sabato, Luglio 27, 2024
Litigation & Arbitration

Processo troppo lungo ? Le parti hanno diritto ad un’equa riparazione

Non stupisce più, oramai, che i dati statistici sulla durata dei contenziosi presentino una realtà sconfortante. In media, un processo civile può durare dai sei ai dieci anni a seconda della difficoltà del caso (in calo rispetto agli anni precedenti) e chi intraprende un giudizio avrà a che fare con una macchina della giustizia assai lenta e farraginosa. Tuttavia, per coloro i quali ritengono, a giudizio concluso, che la durata sia stata eccessiva, un rimedio c’è.

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’articolo 6, e la nostra costituzione, all’articolo 111 sanciscono un principio fondamentale per la piena ed effettiva tutela dei diritti: deve essere garantita la ragionevole durata del processo. A tutela di quelle situazioni giuridiche lese dall’eccessivo protrarsi del contenzioso è intervenuta nel 2001 la legge numero 89 (Legge Pinto, dal nome dell’estensore), poi modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208. Tale legge designa i requisiti necessari ed il procedimento tramite il quale ottenere un equa riparazione (per un approfondimento di questi aspetti si consiglia la lettura della norma, di facile comprensione).

Ma quali sono i tempi ragionevoli, secondo il legislatore ? A dircelo è il comma due-bis dell’art. 2 della suddetta legge.

“Tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità” (l’art. 2-bis chiarisce che per i procedimenti di esecuzione forzata il termine ragionevole è di tre anni, mentre è di sei anni per le procedure concorsuali). Tuttavia, si potrebbe cadere in errore leggendo il successivo comma due-ter, il quale stabilisce che il termine ragionevole risulta rispettato se il giudizio si è concluso in maniera irrevocabile nel termine di sei anni. A dirimere questa antinomia è intervenuta la corte di cassazione con sentenza 18839/2015 con la quale sconfessa ogni tipo di interpretazione abrogante dell’articolo 2 comma due-bis. Nel caso di specie, la corte d’appello di Genova aveva respinto la richiesta di un equo risarcimento, Per un giudizio davanti al TAR durato cinque anni e sei mesi, ritenendo appunto che si applicasse il comma due-ter, e che quindi la durata fosse ragionevole.

La corte di cassazione, invece, non è della stessa opinione sancendo che “…è di evidenza solare che se il significato del comma 2-ter fosse quello propugnato dalla Corte genovese, sarebbe del tutto inutile la previsione dei termini massimi di durata che il comma 2-bis detta per ogni grado o fase del giudizio. Per contro, è altrettanto chiaro che il comma 2-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.”

D’altronde, l’interpretazione della corte d’appello di Genova avrebbe indirettamente leso il principio di ragionevole durata del processo, rendendo quasi impossibile l’ottenimento di un equa riparazione. Se infatti è difficile che un procedimento in primo grado si chiuda in tre anni, è più facile che si chiuda definitivamente in sei anni, visti i crescenti limiti che il legislatore pone alla proposizione di giudizi di appello e di cassazione.

Per concludere l’argomento, c’è un’altro aspetto da considerare.

I termini di ragionevolezza che abbiamo analizzato sopra si applicano anche ai procedimenti per equa riparazione da irragionevole durata del processo ?

A scongiurare questa ipotesi, che sarebbe contraddittoria ed illogica, è intervenuta la corte costituzionale con la recente sentenza numero 36/2016. In tutte le sentenze della giurisprudenza europea si evince il principio di diritto che obbligherebbe lo Stato a concludere i procedimenti ex “Legge Pinto” in termini più celeri rispetto alle procedure ordinarie, vista la netta differenza di complessità, e visto che comunque tali procedure ordinarie non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia.

Per tanto, a rigor di logica, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001”.

Emanuele De Stefano

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto processuale civile. Scrivo per Ius In Itinere dal 2016 e sono Responsabile dell'area "Contenzioso". Nella vita privata mi dedico essenzialmente allo studio, amo giocare a tennis e seguo il Milan, mia grande passione da quando sono bambino. Il più grande amore della mia vita è Lapo, un meticcio di pastore tedesco.

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