò assumendo i caratteri dei diritti c.d. personalissimi, ossia l’irrinunciabilità della tutela, l’inalienabilità e l’imprescrittibilità. Sul punto, quindi, è rilevabile che l’opera, nel nostro ordinamento, venga ritenuta espressione della personalità stessa dell’autore e non solo, invece, “mero” bene.

Appare logico, a questo punto, che con la Legge sul diritto d’autore siano stati conferiti all’autore poteri di controllo volti alla protezione di tali interessi, pur se non strettamente economici. In specie, allo stesso sono riconosciuti diritti di paternità ed integrità da ergere a scudo davanti alle minacce esterne di uso scorretto del materiale protetto.

Nel nostro ordinamento, si sottolinea, riferimenti normativi a tutela del diritto morale sono costituiti dall’art. 2577 c.c. [2] e dagli articoli dal 20 al 24 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [3], che attribuiscono all’autore non solo il diritto di rivendicare la paternità dell’opera ma, anche, di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Giova rilevare, inoltre, che la norma relativa alla rivendicazione della paternità dell’opera, ossia l’art. 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, è strettamente collegata all’art. 8 del medesimo testo normativo, in cui il legislatore, oltre a stabilire la presunzione semplice di paternità dell’opera in capo a colui che è nella stessa indicato come autore, ha per la prima volta equiparato al vero nome dell’autore lo pseudonimo, ossia un “un appellativo, di solito una parola, utilizzato al posto del proprio nome e cognome anagrafico” [4], “notoriamente riconosciuto”.

Unitamente a tale diritto, come già esposto, sussiste per l’autore la possibilità di avvalersi della tutela offertagli dal diritto all’integrità dell’opera, ossia il diritto ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o atto idoneo a ledere il proprio onore o reputazione.

Occorre osservare, però, che in alcuni tipi di creazioni le modifiche successive da parte di terzi possono rivelarsi indispensabili o, comunque, strettamente necessarie ai fini di tutela e conservazione dell’opera stessa.

Ne è un classico esempio l’architettura dove, per forza di cose, le modifiche in corso d’opera si rendono quasi sempre necessarie, tanto che lo stesso art. 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 prevede che, in riferimento ad opere appartenenti a tale categoria, l’autore non possa opporsi ad eventuali mutamenti. Va detto, però, che “se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni” [5].

Emerge chiaramente, in ogni caso, come la tutela si incentri su due elementi, ovvero la reputazione e l’onore dell’autore i quali, logicamente, potranno subire una lesione, quantomeno nella generalità dei casi, più da modifiche peggiorative e deturpative dell’opera che comportanti migliorie per la stessa.

L’ambito di operatività delle norme a tutela del diritto morale parrebbe, quindi, piuttosto ampio considerando che per reputazione si intende generalmente l’opinione, relativa ad un determinato individuo, propria della comunità di appartenenza dello stesso mentre, invece, il termine onore implica la stima che si ha di sé stessi.

Il diritto di integrità, perciò, risulta essere strettamente correlato all’esercizio del diritto patrimoniale di modificazione dell’opera per quanto, occorre precisare, non ogni variazione della stessa può di per sé costituire una lesione di tale diritto, per quanto potenzialmente pregiudizievole di reputazione ed onore dell’autore.

Punto cruciale nell’esame di eventuali modifiche apportate, in parole povere, la valutazione circa se tali modifiche abbiano o meno snaturato l’opera e, in ogni caso, se dalle stesse l’onore o la reputazione dell’autore originario di fronte alla comunità risultino “degradate”.

Ad una modifica dell’opera, però, può anche giungersi tramite scelte effettuate per mere ragioni tecniche. Per fare un esempio, può capitare che dei siti web utilizzati per contenere cataloghi di opere di tipo figurativo, al fine di garantire la maggior velocità possibile di consultazione delle stesse optino per la diminuzione della qualità della definizione dei file.

