lunedì, Ottobre 7, 2024
Di Robusta Costituzione

Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d’emergenza

Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d’emergenza

È costituzionale l’obbligo vaccinale durante lo stato d’emergenza? Ius in itinere propone un nuovo ciclo di approfondimento sullo stato d’emergenza.  Questo primo articolo si propone di indagare sullo stato d’emergenza e la salute pubblica, il quale sarà seguito, per completezza, da un articolo sullo stato d’emergenza e l’economia. La salute pubblica e l’economia, sono, difatti, le due facce dell’emergenza in continuo bilanciamento. La salute pubblica è stata posta quale presupposto giustificativo della dichiarazione dello Stato d’emergenza, potrebbe giustificare anche l’imposizione di un obbligo vaccinale?

Introduzione 1) Lo Stato di diritto e la compatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale nella recente giurisprudenza costituzionale 2) Stato d’emergenza e vaccino: diritto di autodeterminazione terapeutica/ salute individuale vs salute pubblica 3) “Dovere di solidarietà”: è costituzionale un obbligo per categorie o una patente di immunità?

Introduzione

Lo stato di diritto è messo continuamente a dura prova durante il periodo dello “stato d’emergenza”. Se è vero, che il diritto muta forma, diventa diritto d’emergenza, è anche vero che l’obbligo vaccinale è un obbligo che è stato già vagliato dalla Corte costituzionale e dichiarato compatibile a determinate condizioni. Quali le condizioni? Soprattutto, qual è la forma preferibile, quella dell’obbligo o della raccomandazione? Quale sarà la forma più idonea nel caso del vaccino anti- SARS- CoV-2/ Covid-19?[1] Ed infine, sarà possibile prevedere un obbligo vaccinale solo per determinate categorie?

  1. Lo Stato di diritto e la compatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale nella recente giurisprudenza costituzionale

La questione della compatibilità costituzionale delle vaccinazioni obbligatorie è stata discussa già in un’importante sentenza della Corte costituzionale[2], la n. 5 del 2018.  La sentenza de quo ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto nei confronti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” che ha esteso[3] il numero dei vaccini obbligatori per i minori di 16 anni, prevedendo, in caso di mancato adempimento, sanzioni amministrative pecuniarie ed il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia.  Le quattro questioni sollevate (tutte dichiarate inammissibili) riguardavano: 1) la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dal decreto; 2) il bilanciamento non equilibrato tra il diritto alla salute (individuale e collettiva) ed il diritto all’ autodeterminazione individuale; 3) la grave ingerenza dello stato nelle competenze regionali; 4) la mancata copertura dei maggiori oneri finanziari conseguenti a tale obbligo. Con la sentenza de quo, la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi sul tema delle vaccinazioni obbligatorie che negli ultimi anni è stato tanto contestato dall’opinione pubblica[4]. Tale contestazione si muove sullo sfondo di una mancata fiducia nella scienza, che ha avuto quali conseguenze la paura per possibili effetti collaterali dei vaccini, nonché la postulazione di eventuali speculazioni economiche che si celerebbero nel fenomeno delle vaccinazioni di massa[5].

La Consulta ha posto alla base della pronuncia la salute pubblica, tutelata ex. art. 32 Cost. quale interesse della collettività, e, lo ha fatto “valorizzando la scienza”[6]. I presupposti di “necessità ed urgenza” che hanno legittimato l’emanazione del decreto-legge[7] hanno avuto quale giustificazione dati statistici e scientifici: l’intervento da parte del legislatore è stato reso necessario dal fatto che dal 2013, in Italia, è stato registrato un calo della copertura vaccinale sotto la soglia del 95%, soglia stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire l’immunità di gregge[8]. I dati statistici segnalavano, contemporaneamente, un’incidenza di malattie infettive (come il morbillo e la rosolia) anche in fasce d’età diverse da quelle classiche. Questi presupposti di necessità ed urgenza sono stati contestati dalla regione Veneto, adducendo la mancanza di “interesse collettivo”, in quanto le vaccinazioni effettuate sarebbero state sufficienti a garantire l’immunità: la soglia del 95%, difatti, non sarebbe una “soglia critica[9], ma una “soglia ottimale[10], quindi “arbitraria[11]; pertanto, il decreto– legge sarebbe stato emanato in assenza di una reale emergenza sanitaria tale da giustificare l’intervento del governo, quale, ad esempio, l’esigenza di contenere un’epidemia.

