venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Operazioni di finanziamento dell’ impresa: il factoring

Cos’è il factoring?

 

 

 

 

 

 

Spesso le imprese allo scopo di finanziare la propria attività o di gestire e mobilizzare il portafoglio dei crediti nei confronti dei propri clienti ricorrono a tipologie contrattuali diverse da quelle utilizzate nel settore bancario,  avvalendosi di strumenti divergenti rispetto a quelli presenti nella disciplina codicistica e più adatti alle flessibili esigenze del mercato.

Un contratto atipico parabancario che può risultare di grande utilità per l’impresa è, ad esempio, il factoring.

Questo è un contratto attraverso il quale un’impresa (fornitrice, in genere venditrice di beni) cede ad un intermediario finanziario (factor), con un unico atto, la totalità dei crediti verso la clientela già sorti, ma non ancora esigibili, o destinati a nascere da rapporti futuri.

La cessione del credito di norma avviene pro solvendo, per cui l’impresa cedente è responsabile nei confronti del factor cessionario dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto. Un’apprezzabile funzione assicurativa può ravvisarsi, al contrario, nell’ipotesi in cui la cessione sia stipulata pro soluto, nel qual caso il factor si assume il rischio dell’inadempienza del debitore ceduto.

Lo stesso factor, in cambio del blocco dei crediti, si impegna a corrispondere al cedente, al momento dell’incasso o al momento successivo pattuito, il prezzo di cessione, da cui vengono detratti il valore della commissione, dei cosiddetti interessi e degli anticipi.

È quest’ultimo l’elemento che fornisce all’istituto del factoring l’essenziale funzione di finanziamento. Difatti, il factor può far ottenere liquidità all’impresa cedente versandole anticipazioni dell’importo dei crediti acquistati, figuranti nel contratto in forma di sconto sul corrispettivo da pagare.

Tuttavia, secondo un orientamento consolidato, il factoring avrebbe come funzione principale e prevalente quella di gestione dei crediti di impresa, motivo per cui il contratto in questione sarebbe assimilabile più ad un mandato, che non ad un mutuo o a una fideiussione (nel caso di cessione pro soluto), e ne seguirebbe pertanto la disciplina legale.

A questo orientamento si muovono, tuttavia, delle critiche in quanto l’aspetto finanziario ha un ruolo centrale per l’impresa interessata che necessita di pronta liquidità.

Quanto alla natura dei crediti oggetto del contratto bisogna far riferimento all’ art. 3 della legge 52/1991 la quale ammette anche la cessione dei crediti futuri da stipulare entro 24 mesi, a condizione che siano indicati i debitori ceduti.

Infine, quanto al regime di efficacia verso i terzi della cessione, risulta applicabile l’art. 1265 c.c. che sancisce il criterio della prevalenza della prima notificazione in ordine temporale al debitore ceduto o l’accettazione della cessione da parte di questi, ancorché avvenuta in data posteriore.

Tuttavia, il legislatore (art 5 l. 52/1991) ha previsto un regime di favore per il factor aggiungendo una diversa soluzione, in deroga alla disciplina ordinaria della cessione del credito: quand’anche non vi sia stata notifica della cessione o accettazione del debitore, se il factor ha pagato, in toto o in parte, il corrispettivo al cedente e il pagamento ha data certa, l’acquisto del credito è ugualmente opponibile agli altri aventi causa del cedente che non abbiano reso efficace la cessione verso il debitore prima del pagamento nonché ai terzi creditori del cedente che non abbiano provveduto in tempo a pignorarne il credito.

La legge, tuttavia, considera liberato il debitore ceduto che abbia pagato un altro cessionario prima della notificazione del factor o prima che il debitore l’abbia accettata, sempre che il factor non provi che quest’ultimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (art. 1264).

In definitiva, il factoring si dimostra essere un ottimo e agevole mezzo di riscossione di crediti e ottenimento di finanziamenti.

Salvatore Solano

Salvatore Solano, avvocato, ha contribuito a fondare la rivista giuridica "Ius in itinere", con la quale collabora dal 2017. Email: salvatoresolano94@gmail.com

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