sabato, Aprile 27, 2024
Litigation & Arbitration

Online Dispute Resolution: il futuro della giustizia?

In un mercato globalizzato e tecnologicamente orientato come quello odierno è impossibile non tenere conto delle sempre maggiori controversie che sorgono dagli scambi commerciali online con implicazioni transfrontaliere: è da qui che sorge la necessità di addivenire a nuovi e più innovativi strumenti alternativi di risoluzione delle liti, quali l’Online Dispute Resolution (da qui in avanti “ODR”).

L’ODR è un processo virtuale di Alternative Dispute Resolution (“ADR”) basato su un libero accesso effettivo alla giustizia ad un costo ragionevole, in particolar modo per quelle controversie che il diritto angloamericano definirebbe “low-value, high-volume[1], o che presentano una dimensione cross-border, ovvero transnazionale.

Tale processo si definisce ‘online’ in quanto rappresenta un servizio fornito in Rete tramite mezzi di Information and Communication Technology (“ICT”), che possono consistere in e-mail e videoconferenze, oppure in vere e proprie ‘piattaforme ODR’. Queste ultime costituiscono strumenti del software in grado di scambiare file di testo, audio e video, così da permettere di presentare prove documentali e testimoniali in forma digitalizzata, nonché lo svolgimento di negoziazioni e consultazioni in via simultanea. Molte volte, però, il confronto avviene in via differita (si parla a tal proposito di ‘comunicazione elettronica asincronica’) a causa delle difficoltà tecniche di realizzare teleconferenze che possano ovviare alla mancata reciproca visibilità delle parti.

Risultando complesso e troppo costoso rappresentare tutte le peculiarità di un contenzioso in forma digitalizzata, l’online dispute resolution tende a impiegare i meccanismi di risoluzione meno formali. Tracciare una linea netta di distinzione tra ADR e ODR è oggi difficile, considerando il sempre più frequente utilizzo di webpages da parte degli ADR providers. Ai meccanismi tradizionali di risoluzione online delle controversie, quali negoziazione assistita, mediazione, conciliazione e arbitrato, si affiancano nuove tipologie di meccanismi di risoluzione, quali:

  • procedimenti di ‘Blind Bidding’, ovvero mediazioni virtuali per risolvere liti tra imprese e consumatori;
  • Peer Pressure’, ovvero ‘pressione tra pari’: il consumatore deluso propone alla controparte una soluzione della lite attraverso un modulo pubblicato sul sito internet dell’ODR, il quale interviene in seguito al confronto tra le parti e al raggiungimento di un accordo tra le stesse;
  • Virtual jury’, ove la decisione di casi è in mano al voto online di una giuria composta da utenti di un servizio di Rete (ad esempio, la Community Court of eBay India).

Pro e contro

Le controversie in ODR comportano evidenti vantaggi in termini di costi, semplificazione e sveltezza rispetto alla procedura giudiziaria ordinaria. Le ODR sono infatti strumenti estremamente utili sia nei contratti B2B (Business to Business) che in quelli B2C (Business to Consumer), dal momento che consentono di evitare le lentezze del procedimento giudiziale, nonché i problemi legati all’individuazione della giurisdizione e ai costi delle liti internazionali.[2] Gli schemi di online dispute resolution riducono inoltre le barriere per l’accesso alla giustizia, facilitando così le comunicazioni a favore di parti che, in un contenzioso legato all’e-commerce, si trovino in Stati differenti. Inoltre, secondo F. Corona, «Quanto più una procedura è automatizzata e governata da un software, tanto meno l’elemento umano influenza lo svolgersi e, soprattutto, l’esito della procedura conciliativa»[3].

Una tale posizione potrebbe altresì essere criticabile laddove si consideri il legame eventuale che l’Organismo potrebbe avere con potenti realtà economiche e finanziarie; il che potrebbe minare, alla radice, la credibilità dello stesso e della pronuncia finale. Corollario del principio dell’indipendenza è il principio della trasparenza: le regole relative alla procedura di ODR devono essere enunciate con chiarezza, senza dare adito ad una serie di possibili interpretazioni.

La piattaforma europea di ODR

L’importanza di una digitalizzazione della litigation in casi di e-commerce ha raggiunto anche l’Unione Europea, che ha disciplinato la materia con il regolamento del Parlamento e Consiglio n. 524 del 21 maggio 2013, il cui oggetto è definito all’art. 1: «L’obiettivo del presente regolamento è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti».

Si tratta del Regolamento che disciplina l’operatività della piattaforma online di ODR fornita dalla Commissione europea per consentire a consumatori e professionisti di risolvere le controversie riguardanti contratti di vendita di beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici evitando così il ricorso a lunghe e costose procedure giudiziarie.[4]

La piattaforma è costituita da un sito web interattivo (http://ec.europa.eu/odr) accessibile gratuitamente in tutte le lingue dell’UE da parte di consumatori e commercianti che potranno così presentare un reclamo allorché entrambi si trovino in uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure in Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

Presentato il reclamo e ricevuta l’accettazione della controparte di regolare il contenzioso tramite meccanismo di ODR, sarà necessario raggiungere entro 30 giorni un accordo sull’organismo di risoluzione delle controversie competente a trattare il caso. La piattaforma elenca tutti gli organismi risoluzione alternativa con i requisiti di qualità fissati dalla normativa europea (Reg. 524/2013) ed inclusi negli elenchi nazionali istituiti da ciascun Paese, che avranno a disposizione 90 giorni di tempo per risolvere la controversia. È altresì importante rilevare come il consumatore non possa essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Ai sensi del Regolamento le aziende che vendono beni e servizi online sono tenute ad informare i propri utenti della possibilità di avvalersi di tale strumento ed a rendere disponibile sul proprio sito il link alla “piattaforma ODR” fornita dalla Commissione Europea.[5]

[1] G. Calliess e S. J. Heetkamp, “Online Dispute Resolution”, Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, 2017

[2] M. Castellone, “Le alternative dispute risoluzione nella rete: dalle ADR alle ODR

[3] F. Corona, “L’utilizzazione delle ODR nel commercio elettronico”, http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/06/utilizzazione-delle-odr-nel-commercio-elettronico

[4] Sito della Commissione Europea: “https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks”

[5] Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori).

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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