venerdì, Aprile 26, 2024
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Plagio di preghiera: imputazione bizzarra o effettivo reato?

Pur se la “produzione letteraria” religiosa (in specie la preghiera), tra tutti i campi nell’ambito dei quali è immaginabile l’applicazione della tutela offerta dal diritto d’autore, sembri essere la meno probabile, sul fatto se essa rientri o meno nel novero delle materie oggetto di protezione da parte di quest’ultimo è, recentemente, stata instaurata una controversia davanti al giudice di primo grado.

La casa editrice francese Editions Du Gingko S.a.r.l. [1], infatti, con atto di citazione notificato in data 13/05/2014, conveniva in giudizio l’italiana Edizioni Segno S.a.s.[2] (di Mantero Pietro & C.) davanti al Tribunale di Milano lamentando la violazione, da parte della convenuta casa editrice italiana, dei propri diritti di utilizzazione economica (in qualità di editore) della novena religiosa intitolata “Maria Desatadora de Nudos”, ideata e scritta in lingua spagnola da monsignor Juan Ramon Celeiro,  la quale era stata dalla convenuta tradotta e pubblicata in Italia con il titolo “Maria che scioglie i nodi – Novena”.

Nell’ambito dell’azione in giudizio proposta dalla Editions Du Gingko S.a.r.l, si precisa che motivazione principale consisteva nell’asserzione che l’edizione a cura della Edizioni Segno presentasse non solo una presentazione grafica simile alla loro opera, ma anche un identico contenuto. In specie inoltre, giova rilevare che, oltre all’accertamento dell’illecito contestato, la parte attrice chiedeva la conferma, da parte del Tribunale di Milano, del provvedimento inibitorio già ottenuto in sede cautelare ante causam nei confronti della convenuta, nonché la pubblicazione del provvedimento e la distruzione dei materiali, unitamente al risarcimento del danno subito, da parte di quest’ultima.

In risposta, in via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e, in via principale, si difendeva non tanto negando quanto sostenuto da parte attrice, quanto sostenendo, da una parte, che l’opera azionata non poteva beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore, essendo la preghiera un genere letterario non suscettibile di privativa autoriale e, dall’altra, che anche in caso di operatività di quest’ultima l’opera non avrebbe, comunque, potuto goderne, essendo priva dei fondamentali requisiti di originalità e novità.

In parole povere, la casa editrice italiana veniva accusata di aver plagiato la propria opera e, prima di procedere con l’esame della vicenda, occorre effettuare una breve analisi in merito al “celebre” istituto coinvolto.

Con il termine plagio, giova rammentare, ci si riferisce, nell’ambito del diritto d’autore, all’appropriazione, tramite copia totale o parziale, della paternità [3] di un’opera dell’ingegno altrui. È certo che:

  • Si ha plagio se vi è riproduzione dell’opera altrui (sia pubblicata che inedita) spacciandola per propria;
  • Non sussiste, invece, plagio se l’opera viene riprodotta per uso privato;
  • È riconosciuta la punibilità per il reato di plagio tanto a titolo doloso quanto colposo;

Perché, tuttavia, possa verificarsi se un’opera costituisca plagio di un’altra, è necessario, preliminarmente, verificare che l’opera che si assume “lesa” sia effettivamente oggetto di tutela da parte del diritto d’autore. Tale circostanza, si precisa, sussiste solo quando l’opera possieda i caratteri dell’originalità e della creatività nella misura richiesta dal diritto d’autore [4]. Una volta, quindi, appurata l’operatività di quest’ultima, occorrerà poi procedere al confronto comparativo tra le due opere, per verificare se vi sia o meno uguaglianza tra le stesse.

Simile analisi è stata, nel merito della controversia in esame, svolta dal Tribunale di Milano il quale, va detto, ha mirabilmente “risolto” una situazione assai spinosa con la sentenza n. 1548 del 08/02/2017 [5], con la quale si è pronunciato a favore della parte attrice.

Anzitutto, il Tribunale ha disatteso l’eccezione preliminare della convenuta, la quale, si rammenta, sosteneva la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, non essendovi prova dell’effettivo trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera letteraria azionata da parte dell’autore della stessa (ovvero monsignor Juan Ramon Celeiro) a favore de Editions Du Gingko. Il giudice di primo grado, infatti, ha statuito che la legitimatio ad causam attiva si concreta nella corrispondenza tra chi agisce in giudizio e colui che è indicato come titolare del diritto leso nella domanda, ciò a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. In tali termini, la legittimazione attiva dell’attrice è riscontrabile nel caso di specie, essendovi l’identità, nella domanda, tra la società che agisce in giudizio e la parte che lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo, chiedendone risarcimento.