La sentenza de quo lascia spazio a diverse riflessioni. In primo luogo, emerge il fatto che, in un tempo ordinario, la forma per tutelare la salute pubblica sia stata il decreto – legge; in secondo luogo, emerge il fatto che il presupposto giustificativo di tale emergenza, non sia stata un’epidemia in atto, ma la prevenzione (della/e epidemia/e).  Infine, non si può non sottolineare l’importanza che i dati scientifici hanno avuto in tutta la vicenda, guidando il legislatore non soltanto dal punto di vista contenutistico, ma anche sulla valutazione dell’opportunità dell’intervento e sulla scelta della fonte[12].

L’obbligatorietà della vaccinazione[13] è, dunque, pienamente compatibile con la Costituzione se il legislatore, basandosi su dati scientifici, lo ritiene opportuno. Precedentemente, il legislatore è intervenuto quattro volte per stabilire l’obbligatorietà di alcune vaccinazioni: nel 1939 per la vaccinazione antidifterica[14], nel 1963 per la vaccinazione antitetanica[15], nel 1966 per la vaccinazione antipoliomielitica[16] e nel 1991 per il vaccino contro l’epatite virale B[17]. Dunque, come sono compatibili le vaccinazioni obbligatorie (e più in generale, i trattamenti sanitari obbligatori) con lo Stato democratico? In subordine, le vaccinazioni obbligatorie rientrano nella fattispecie dei trattamenti sanitari obbligatori? Se il primo comma dell’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute sia come diritto individuale, sia come interesse della collettività, nel secondo comma viene esplicitato che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.   Il trattamento sanitario e obbligatorio è un atto medico e giuridico, la cui obbligatorietà deriva da una valutazione d’urgenza, ma rimane comunque un’ingerenza nell’ambito della sfera individuale che è tollerata dal sistema costituzionale attraverso la predisposizione di plurime garanzie. Un trattamento sanitario obbligatorio per essere legittimo deve[18]:

  • Formalmente, essere previsto dalla legge ed essere determinato (la dottrina costituzionalista si divide sul considerare tale riserva assoluta[19] o relativa[20]);
  • Avere quale finalità la tutela della salute (individuale e collettiva)[21];
  • Contenutisticamente avere quale limite il diritto alla salute individuale e della dignità umana: non deve essere pregiudizievole per il soggetto che lo subisce, al di là delle conseguenze accettabili.

Normalmente, gli accertamenti sanitari sono volontari proprio in virtù del diritto all’autodeterminazione terapeutica (o libertà di cura). Questo diritto di ultima generazione[22], che si fa rinvenire negli art. 13 cost e 32 co. 2 Cost., si basa su una nuova concezione del rapporto medico-paziente-istituzioni e, trova il punto d’incontro nel “consenso informato”, una logica che si scontra con l’obbligatorietà[23]: per questo, i trattamenti sanitari obbligatori sono un’“eccezione alla regola[24], in caso di motivata necessità ed urgenza, qualora sussista il rifiuto del trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza.

Se è vero che le vaccinazioni obbligatorie rientrano a pieno titolo tra i trattamenti sanitari obbligatori, è anche vero che costituiscono una forma peculiare degli stessi, diversa da quella prevista ex art 33-34-35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’obbligatorietà può essere, difatti, espletata attraverso l’uso della forza (coercizione diretta) o attraverso la previsione di sanzioni a carico del soggetto inadempiente (coercizione indiretta), ed è questo il caso dell’obbligo vaccinale. Inoltre, le vaccinazioni obbligatorie intendono prevenire l’insorgenza di malattie infettive nel soggetto sottoposto e la diffusione tra la popolazione. Per le ragioni sovraesposte il ricorso alla vaccinazione obbligatoria dovrebbe configurarsi, a maggior ragione, quale extrema ratio.

