mercoledì, Marzo 27, 2024
Labourdì

Salute e sicurezza sul lavoro – excursus dell’approccio normativo

A cura di Mario Cevoli

 

Una ricognizione della complessiva evoluzione del quadro normativo posto, deve necessariamente distinguere due periodi, quella che va dal codice civile sino agli anni’90, e quello che va dai primi anni ’90 sino ai giorni nostri.

Elemento di grande innovazione fu la Direttiva Quadro n.89\391\CEE, con la quale la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori compie un radicale salto di qualità che si evince con l’emancipazione dal concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro, fondando il nuovo modello di intervento sul ben più ambizioso principio generale di programmazione e pianificazione della prevenzione, cui assoggetta tutti i datori di lavoro pubblici e privati, attraverso norme che integrano fattori ambientali, tecniche di protezione, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro e nuove tecnologie.
La Direttiva quadro dedica due intere sezioni gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori. Gli otto articoli della prima sezione, costituiscono il “fulcro” della disciplina comunitaria, incentrata intorno alla formulazione di una generale obbligazione di sicurezza risultante dal combinato disposto degli artt. 5 co. 1 e 6, il primo dei quali recita che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”, mentre il secondo prescrive che il datore di lavoro deve adottare ” le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Tutto ciò considerato, posto che la Direttiva quadro chiede al datore di lavoro di prevenire o limitare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori concretamente prevedibili, i giudici hanno deciso che dovrà essere a lui imputabile a titolo di colpa per la violazione dell’obbligazione generale di sicurezza sia l’insorgenza di rischi prevedibili e inevitabili, sia la conseguenza di eventi che tali rischi costituiscano la concretizzazione.
La sez.III della Direttiva quadro è invece dedicata agli obblighi dei lavoratori in qualità di “soggetti attivi” della prevenzione. L’art 13 co.1 recita che ciascun lavoratore ha l’obbligo di prendersi ragionevolmente cura oltre che della propria sicurezza anche di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni. Per la realizzazione di tali obiettivi ai lavoratori è destinato un elenco di prescrizioni che vanno dall’uso corretto di macchinari, attrezzature alla segnalazione di situazioni di pericolo grave e immediato o di difetti dei sistemi di protezione.

In tale contesto appare doverono soffermarsi sul concetto di “infortunio sul lavoro”, il quale è un evento che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Il sistema di tutela non protegge la persona del lavoratore in quanto tale ma gli eventi dannosi collegati in qualche modo con l’attività lavorativa e, quindi, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, l’art.2 del T.U. recita : “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Dunque l’infortunio sul lavoro è caratterizzato dalla sussistenza di tre elementi : la causa violenta, la lesione e l’occasione di lavoro.
Ricordo inoltre che è il datore di lavoro a dover assicurare la sicurezza dei propri dipendenti e in mancanza di ciò potrebbe incorrere in tre tipi di responsabilità.
La prima è sicuramente quella civile secondo la quale i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.
La seconda responsabilità invece è di tipo penale, che stabilisce la responsabilità di chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, punendo con la reclusione.

Ultima è la responsabilità amministrativa. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale, e si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l’illecito. Per la prima volta nel nostro ordinamento , viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti .
In conclusione la sicurezza sul posto di lavoro è una delle più importanti conquiste dei lavoratori del dopoguerra, sebbene questo diritto sia spesso in pericolo a causa di procedure e comportamenti poco attenti alla prevenzione. La salute sul posto di lavoro, oltre a essere un diritto del lavoratore, è un interesse sia per l’impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e di conseguenza più produttivo, sia per la società nel suo insieme, che così sopporta meno costi sociali per infortuni e malattie professionali.

 

  • G. Natullo, “Saluto e Sicurezza sul lavoro”
  • Direttiva Quadro 89/391/CEE del 12 giugno 1989 (artt. 5/6)
  • G. Corsalini, “La centralità del lavoro nel sistema di tutela Inail”

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