venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Il ruolo degli enti esponenziali nel processo penale

“Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”.

 

Così sancisce l’articolo 91 del codice di procedura penale, affiancando alla persona offesa dal reato un nuovo soggetto processuale: l’ente esponenziale. Cosa si intende per ente esponenziale? Un esempio potrebbe essere rappresentato da una associazione a tutela dell’ambiente o da un ente volto alla tutela di valori appartenenti a particolari categorie come l’infanzia. Sono necessari alcuni requisiti affinchè un ente collettivo possa assumere tale qualifica processuale, requisiti attinenti alla sua caratterizzazione quale ente e ai suoi rapporti con il soggetto passivo del reato. Relativamente al primo aspetto, notiamo come lo scopo del legislatore sia quello di bloccare l’accesso a quegli organismi che non presentino un certo grado di affidabilità, dunque si richiede che l’ente non abbia scopo di lucro e che gli siano riconosciute, da una fonte legislativa, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato. Inoltre è fondamentale che tale qualifica sia stata attribuita anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede. Relativamente invece al secondo aspetto, requisito fondamentale è il consenso della persona offesa, da presentare tramite atto pubblico o scrittura provata autenticata, consenso che potrà essere revocato in qualsiasi fase dell’iter processuale. Inoltre tale consenso può essere prestato ad un unico ente, pena l’inefficacia, in caso contrario, degli ulteriori consensi prestati.

Quale è la ratio sottesa a questa norma? Bisogna partire dalla considerazione che non sussistono solo reati lesivi di interessi individuali, bensì reati lesivi di interessi collettivi e diffusi che, fino all’introduzione dell’art 91 del codice di procedura penale, non risultavano sufficientemente tutelati. Cosa si intende per interessi collettivi e diffusi? Gli interessi collettivi sono quelli che fanno capo ad una organizzazione che si configura come soggetto di diritto. Si deve trattare di una organizzazione stabile, che agisca a tutela della categoria intera e non solo nell’interesse del singolo iscritto. Oppure si tratta di interessi principalmente di tipo sociale, ambientale e sanitario che fanno capo, in maniera omogenea, a tutti i membri appartenenti ad un gruppo o ad una categoria. Gli interessi diffusi invece, sono quelli riferiti ad una collettività, non determinata o non agevolmente determinabile, di cittadini. Dunque questa regolamentazione è stata inserita ex novo nel codice di rito repubblicano da un lato, al fine di non rinunciare all’apporto fornito dall’ente collettivo nella repressione di reati afferenti la sua area di pertinenza e dall’altro, ad evitare le forzature verificatesi in passato quando, non essendo il ruolo di questi soggetti disciplinato, la loro partecipazione al processo veniva assicurata tramite delle improprie costituzioni di parte civile.

Ciò non esclude che qualora tali enti risultino direttamente e personalmente danneggiati dal reato, resta garantita la possibilità di esercitare l’azione civile nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. c.p.p.

Quale è dunque l’apporto di questi organismi al processo penale? Questi soggetti possono essere definiti come degli “accusatori privati”, che operano al fianco della persona offesa, qualora questa sia disposta ad accettarne l’intervento. Non vanno però perfettamente equiparati alla stessa, in quanto la coincidenza dei poteri tra la persona offesa e il suo eventuale accompagnatore non è perfetta. Possiamo fare un esempio che valga per tutti, ovvero il caso della informazione di garanzia che va inviata alla persona offesa ma non anche all’ente collettivo.

L’ente collettivo che voglia intervenire nel processo dovrà inoltre munirsi di un difensore dotato di procura speciale. Spetterà a quest’ultimo il compito di presentare alla autorità procedente un atto di intervento in udienza o tramite notifica alle parti, il cui contenuto è definito a pena di inammissibilità. A seguito della dichiarazione di consenso della persona offesa, l’intervento produrrà i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento, salva l’ipotesi di una successiva estromissione dell’ente.

 

Fino a quando è consentita l’entrata in scena dell’ente nel processo penale? L’intervento non può più avvenire dopo la conclusione della fase del dibattimento dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, tuttavia dobbiamo fare cenno ad una particolarità. L’ente collettivo, infatti, può fare la sua comparsa anche nella fase delle indagini preliminari, proprio in virtù del suo particolare ruolo di accusatore privato, la cui azione risulterebbe sminuita qualora gli fosse impedito di essere attivo anteriormente alla decisione del pubblico ministero circa l’esercizio o meno della azione penale.

La sua presenza nel processo penale si configura, in ogni caso, a tempo indeterminato? Dobbiamo fornire una risposta negativa a questa domanda in quanto sussiste l’eventualità di una estromissione dell’ente collettivo. Tale estromissione viene disposta dal giudice con una ordinanza a seguito di una opposizione di parte o ex officio, qualora si riscontri un motivo di inammissibilità o un vizio attinente alla capacità processuale dell’organismo. Relativamente alla possibilità di un atto di opposizione, ricordiamo che l’opponente, nel termine perentorio di tre giorni dalla notifica dell’atto di intervento, deve far notificare al rappresentante dell’ente collettivo la dichiarazione scritta di opposizione affinchè quest’ultimo possa presentare eventuali controdeduzioni. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio della azione penale la competenza è del giudice per le indagini preliminari, mentre sono competenti rispettivamente il giudice della udienza preliminare e quello del dibattimento relativamente agli interventi avvenuti in queste fasi. L’estromissione avverrà invece d’ufficio quando il giudice accerta in ogni fase e grado del processo, la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

Dunque attraverso questa nuova figura è stata garantita per la prima volta tutela ad associazioni ed organismi che trovano la loro legittimazione alternativamente nell’articolo 18 della Costituzione che tutela, tra le numerose lebertà fondamentali, quella di associazione e nell’articolo 39 della Costituzione che, più specificatamente, riconosce  e tutela le organizzazioni sindacali.

Claudia Ercolini

Claudia Ercolini, ha ventiquattro anni ed è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo obiettivo è accedere alla magistratura, la considera la carriera più adatta alla sua personalità, al suo istinto costante di ricercare meticolosamente le ragioni alla base di ogni problema. Svolge il tirocinio presso la Procura generale della corte di appello. Ha partecipato al progetto Erasmus in Portogallo dove ha sostenuto gli esami in lingua portoghese e ha proceduto alla scrittura della tesi. Ha deciso di fare questa esperienza all’estero per arricchirsi e scoprire come viene affrontato lo studio del diritto al di fuori dell’Italia. Ha conseguito il livello B2 di lingua inglese presso il British Council e il livello A2 di lingua portoghese. La sua tesi di laurea è relativa ad una recente legge di procedura penale: il proscioglimento del dibattimento per tenuità del fatto. Con questa tesi ha coronato quello che rappresenta il suo sogno sin da bambina: si è iscritta, infatti, a giurisprudenza proprio per la sua passione per il diritto penale, per il suo forte carattere umanistico e perché da sempre si interroga sul connesso concetto di giustizia. E ‘ membro della associazione ELSA che le ha permesso di partecipare alla “moot competition” relativa al diritto internazionale. Ha già partecipato alla stesura di articoli di giornale relativi al diritto penale e alla procedura penale. Le è sempre piaciuto scrivere, anche semplici pensieri e riflessioni, conciliare dunque la scrittura con la materia che maggiormente la fa sentire viva, rappresenta per lei una grandissima soddisfazione. Chiunque la volesse contattare la sua mail è: claudia.ercolini@virgilio.it

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