 

         2.  Stato d’emergenza e vaccino: libertà di autodeterminazione terapeutica/ salute individuale vs salute pubblica

Durante lo Stato d’emergenza, è configurabile la vaccinazione obbligatoria anti- Covid- 19?[25] La Consulta, ha già esplicitato in un tempo ordinario che i “principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale alla compresenza di un interesse sanitario individuale o collettivo non altrimenti tutelabile, in una logica di bilanciamento”[26]. Nella scelta tra obbligo o raccomandazione[27] entrano in gioco molteplici diritti costituzionali. Quale potrebbe essere, durante l’emergenza sanitaria, il ragionevole bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e gli altri diritti? Se è vero che “la a Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”, la disposizione costituzionale coniuga il diritto fondamentale dell’individuo con “l’interesse della collettività”, la salute individuale con la salute pubblica. È il costituzionalista Giovanni Maria Flick[28]  a ricondurre l’obbligo vaccinale a Costituzione, proprio facendo leva sull’interesse tutelato dall’art. 32 Cost., in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni[29]. Ora, se il bilanciamento tra salute pubblica e diritto alla salute individuale sembrerebbe far prevalere, in un contesto ordinario, l’interesse pubblico, questo dovrebbe valere ancor più in un contesto emergenziale.  La ratio sottesa a tale bilanciamento è, difatti, rafforzata dal fatto che l’emergenza sanitaria ha comportato un enorme sacrificio dei diritti fondamentali e la previsione dell’obbligo vaccinale permetterebbe un superamento più veloce dello stesso stato d’emergenza, con conseguente ristabilimento di tutti i diritti costituzionali parzialmente “sospesi”. Anche in questo bilanciamento entrano in gioco le quattro condizioni dello stato d’emergenza (presupposto di fatto, temporaneità e proporzionalità, ristabilimento dell’ordine sospeso)[30], adattate al caso di specie. Il presupposto di fatto che legittimerebbe l’obbligo vaccinale sarebbe da ricondurre a dati scientifici: la ratio di tale obbligatorietà sarebbe proprio il ristabilimento dell’ordine sospeso; la temporaneità e la proporzionalità sarebbero i criteri che guidano le scelte legislative. Ebbene, la scelta di optare per una vaccinazione obbligatoria, quindi sarebbe un connubio tra scienza e discrezionalità legislativa. Questo è un caso in cui i dati scientifici rendono concreto il diritto alla salute ex art. 32 Cost, determinando la “ragionevolezza scientifica di una legge[31].  Ora, nel bilanciare i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla salute, il legislatore deve seguire il criterio esplicitato dalla Corte costituzionale nel caso Ilva: un diritto fondamentale dinanzi ad un altro diritto fondamentale può soccombere, ma non nel suo contenuto essenziale[32].  Pertanto, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie la tutela della salute pubblica incontra il suo limite nel nucleo duro del diritto all’autodeterminazione terapeutica e del diritto alla salute individuale.