Il rischio, in ciò, sta nel fatto che l’utente che andasse a consultarle otterrebbe solo un’immagine scadente delle stesse, cosa che potrebbe potenzialmente arrecare discredito alla reputazione professionale dell’autore che, quindi, avrebbe il diritto di opporsi.

Tale circostanza, ovviamente, va valutata alla luce dell’eccezione prevista dall’art. 70, comma 1 bis della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, in base al quale “è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro” [6].

Resta comunque vero, però, che l’autore di un’opera dell’ingegno, a fronte della lesione del diritto morale di integrità che, a prescindere e nonostante la presenza di tale eccezione, continua a detenere, mantiene altresì il diritto ad ottenere il ritiro dell’opera dal commercio pur anche se dietro versamento di un indennizzo agli eventuali terzi acquirenti dei diritti per lo sfruttamento economico dell’opera.

Tale tutela autoriale, tuttavia, ai sensi degli artt. 142 e 143 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [7], è esercitabile solo qualora concorrano ragioni morali “gravi”, ben al di sopra, pertanto, della normale soglia di tollerabilità.

In ogni caso, “la continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, […] dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore” [8].

Nel merito, giova prestare attenzione ad un noto caso giurisprudenziale che ha visto un regista ricorrere contro l’Emittente televisiva MEDIASET S.P.A., ENDEMOL ITALIA HOLDING S.P.A proprio per lamentata lesione del proprio diritto morale di integrità dell’opera.

La vicenda, risolta dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 20227 del 4 settembre 2013 [9], era nata con la presentazione di un ricorso innanzi al Tribunale di Milano da parte del Regista, il quale agiva contro l’emittente lamentando l’illegittima riduzione e deformazione della sua opera filmica “La tata – Come una mamma”, realizzata per due puntate da cento minuti ciascuna, ma trasmessa dall’emittente televisiva Retequattro in una sola puntata di circa centoventi minuti, priva di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell’opera anche nel suo significato “sociale”[10].

A fronte di tale circostanza, pertanto, il ricorrente chiedeva, da un lato, l’inibitoria di ogni utilizzazione dell’opera in versione diversa dall’originale e, dall’altro, il risarcimento del danno subito.

La convenuta, costituitasi, si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che sia la produzione dell’opera che la sua versione ridotta erano state realizzate dalla Italiana Produzioni, che aveva poi ceduto i diritti a Reteitalia. Altresì, nel merito ribatteva a quanto sostenuto da parte attorea sostenendo non solo che il regista aveva contrattualmente consentito alla controparte Italiana Produzioni ed ai suoi aventi causa di modificare l’opera ma anche che, nella sua versione finale, la stessa non era comunque lesiva della reputazione dell’autore.

Chiamata in causa dalla convenuta si era poi costituita anche la Italiana Produzioni Audiovisivi (discendente della Italiana Produzioni e, ad oggi, Endemol), negando di aver collaborato alla contestata modificazione dell’opera rispetto alla quale, comunque, sosteneva sarebbe stata autorizzata dallo stesso Regista a fronte della cessione dei diritti di utilizzazione economica.

Avendo il giudice di primo grado respinto il ricorso presentato dal Regista, stabilendo non solo che egli avesse espressamente concesso alla produttrice-cessionaria dei diritti la facoltà  di modificare il filmato da trasmettere tramite contratto ma, anche, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Mediaset appariva fondata, la parte “perdente” impugnava la decisione in appello innanzi alla Corte di appello di Milano contestando tanto gli argomenti del primo Giudice quanto la statuizione sulle spese di lite.

All’esito del secondo grado di giudizio, però, il Regista si vide riconosciuto solo quanto sostenuto in merito alla ripartizione delle spese di lite ed è a questo punto, quindi, che è entrata in gioco la Suprema Corte di Cassazione.

