lunedì, Marzo 18, 2024
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Rendita vitalizia – Vitalizio assistenziale – Prestito vitalizio: strumenti a confronto

La rendita vitalizia è un negozio con il quale un determinato soggetto, chiamato “vitaliziante”, si obbliga verso un altro, il “vitaliziato”, a compiere prestazioni periodiche aventi ad oggetto la dazione di danaro o di altre cose fungibili.

Tale vitalizio, disciplinato dagli artt. 1872 e ss. c.c., può essere costituito a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Si costituisce a titolo gratuito per mezzo degli strumenti della donazione e del testamento; una delle caratteristiche della rendita a titolo gratuito è la possibilità di fissare la impignorabilità della stessa entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

La costituzione a titolo oneroso prevede il trasferimento da parte del vitaliziato, o costituente, a favore del vitaliziante di un bene mobile, immobile o la cessione di un capitale.

Il corrispettivo del vitaliziato può consistere anche nel trasferimento di un diritto reale immobiliare, quale ad esempio l’usufrutto.

A fronte del predetto trasferimento il vitaliziante si impegna ad erogare la propria prestazione periodica, per una durata corrispondente alla vita del vitaliziato o di altra persona.

In caso di premorienza del vitaliziante, le obbligazioni assunte si trasferiscono ai suoi eredi e/o aventi causa.

Il credito del vitaliziato è garantito, qualora abbia ceduto un bene immobile, dall’ipoteca legale ex art. 2817 c.c.; in caso di cessione di beni mobili o capitali il vitaliziante deve concedere garanzia volontaria ed in mancanza, o in caso di diminuzione delle stesse, il contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 1877 c.c..

In caso di mancata corresponsione della rendita, il creditore non può invocare la risoluzione contrattuale ma può agire con il sequestro e la vendita dei beni del vitaliziante, al fine di soddisfare con il ricavato il pagamento del vitalizio. Di converso il vitaliziante non può, salvo non sia espressamente pattuito, liberarsi dall’obbligazione assunta offrendo il rimborso del capitale, restando obbligato anche in caso di sopravvenuta eccessiva onerosità.

Va rilevato che la caratteristica precipua del negozio a titolo oneroso sia proprio l’aleatorietà, in assenza della quale, il contratto, per unanime orientamento giurisprudenziale, è considerato affetto da nullità.

L’alea consiste nell’impossibilità di preventivare quale parte riceverà un effettivo vantaggio economico dalla conclusione del contratto. Ciò discende dal fatto che, a seguito di un trasferimento o cessione di un bene o di un capitale avente un valore preciso, il vitaliziante si obbliga per un tempo incerto (la vita di un soggetto) a corrispondere la sua prestazione, senza sapere sin dall’inizio l’ammontare complessiva della stessa.

Casi di nullità sono stati riscontrati qualora, ad esempio, il vitaliziato abbia un’età avanzata o sia affetto da grave malattia, o quando il valore del bene sia di gran lunga superiore al valore delle prestazioni periodiche o, ancora, non sia stato determinato il valore del bene oggetto di trasferimento, e risulti conseguentemente impossibile valutare la sussistenza o meno dell’equilibrio delle prestazioni.

Più volte la Suprema Corte è infatti intervenuta a ribadire che “il contratto di vitalizio ha natura di contratto aleatorio, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea è riscontrabile tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto di causa” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4825 – 11.03.2016).

-Il vitalizio assistenziale

Da tener distinto dalla rendita vitalizia, secondo dottrina e giurisprudenza, è il vitalizio assistenziale, chiamato anche contratto di mantenimento. Tale figura negoziale, ritenuta da parte degli autori un contratto atipico, è invece inquadrato dalla giurisprudenza come vitalizio improprio.

Tale contratto prevede obbligazioni particolari a carico del vitaliziante, tra le quali possono individuarsi le prestazioni di vitto, alloggio, assistenza personale, comprendendo oltre ad obblighi di dare anche obblighi di fare, che evidenziano il legame preciso con la persona del debitore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15904/2016, ha elencato le caratteristiche della figura in parola individuando tra le altre: “l’infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma di danaro ed incoercibilità; la non patrimonialità, dovuta all’elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell’obbligato e l’incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario”.

È pertanto evidente che in questa forma, la rendita assume un’alea, per così dire, maggiorata, dovuta all’incertezza non solo relativa alla durata (vita del vitaliziato) ma anche alla variabilità delle sue necessità personali, che possono modificarsi con il passare degli anni e del suo stato di salute.

Mentre la rendita vitalizia codicistica si traduce in un do ut des, il vitalizio alimentare si articola sul modello del do ut facias, facere continuativo e, come visto, mutevole.

-Il prestito vitalizio ipotecario
Ulteriormente distinto dalla rendita vitalizia, è lo strumento finanziario creato dal legislatore, riservato alle persone ultrasessantenni, proprietari di immobili residenziali, volto apparentemente a sostenere i consumi degli stessi.

Con tale formule di finanziamento i predetti soggetti possono richiedere a banche e/o intermediari finanziari l’erogazione di prestiti a medio e lungo termine, assistiti da ipoteca di primo grado.

Il meccanismo prevede che a fronte della concessione del finanziamento, l’obbligo di restituzione unitamente agli interessi ed alle spese (con capitalizzazione annuale) può essere effettuato non in rate periodiche, come previsto nel contratto di mutuo fondiario, ma al termine del periodo fissato, che generalmente coincide con la morte del soggetto finanziato. In tal caso l’obbligo di restituzione del prestito si trasferirà in capo agli eredi, che potranno riscattare l’immobile, o potranno entro un anno procedere alla vendita per rimborsare il finanziatore. È bene rilevare che in ogni caso l’obbligazione degli eredi non potrà superare il valore di realizzo derivante dalla vendita dell’immobile.

In assenza di rimborso da parte degli eredi è consentito l’azione di vendita diretta da parte dell’ente finanziatore. Ed è stato questo l’aspetto più criticato, in quanto legittima il creditore alla vendita diretta del bene, senza alcuna preventiva azione esecutiva, con obbligo però di conferire agli eredi l’eventuale eccedenza ricavata dalla vendita, al fine di non incappare nella violazione del divieto del patto commissorio.

 

 

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

2 pensieri riguardo “Rendita vitalizia – Vitalizio assistenziale – Prestito vitalizio: strumenti a confronto

  • salve vorrei un aiuto, mia moglie detiene delle quote in una società di famiglia, avendo firmato delle fideiussioni bancarie, oggi ci preoccupiamo perché la società non è buone condizioni economiche, con eventuale fallimento, pertanto in data 28/05/2013 siamo stati consigliati da un notaio a fare un vitalizio assistenziale a mio favore per i beni che lei ha intesti, la ns. preoccupazione è che in caso di fallimento la banca mica può toccare i ns. beni…. visto che in data 28/05/2017 atto arriva a consolidarsi per i famosi 5 anni, grazie

  • Gentilmente potrei sapere come comportarsi nel caso di rendita vitalizio di tipo gratuito il donatore decida di non avere più rapporti con i beneficiari? Del tipo…cambio telefono…cambio serratura…tutto per non essere più aiutata in qualsiasi cosa?

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