  • Il diritto alla salute individuale ha rilievo nel caso in cui sussistano effetti collaterali. I confini della tutela della “salute pubblica” sono stati individuati dalla Consulta, con sentenza 307 del 1990 ove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 4 del 1966, n. 51 (sull’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità “per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica”. Senza la previsione di un indennizzo, infatti, verrebbe “sacrificato il contenuto minimale del diritto alla salute” [33]. In una recente sentenza (la n. 118/2020) la Corte costituzionale ha riconosciuto l’equo indennizzo anche per le vaccinazioni raccomandate, quale contrappeso al sacrificio individuale: ha così legato la ratio dell’indennizzo non all’obbligatorietà del trattamento, ma allo spirito di solidarietà di chi si sottopone ad un trattamento sanitario per la tutela della salute pubblica, quale adempimento del dovere di solidarietà[34] (dovere connaturato dalla reciprocità fra individuo e società[35]). La Consulta riconosce, quindi, il diritto alla salute individuale quale limite della tutela della salute pubblica, al tempo stesso, però, ritiene sufficiente porre quale contrappeso “ al sacrificio individuale” un mero “equo indennizzo”. Il “rischio zero”, difatti, non esiste, per questo deve essere fornita adeguata informazione dei possibili effetti collaterali (in una lingua comprensibile al soggetto passivo) ed un equo ristoro. Questo, nell’ottica del “principio di precauzione[36], principio che assume una rilevanza maggiore nel caso del vaccino anti Covid-19, il quale, a causa dell’emergenza, ha subito un’accelerazione dei tempi di sperimentazione.
  • Il diritto all’autodeterminazione terapeutica (o libertà di cura) : talvolta, in relazione alle vaccinazioni, è stato espresso nella formula dell’“obiezione di coscienza[37]. La dottrina però, ha tendenzialmente escluso il ricorso a questa espressione, perché l’obiezione di coscienza si configurerebbe a fronte del diritto di culto, non a fronte della sola contrarietà alla scienza[38]. Ma, al di là di questa formulazione, quale sarebbe il contenuto minimo del diritto all’autodeterminazione terapeutica da preservare? Potrebbe qui aver rilievo la differenza tra obbligo o forte raccomandazione? Per entrambe le forme, sarebbe previsto un equo indennizzo, quindi la forma, in questo caso, non avrebbe ripercussioni concrete in ordine alle conseguenze.  La forma della raccomandazione sarebbe forse la più idonea a tutelare questo nucleo minimo?

 

       3. “Dovere di solidarietà”: è costituzionale un obbligo per categorie o una patente d’immunità?

Le diverse soluzioni proposte (obbligo erga omnes, raccomandazione, obbligo per categorie, obbligo di fatto) sono modalità che hanno un unico fine, ossia “l’adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale”[39].  Si avrebbe, così, la concreta attuazione dell’art. 32 co. 2 Cost. al fine di superare lo stato d’emergenza.

Ad oggi, pur essendo compatibile all’ordinamento costituzionale l’obbligatorietà erga omnes, questa non sembra essere la scelta preferibile, tale obbligo, oltre ad essere un’extrema ratio, potrebbe concretamente essere imposto soltanto qualora le dosi fossero disponibili per tutta la popolazione. Occorre ribadire che questa compatibilità con la Costituzione non è una compatibilità ex ante. La forma in questo caso si fa sostanza: il secondo comma dell’art. 32 Cost. prevede, difatti, che Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La costituzionalità dell’obbligo vaccinale c’è, laddove contemporaneamente venga garantita la forma: deve passare per l’approvazione del Parlamento (Cesare Mirabelli, Michele Anis, Francesco Clementi, Giancarlo Coraggio)[40]. Per imporre l’obbligo vaccinale occorre una legge, o, eventualmente, un decreto- legge. D’altra parte, la “forma” dei provvedimenti adottati durante lo Stato d’emergenza è quella che frequentemente è stata contestata dalla dottrina[41].

La raccomandazione, d’altra parte, farebbe leva sulla moral suasion, fondamentale in uno stato democratico. Tale modalità rimane comunque un “obbligo morale”, che potrebbe non avere dei risultati sufficienti a garantire il superamento dello stato d’emergenza.