Prima di esporre quanto stabilito dalla Suprema Corte della sentenza precedentemente citata, si reputa opportuno sottolineare che quanto lamentato dal Regista verteva essenzialmente su tre punti:

  • La mancata alienazione, da parte sua, del diritto morale all’integrità della propria opera, a suo dire “degradata” dalla modifica subita, con conseguente danno alla sua reputazione;
  • La negazione che la clausola contrattuale pattizia citata dall’Emittente autorizzasse qualsivoglia stravolgimento dell’opera;
  • L’impossibilità di ottenere l’eliminazione del proprio nome dalla versione trasmessa.

La Cassazione, quindi, come detto investita della questione, si esprimeva in senso sfavorevole per il Regista.

Confermando innanzitutto la validità delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, la Suprema Corte ha poi evidenziato come queste abbiano correttamente applicato l’articolo 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 rilevando che, in virtù di tale norma, “non ogni modificazione dell’opera costituisce violazione del diritto morale dell’autore, ma solo quella che comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo messaggio ovvero il suo pregio artistico”[11].

Ciò che determina la violazione del citato articolo, sottolinea la Corte, “non è tanto l’ampiezza delle modifiche, quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell’opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell’autore” negando così l’assunto del ricorrente secondo cui non potrebbe ritenersi consentito alcun tipo di modifica dell’opera, seppur minima.

Sul punto, inoltre, la stessa ha chiarito come l’assunto del Regista apparisse, in realtà, “riferibile non già al diritto morale d’autore ma a quello di utilizzazione economica dell’opera di cui all’art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell’autore di impedire ogni modificazione dell’opera” [12].

Tale diritto, a differenza di quello morale che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è invece alienabile a terzi e, nel caso di specie, risultava essere stato contrattualmente ceduto all’Emittente la quale, quindi, era legittimata ad effettuare le modifiche ritenute opportune per lo sfruttamento commerciale dell’opera con l’unico limite non arrecare pregiudizio all’onore e al decoro dell’autore ex art. 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941.

In merito alle modifiche effettuate sull’opera, inoltre, è stato rilevato che “il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera non può ricondursi in astratto ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti”.

Nel merito, quindi, veniva precisato come tale accertamento fosse stato adeguatamente effettuato dalla Corte d’appello che, presa visione della pellicola, aveva rilevato, secondo la Suprema Corte correttamente, che, “sebbene i consistenti tagli all’opera filmica ne avessero accelerato la cadenza narrativa, la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza erano rimasti comunque inalterati, al pari del messaggio sociale che l’autore intendeva proporre”.

Da ciò, quindi, il giudice di secondo grado aveva, come detto, correttamente desunto che il film non aveva subito modifiche qualitative di tale entità da poter pregiudicare la reputazione artistica del Regista.

Valutando quindi la trattazione nel merito adeguatamente motivata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato in via principale dal Regista, nel quale erano stati assorbiti i ricorsi incidentali contestualmente presentati dalle controparti già menzionate.

La vicenda citata non può dirsi essersi conclusa felicemente per l’autore ma, sicuramente, fornisce una grande conferma del fatto che la tutela autoriale è salda tanto per i diritti di utilizzazione dell’opera quanto per i diritti morali sulla stessa, in ciò rivestendo la valutazione del singolo caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice un ruolo molto spesso determinante.

[1] Artt. 12 bis e 12 ter della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[2] Art. 2577 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/capo-i/art2577.html;

[3]

 Artt. 22-24 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[4] Cit. “La tutela legislativa offerta allo pseudonimo”, Dott.ssa Valentina Ertola, pubblicato l’11/02/2019 su Ius in Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-tutela-legislativa-offerta-allo-pseudonimo-17764;

[5] Art. 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore:

[6] Art. 70, comma 1 bis, Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[7] Artt. 142 e 143 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[8] vv. [7];

[9] sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20227 del 04/09/2013, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/massimario/2014/06/18/film-diritto-morale-d-autore-utilizzazione-economica-tagli-differenza;

[10] Cfr. [9]

[11] Art. 20 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[12] Cit. sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20227 del 04/09/2013, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/massimario/2014/06/18/film-diritto-morale-d-autore-utilizzazione-economica-tagli-differenza;

 

 

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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