In secondo luogo, Il Tribunale ha proceduto ad esaminare la prima delle due questioni più importanti, ovvero la riconoscibilità o meno della tutela offerta dal diritto d’autore ad una preghiera che, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, era esclusa dalla suddetta tutela alla luce non solo della sua peculiare natura spirituale e religiosa, rivolta al pubblico, ma anche dell’assenza in capo alla stessa dei necessari requisiti di originalità e novità. Tale eccezione è stata ritenuta infondata.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha rilevato, come già precedentemente il giudice cautelare, che la destinazione religiosa di un’opera letteraria (la preghiera), non ne cagiona l’esclusione dalla tutela autoriale. Ciò in ragione non solo dell’espresso riconoscimento, da parte dell’art. 2 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [6], di un diritto alla tutela da parte delle stesse ma, anche, dell’insussistenza di specifiche eccezioni concernenti le preghiere, certamente rientranti nella macrocategoria delle “opere religiose”, all’interno del diritto positivo.

Ulteriormente, il giudice ha stabilito, senza ombra di dubbio, la novità e la creatività della preghiera oggetto della controversia in esame, con ciò riconoscendone i requisiti prescritti ai fini di tutela dal diritto d’autore.

Da ultimo, essendo stata riconosciuta la tutelabilità della preghiera da parte del diritto d’autore, si è proceduto alla verifica della sussistenza o meno dell’illecito contestato, ovvero il plagio.

Come primo passo, il giudice ha proceduto a fare una distinzione tra le principali tipologie di plagio, ugualmente “contrastate” dal diritto d’autore, ovvero:

  • plagio formale: della pedissequa indebita ripresa delle stesse soluzioni formali del soggetto plagiato;
  • plagio sostanziale: quando l’opera plagiaria presenti palesi affinità contenutistiche, ovvero analogie e sovrapposizioni, quantunque mascherate, con la precedente opera plagiata;
  • plagio camuffato: quando le varianti, pur contenute nella riproduzione dell’opera altrui, non siano tuttavia assolutamente in grado di comportare l’autonomia e la diversità della seconda opera rispetto alla prima [7]

Ciò posto, il Tribunale ha respinto la tesi della convenuta che escludeva la configurabilità in astratto del plagio delle preghiere alla luce dell’affermata scriminante generale ricavabile dal regime delle utilizzazioni libere di cui agli artt. 65 e ss. della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941[8].

In particolare, è stato osservato che “le utilizzazioni libere configurino ipotesi eccezionali, soggette ad interpretazione restrittiva e che, dunque, il loro ambito di applicazione sia limitato alla rigida casistica espressamente indicata” nonché che “Le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. l. aut. individuano dunque un’area normativa entro la quale, per finalità di interesse collettivo -quali quelle di didattica, di ricerca, di informazione e di critica-, il diritto esclusivo dell’autore è “affievolito” nel suo contenuto e viene consentito ai terzi, entro specifici limiti, il libero utilizzo dell’opera […] Tali ipotesi non legittimano tuttavia la libera riproducibilità dell’opera in ragione della sua destinazione religiosa, al di fuori del particolare contesto della celebrazione liturgica, ove assume preminente rilievo la libertà religiosa.” [9]. Pertanto, essendo il caso in esame relativo all’edizione di un’opera oggetto di plagio, e quindi senza alcuna questione circa il suo utilizzo da parte della collettività in un contesto liturgico, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso esuli da tale peculiare ambito e che, quindi, sia configurabile una fattispecie di plagio.

Tanto premesso, da un’analisi comparativa tra le due opere, il giudice ha rilevato l’effettiva sussistenza di un plagio, tanto formale quanto sostanziale (riproduzione integrale e letterale del testo delle preghiere con utilizzo delle stesse strutture ed impostazioni linguistiche), dell’opera edita dalle Edizioni Segno in danno alla preghiera pubblicata da Editions Du Gingko.

In conclusione, il Tribunale ha accolto in toto quanto richiesto dalla parte attrice, inibendo alla condannata Edizioni Segno l’ulteriore pubblicizzazione e commercializzazione dell’opera nonché condannandola al pagamento delle spese di lite e di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

In conclusione, è ufficiale che il diritto d’autore offre tutela ad opere collocabili nei settori più “inaspettati”, arrivando a proteggere perfino le preghiere (ovviamente, si ribadisce, al di fuori del particolare contesto della celebrazione liturgica).

[1] Editions Du Gingko, sito ufficiale, disponibile qui: https://www.societe.com/societe/editions-du-gingko-411036304.html;

[2] Edizioni Segno, sito ufficiale, disponibile qui: https://www.edizionisegno.it/;

[3] Definizione di “paternità” dell’opera, disponibile qui: https://www.civile.it/internet/Paternita’%20dell’opera;

[4] Legge sul diritto d’autore del 22/04/1941, n. 633, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm;

[5] Sentenza del Tribunale di Milano del 08/02/2017 n. 1548, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/20170208_RG32236-2014-2.pdf;

[6] Art. 2 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm;

[7] Cfr. Sentenza del Tribunale di Milano del 08/02/2017 n. 1548, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/20170208_RG32236-2014-2.pdf;

[8] Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm;

[9] Cfr. Sentenza del Tribunale di Milano del 08/02/2017 n. 1548, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/20170208_RG32236-2014-2.pdf;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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