La soluzione intermedia tra l’obbligo vaccinale erga omnes e la raccomandazione potrebbe essere quella di obbligare alcune categorie ritenute esposte ad un più elevato rischio di contagio (professioni sanitarie), o più fragili (più anziani). Una prospettiva simile è stata elaborata qualche mese fa in un’ordinanza della Regione Lazio per il vaccino antinfluenzale. Sull’ordinanza de quo il Tar del Lazio, ad ottobre, si è espresso negativamente per tale obbligatorietà. L’ordinanza prevedeva l’obbligo sanzionato per gli operatori sanitari con il divieto di avere accesso presso i rispettivi luoghi di lavoro, per le persone sopra i 65 anni il divieto di frequentare luoghi di rischio. Tuttavia, la ratio sottesa a tale annullamento è stata l’incompetenza della Regione a prevedere tale disposizione, in quanto materia di esclusiva competenza statale. Ciò in linea con quanto affermato dalla Consulta nella sentenza del 2018. Potrebbe, quindi, lo Stato, prevedere un’obbligatorietà per categorie? [42]  Un obbligo di questo tipo sarebbe compatibile con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.? Occorre qui, in primo luogo, ricordare come l’art. 3 prescriva un’uguaglianza sostanziale e non formale e tale uguaglianza si realizzi proprio trattando situazioni diverse in modo diverso[43].

Infine, è stata prospettata la “patente d’immunità[44]: un certificato sanitario a testimonianza dell’avvenuta vaccinazione, che consentirebbe ai possessori di poter accedere ai luoghi di rischio, in modo da poter bilanciare la libertà di circolazione con la salute pubblica. Posto che questa opzione (così come l’obbligo erga omnes) sarebbe percorribile solo quando tutta la popolazione nazionale possa disporne gratuitamente, per poter ragionare della costituzionalità occorrerebbe specificare quali siano le modalità di rilascio di questa patente, quanto sia “certificabile” la durata dell’immunizzazione, ed infine quali siano i luoghi di rischio per poter capire quanto questa procedura possa incidere sulle attività quotidiane. Se, difatti, per chi non possedesse questa certificazione le attività quotidiane fossero ridotte al minimo, questa si trasformerebbe in un obbligo di fatto.   Un obbligo di fatto che affiora anche laddove, a fronte di un rifiuto di sottoporsi ad una vaccinazione potrebbe configurarsi il licenziamento. È il giuslavorista Pietro Inchino[45] a ricondurre questa fattispecie all’art. 2087 del c.c., ove è previsto che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’‘esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “. La libertà di autodeterminazione incontrerebbe, quindi, il limite nel rispetto della salute altrui, configurando un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La posizione di P. Inchino è stata fortemente criticata proprio perché, senza una norma di legge, quest’obbligo di fatto sarebbe incostituzionale. Se è vero, quindi, che l’obbligatorietà dovrebbe essere prevista quale extrema ratio e che la Costituzione impone la forma della legge, occorrerebbe domandarsi sulla costituzionalità degli obblighi di fatto.

Qualsiasi sia la forma scelta, la salute pubblica è stato il presupposto giustificativo dello stato d’emergenza ed è anche il fine cui tende la vaccinazione.

 

Fonte immagine: Vaccino Covid-19, cinque sperimentazioni in gara. Pronto in autunno? | QuiFinanza

 

[1] Il 2 dicembre 2020 il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti- SARS- CoV-2/ Covid-19, consultabile qui: C_17_pubblicazioni_2986_allegato.pdf (salute.gov.it). Camera e Senato hanno approvato il documento.  (Di seguito la denominazione “vaccino anti- SARS- CoV-2” verrà abbreviata con la denominazione “vaccino anti- Covid 19”).

[2]La sentenza è consultabile qui: Corte costituzionale – Decisioni, su questa rivista l’argomento è stato trattato da L. Grimaldi, Corte costituzionale e legge sui vaccini: obbligo o raccomandazione? 17/01/2018, aggiornato il 14/ 12/2020; disponibile qui: Costituzionalità legge vaccini: obbligo o raccomandazione? (iusinitinere.it); C.M Ruocco, Il riordino della disciplina sanitaria. Vaccinazioni: raccomandazione o obbligatorietà? Una riflessione sull’importanza dei vaccini ai tempi del Covid-19, 17/08/2020, disponibile qui: Il riordino della disciplina sanitaria. Vaccinazioni: raccomandazioni o obbligatorietà? Una riflessione sull’importanza dei vaccini ai tempi del Covid-19 – Ius in itinere, (ultima consultazione 10/01/2021)

