martedì, Marzo 19, 2024
Labourdì

Madia: nuovi limiti per il computo delle assenze per malattia

Il Ministro della funzione pubblica ha fornito un’ulteriore stretta in termini di rinnovo dei contratti pubblici.

Alla luce dell’’atto di indirizzo generale della Legge Madia, il lavoratore anche se affetto da patologie molto gravi, ha a disposizione un limite massimo di assenze per malattia di cui usufruire nell’anno lavorativo.

Da ciò ne discende che la sottoposizione a terapie “delicate”, le cosiddette salvavita, non costituisce più elemento idoneo a fornire un regime più elastico in termini di computo assenze.

L’obiettivo che ha ispirato un intervento così drastico e incisivo è stato quello di combattere il frequente fenomeno dell’assenteismo che, soprattutto nel settore pubblico, sta ormai dilagando causando forti fenomeni di disservizio. L’intervento ha riguardato anche l’ambito delle malattie più gravi come l’emodialisi o la chemioterapia, sollevando critiche da parte di chi evidenzia come rispetto a patologie così invalidanti, sia impossibile insinuare che i malati possano usufruire illecitamente di permessi.

La modifica apportata dal Ministro Madia ha coinvolto in toto la disciplina concentrandosi su un’attenta disamina di termini e limiti circa i permessi e  le assenze in caso di malattia.

Rispetto la tematica dei permessi la disposizione di indirizzo ha riconosciuto un computo anche in termini di ore. Il lavoratore ha la possibilità cioè di ottenere una breve concessione per sottoporsi a esami diagnostici o visite specialistiche a patto che sia sempre in grado di fornire la prova della visita effettuata. Normalmente è infatti richiesto al dipendente pubblico di fornire un’attestazione da parte del medico o della struttura dove si è recato per espletare il suo accertamento.

Al fine di rendere ancor più complessa la facoltà di usufruire di tali concessioni vi è uno ulteriore presupposto: il lavoratore è tenuto a programmare e, dunque, a richiedere con largo anticipo il permesso di cui intende usufruire.

La disposizione in esame ha inteso riconoscere all’Aran il compito di definire in sede di trattativa il calcolo del limite massimo di giorni di assenza usufruibili da coloro che sono tenuti a sottoporsi alle terapie salva vita.

L’INPS è stato invece chiamato allo svolgimento di una funzione di controllo che avrà luogo a partire dal mese di settembre.

Trattandosi di un intervento piuttosto recente occorrerà aspettare i prossimi mesi per valutare se sia funzionale alla finalità per cui è stato realizzato.

 

 

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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