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Sblocca Cantieri e Codice dei Contratti Pubblici: artt. 59 e 76

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2019 è stato pubblicato il c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, D.L. 32/2019.

L’obiettivo di tale intervento normativo è quello di “rilanciare” i contratti pubblici, dal duplice punto di vista della speditezza ed efficienza, in particolar modo per quanto riguarda l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici: da qui la conoscenza dello stesso come Sblocca Cantieri.

Senza entrare nel merito politico della questione, si affronteranno di seguito le modifiche inerenti gli artt. 59 e 76 del D.lgs. 50/2016.

Nell’ottica di implementare l’utilizzo dell’appalto integrato, in particolar modo per quanto riguarda la progettazione esecutiva di  lavori con prevalente contenuto innovativo o tecnologico (invertendo il precedente trend del Codice Appalti), il D.L. in oggetto ha modificato, con l’art. 1 lett. i), il comma 1 bis dell’art. 59, rubricato “scelta delle procedure e oggetto del contratto” inserendo una precisazione per quanto riguarda i requisiti minimi della progettazione. In particolare, viene previsto che: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”.

Al fine di implementare altresì la pubblicità e trasparenza di tali procedimenti, il c.d. Sblocca Cantieri ha altresì aggiunto il comma 1-quater all’art. 59, il quale prevede che: Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”

In tale maniera, il Codice dei contratti cerca di definire in maniera precipua gli oneri destinati al progettista, rispetto all’importo complessivo indicato in sede di offerta. Lo stesso Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, aveva più volte evidenziato che l’appalto integrato, e la conseguente commissione di progetto ed opera, rischia di “minare la qualità dei lavori”.

Appare utile sottolineare che l’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice Appalti prevede che “È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.

Di conseguenza, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato sarà libero fino al 2021.

Con le modifiche introdotte dallo Sblocca Cantieri all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti viene, inoltre, previsto che nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo.

Per quanto riguarda invece le modifiche all’art. 76 del Codice Appalti apportate dallo Sblocca Cantieri si segnala l’inserimento del nuovo comma 2-bis, il quale recita: “nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[1], recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.

La ratio di tale previsione è duplice: da una parte suggerire una certa celerità alle Stazioni Appaltanti per quanto riguarda le comunicazioni inerenti le varie fasi della procedura ad evidenza pubblica; dall’altra adeguare (ripetendosi, in parte) gli strumenti utilizzati in fase di gara, e la relativa Stazione Appaltante, alle prescrizioni comunitarie sull’utilizzo di strumenti telematici (c.d. obbligo di e-procurement), sancito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016[2] ed in linea con i principi di pubblicità e trasparenza dell’operato delle PP.AA..

Il decreto Sblocca Cantieri prevede che le succitate modifiche, ex art. 1, comma 3, “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazone di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

[1] Attuato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, denominato “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” e pubblicato nella G.U. del 16 novembre 2011, n. 267.

[2] Il testo dell’articolo citato prevede che: “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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