lunedì, Marzo 18, 2024
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Riduzione della Tari in caso di mancata raccolta dei rifiuti

Anche nel Comune di Roma si afferma il principio secondo cui il pagamento della Tari è indissolubilmente legato all’effettivo espletamento del servizio di raccolta della spazzatura.

Questo è quanto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n°. 6269/41/2018.

Pertanto, nel caso in cui la raccolta dei rifiuti urbani non avvenga per giorni, con conseguente accumulo sulle strade, il contribuente ha diritto ad una riduzione, se non addirittura ad una decurtazione della Tari.

L’affermazione di tale principio di diritto consegue al ricorso di un contribuente che aveva presentato, numerose volte e a partire dall’anno 2012, telefonate e lettere di diffida, corredate da idonea documentazione fotografica, lamentando all’azienda municipalizzata che gestisce la raccolta nel Comune di Roma i continui disservizi per il mancato recupero dell’immondizia e per la collocazione dei cassonetti. Questi ultimi, infatti, erano poste nelle immediate vicinanze dell’abitazione del ricorrente, compromettendo di conseguenza la situazione igienico sanitaria dello stabile.

Nell’affrontare la questione, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha dovuto compiere un’approfondita istruttoria basata sulla cospicua documentazione fotografica fornita.

Di conseguenza, accertata la critica situazione igienico-sanitaria ed il nesso causale con l’irregolare servizio di smaltimento rifiuti fornito, la Commissione ha accolto il ricorso con contestuale riduzione del 50 % dell’importo dovuto.

La pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dalla Corte di Cassazione secondo la quale la riduzione è prevista dalla legge “per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità”[1].

Difatti, a parere della Suprema Corte, la riduzione effettuata non emerge quale indennità a titolo di risarcimento del danno né costituisce una sanzionesui generis” nei confronti dell’azienda municipale inadempiente. La riduzione/decurtazione opera infatti al fine di ripristinare l’equilibrio tra l’ammontare della tassa stabilito in via predeterminata dal disposto normativo e la quota impositiva proporzionale rapportata ai costi del servizio. Proprio su quest’ultima quota opera, infatti, la decurtazione stabilita dalla sentenza in oggetto.

Pertanto laddove via sia una situazione di inadempimento prolungata nel tempo, sensibilmente apprezzabile e documentabile, la legge attribuisce all’utente la facoltà di provvedere di propria iniziativa (e spese) alla gestione della situazione, con conseguente diritto allo sgravio parziale sull’imposizione.

Inoltre, concorre nella determinazione della riduzione la questione inerente la distanza dei cassonetti. Sull’argomento, più volte oggetto di contenzioso[2], si è definitivamente pronunciata la Corte di Cassazione, stabilendo che salvo quanto disposto del regolamento comunale o della Carta dei Servizi, la distanza e l’ubicazione dei cassonetti costituisce un parametro utile per quantificare: “l’irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l’immobile”, tanto da giustificare la riduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507[3].

Per conseguire tale riduzione sarà pertanto necessario presentare un’apposita istanza al Comune territorialmente competente, documentando l’effettivo inadempimento perpetuato dal gestore del servizio rifiuti, tramite idonea documentazione fotografica e/o un’attestazione dell’Asl sul degrado igienico sanitario dell’area. Quale extrema ratio, nel caso di diniego o silenzio, il cittadino potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale.

 

 

[1] Il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte deriva dall’ordinanza depositata il 27 settembre 2017 n. 22531 in merito all’emergenza rifiuti in Campania, ove la questione relativa all’impossibilità di garantire un corretto funzionamento del servizio è tristemente nota alle cronache nazionali.

[2] Cfr. in tal senso Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia del 30 giugno 2016 n. 931.

[3] In tal senso Cass. civ. Sez. VI- 5 Ordinanza. 13 luglio 2015, n. 14541.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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