[3] Con il decreto-legge le vaccinazioni classificate come obbligatorie passano da 4 (poliomielite, difterite, tetano ed epatite B) a 12 e comprendono pertosse; Haemophilus influenzale tipo b; meningococcico B; meningococcico C; morbillo; rosolia; parotite e varicella. Quando è stato convertito in legge 31 luglio 2017, n. 1191 c’è stata la riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie da dodici a dieci.

[4] F. Rosiello, E. D’Oca, Vaccinations and the movement of antivaccers, in European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, disponibile qui: Vaccinations and the movement of antivaccers | European Journal of Public Health | Oxford Academic (oup.com) (ultima consultazione 10/01/2021).

[5] C. Magnani, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Quaderni costituzionali, 12/04/2018, p. 1.

[6] C. Magnani, ibid., p. 5.

[7]Decreto- legge del 7 giugno 2017, n. 73. Nel preambolo viene fatto riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale” ; all’art. 1 viene ribadito:  “Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a libello europeo ed internazionale…[..]”. Disponibile qui: Gazzetta Ufficiale.

[8]  L’immunità di gregge (HIT Herd Immunity Threshold) “può essere definita come la capacità di un gruppo di resistere all’attacco di un’infezione, verso la quale una grande proporzione dei membri del gruppo è immune”. L’immunizzazione può avvenire o per avvenuta vaccinazione o per via naturale, quando l’individuo ha superato la malattia con anticorpi propri. Quando questo avviene in una parte significativa della popolazione si parla di immunità di gregge, poiché “Aumentando il numero di immuni si riduce la probabilità di contatto tra individui infetti e suscettibili. Se la percentuale di immuni nella popolazione è superiore all’HIT la malattia epidemica può essere contenuta”, Fonte: wikipedia.org, disponibile qui: Immunità di gregge – Wikipedia, (ultima consultazione 10/01/2021).

[9] Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018, punto 1.2. del “Ritenuto in fatto”.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Così come sottolineato da: A. Iannuzzi, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico- statistiche, in Consulta online, 5/05/ 2018, cit. p. 87:, l’Autore sottolinea come “il fatto tecnico-scientifico si imponga al legislatore non solo come vincolo contenutistico, ma anche come elemento che condiziona altri due aspetti: la valutazione sull’opportunità dell’intervento e la scelta della fonte” disponibile qui: Consulta OnLine-A.Iannuzzi,L’obbligatorietà delle vaccinazioni (giurcost.org), (ultima consultazione 10/01/2021).

[13] L’obbligo vaccinale è fiorito nei primi anni dell’Ottocento in Europa per contrastare l’epidemia causata dal vaiolo.

[14] Legge 6 giugno 1939, n. 891 “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica”, disponibile qui: § 86.15.4 – Legge 6 giugno 1939, n. 891. Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. (edizionieuropee.it), (ultima consultazione 10/01/2021).

[15] Legge del 5 marzo 1963, n. 292, “Vaccinazione antitetanica obbligatoria”, disponibile qui: Gazzetta Ufficiale.

[16] Legge del 4 febbraio 1966, n. 51, “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”, disponibile qui: Gazzetta Ufficiale.

[17] Legge 27 maggio 1991, n. 165, “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B”, disponibile qui: Gazzetta Ufficiale.

[18] A.A. Negroni, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, n. 4/2017, spec. p. 5 ss., disponibile qui: Microsoft Word – Negroni.docx (rivistaaic.it), (ultima consultazione 10/01/2021).

[19] A. Pace, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Milano 1967, pp. 87-88.

[20] V. Crisafulli, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 1982, pp. 558-559.

[21] A.A. Negroni, op. cit. pp. 6-7 ove viene specificato che l’interesse collettivo deve essere “l’interesse alla salute collettiva” e che, nel fine del trattamento sanitario obbligatorio debbano coesistere sia l’interesse alla salute collettiva sia il diritto alla salute individuale.

[22] Quanto al diritto all’autodeterminazione terapeutica, si rimanda su questa rivista F. Cerquozzi, Caso Cappato, la sentenza Corte costituzionale 242  del 2019 sulla punibilità dell’aiuto al suicidio ed il diritto all’autodeterminazione terapeutica, 17/01/ 2020, disponibile qui Caso Cappato, la sentenza Corte costituzionale 242 del 2019 sulla punibilità dell’aiuto al suicidio ed il diritto all’autodeterminazione terapeutica – Ius in itinere, (ultima consultazione 10/01/2021).

[23]Sul punto, si veda A.A. Negroni, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, in Rassegna Quaderni Costituzionali, 2/2020, p. 775- 837, spec.779 ss., disponibile qui: 47-Negroni-FQC-2-20.pdf (forumcostituzionale.it), (ultima consultazione 10/01/2021).

[24] I. Ciolli, I Trattamenti Sanitari Obbligatori e il paziente con problemi psichici. Profili costituzionali, in Rivista Amministrazione in cammino, p. 3, disponibile qui: Ciolli_Trattamenti Sanitari Obbligatori_Profili costituzionali (antoniocasella.eu), (ultima consultazione 10/01/2021).

[25] Per una dissertazione completa sull’obbligo vaccinale si rimanda a A. Morelli, Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, n. 2/ 2017.

[26] Corte costituzionale, sentenza n. 5/ 2018, § 1.3.1 “Ritenuto in fatto”.

[27] L. Angelini, Raccomandato o obbligatorio? Il governo diviso sul vaccino, in Corriere della Sera, 29/12/2020; disponibile qui: Raccomandato o obbligatorio? Il governo diviso sul vaccino- Corriere.it, (ultima consultazione 10/01/2021).

[28] V. Berra, Vaccino obbligatorio per il Covid? Il costituzionalista Flick “Serve una legge, non basta un decreto o un Dpcm”, disponibile qui: Vaccino obbligatorio per il Covid? Il costituzionalista Flick: «Serve una legge, non basta un decreto o un Dpcm» – Open, (ultima consultazione 10/01/2021).

[29] Corte costituzionale, sentenza n. 5/2018, § 8.2.1. “occorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis n. 258 del 1994)”.

[30] Per gli argomenti trattati, si rimanda su questa rivista a F. Cerquozzi: Stato d’emergenza e Costituzione, 26/03/2020 , disponibile qui “Stato d’emergenza” e Costituzione – Ius in itinere.

[31] Sull’incontro tra scienza e diritto si veda C. Casonato, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC n. 2/2016, cit. p. 8,  disponibile qui: Rivista AIC – LA SCIENZA COME PARAMETRO INTERPOSTO DI COSTITUZIONALITÀ, (ultima consultazione 10/01/2021).

[32]Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.  sentenza Corte costituzionale del 9 aprile 2013, n. 85, par. 9 del “Considerato in diritto”, Disponibile qui: Corte costituzionale – Decisioni.

[33]Corte cost. sentenza del 9 aprile 2013, n. 85, ibid.

[34]Corte Costituzionale, sentenza n. 118/2020, §3.4 del “Considerato in diritto”: “La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto ad un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario ( obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”. La sentenza è consultabile qui: Corte costituzionale – Decisioni.

[35] Corte costituzionale, sentenza n. 307 del 1990 §2 del “Considerato in diritto”: “Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’impostazione del trattamento sanitario – implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”.  Ed ancora: “finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”.  La sentenza è consultabile qui: Consulta OnLine – Sentenza n. 307 del 1990 (giurcost.org).

[36] Sul principio di precauzione e vaccinazioni obbligatorie si veda: A. Mazzitelli, Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie, in Osservatorio di diritto sanitario, in federalismi.it, 15/11/2017, spec. p. 5 ss.

[37] M.L. Lo Giacco, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, in Stato Chiese e Pluralismo Confessionale, n. 7 del 2020, disponibile qui: 13253-Articolo-39243-1-10-20200406.pdf, (ultima consultazione 10/01/2021).

[38] Si veda, ad esempio: Corte costituzionale, ordinanza n. 134/ 1988: “Le affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di un’effettiva violazione dell’art. 32 Cost. (v. sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunità”. L’ordinanza è disponibile qui: Consulta OnLine – Ordinanza n.134 del 1988 (giurcost.org).

[39] Sul dovere di solidarietà dell’obbligo vaccinale si veda: L. Pedullà, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte costituzionale) in Quaderni costituzionali, 11/09/2018, p. 1.

[40] S. Montrella – B. Tedaldi, Sì all’obbligo del vaccino ma solo con una legge”. Il parere dei costituzionalisti in www.agi.it, 2/12/2020; disponibile qui: “Sì all’obbligo del vaccino ma solo con una legge”. Il parere dei costituzionalisti (agi.it); L. Milella, Coraggio: “L’obbligo di vaccinazione? Non è incostituzionale, ma solo se c’è una legge”, in La Repubblica, 29/12/2020, disponibile qui: Coraggio: “L’obbligo di vaccinazione? Non è incostituzionale, ma solo se c’è una legge” | Rep (repubblica.it), (ultime consultazioni 10/01/2021)

[41] A titolo esemplificativo, si veda: F. Rescigno, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Rivista AIC, fasc. 3/2020, disponibile qui: 2020_3_15_Rescigno.pdf (osservatorioaic.it) (ultima consultazione 10/01/2021); nonché, per un panorama completo sul sistema delle fonti durante lo stato d’emergenza si veda:  M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020; M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio Costituzionale, fasc. 3/2020, 28 aprile 2020.

[42] D. Minerva, Vaccino Covid: deve essere obbligatorio, in La Repubblica.it, 28/12/2020, disponibile qui: Vaccino Covid: deve essere obbligatorio – la Repubblica,  (ultima consultazione 10/01/2021).

[43] Per un approfondimento, si veda: F. Sorrentino, Eguaglianza formale, in Costituzionalismo.it, Fascicolo n. 3/ 2017, disponibile qui: Eguaglianza formale (costituzionalismo.it)

[44]G. Del Bello, Patente d’immunità, a cosa serve davvero? In Repubblica.it,  21/04/2020; disponibile qui: Patente di immunità, a cosa serve davvero? – la Repubblica, (ultima consultazione 10/01/2021).

[45] V. Piccolillo, Vaccino Covid, Inchino:“Il datore di lavoro può chiudere il contratto  se un dipendente si rifiuta”, in Corriere della Sera, 29/12/2020, disponibile qui: Vaccino Covid, Ichino: «Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta»- Corriere.it, (ultima consultazione 10/01/2021).

Flaviana Cerquozzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2023, con una tesi in diritto costituzionale, dal titolo   "La teoria dei controlimiti: la tutela della democrazia sostanziale ad extra", relatore Prof. Gaetano Azzariti, correlatore Prof. Alessandro Somma. E' specializzata in giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa, autrice di numerosi articoli divulgativi e scientifici di Diritto Costituzionale. Attualmente svolge la pratica forense presso il Foro di Roma ed è Responsabile diritto costituzionale presso questa rivista. Da luglio 2023 cura la rubrica "DI ROBUSTA COSTITUZIONE" presso Ius in Itinere, che di seguito viene illustrata:

"La nuova rubrica di Ius in Itinere nasce dall’esigenza di riservarsi un momento di critica riflessione sui principi fondativi della nostra convivenza.
Lungi dall'essere "carta morta", gli insegnamenti costituzionali sono sempre vivi: la loro continua divulgazione ed attualizzazione -che questo spazio promuove- ne "irrobustirà" la necessaria conoscenza".
flaviana.cerquozzi@iusinitinere.it

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