lunedì, Ottobre 14, 2024
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Serie A e streaming illegale: il Tribunale di Milano impone il blocco delle Content Delivery Network

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con la recente ordinanza del 5 ottobre 2020 (n. 42163) si è espresso in merito alle c.d. Content Delivery Network (CDN), ossia le reti sfruttate per la trasmissione dinamica di contenuti agli utenti-consumatori, vietandone l’utilizzo in determinati casi. In particolare, la presente pronuncia riguarda la trasmissione illecita di alcune partite di calcio di Serie A su siti pirata mediante l’utilizzo di reti CDN da parte di un fornitore di servizi per la società dell’informazione[1], ed ha imposto un blocco all’utilizzo delle reti che hanno contribuito alla realizzazione degli illeciti.

La questione era stata già oggetto di un provvedimento cautelare inaudita altera parte risalente a settembre del 2019 e la contestazione era sorta proprio in relazione alla trasmissione senza autorizzazione di contenuti protetti attraverso servizi online.

Ma cos’è una CDN?

Una rete CDN (Content Delivery Network) è una piattaforma di server altamente distribuita che aiuta a minimizzare il ritardo nel caricamento dei contenuti delle pagine web riducendo la distanza fisica tra il server e l’utente[2].

Le reti CDN, in poche parole, sono nate per migliorare le performance dei siti internet. Anziché tenere tutte le informazioni in un server unico, è risultato più efficiente distribuirle in più sedi, avvicinandosi in tal modo all’utente ed evitando che si creino restrizioni di svariata natura o problematiche nel caricamento o nelle visualizzazioni dei contenuti. Tale sistema risulta essere molto utile per lo streaming e per le applicazioni web poiché fornisce contenuti ottimizzati ai consumatori finali ed in questo modo si riesce a rispondere in modo veloce e sicuro alle loro richieste[3].

Senza la rete CDN, infatti, il server del contenuto dovrebbe rispondere ad ogni singola richiesta dell’utente finale risultando così sottoposto ad una maggiore pressione aumentando la possibilità di sovraccarico nei caricamenti e creando potenzialmente delle insoddisfazioni per l’utente.

Essendo invece tale rete più vicina fisicamente all’utente in termini di rete, e fungendo quindi da “collegamento” tra server dei contenuti e consumatore, essa alleggerisce il traffico proveniente dai server di contenuti e migliora l’esperienza sul web garantendo un servizio continuo e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il provider o fornitore di servizi CDN, esso è il venditore che fornisce alle aziende la possibilità di distribuire i propri contenuti agli utenti finali tramite tali reti[4] che permettono, appunto, di ottimizzare le potenzialità e la velocità del un sito web o della applicazione che viene poi sfruttata dagli utenti.

La decisione del Tribunale

La decisione del Tribunale di Milano di inibire l’utilizzo delle reti CDN al fornitore in questione è derivata dal fatto che i contenuti siano stati trasmessi su piattaforme pirata al grande pubblico e che il fornitore abbia prestato i propri servizi favorendo la trasmissione senza autorizzazione di contenuti protetti e la memorizzazione degli stessi.

I server bloccati non hanno allora assunto una mera funzione di “transito” delle informazioni – propria dei servizi offerti dai fornitori di reti o dagli ISP[5] (Internet Service Provider) – ma avrebbero celato e poi favorito l’intento della distribuzione illecita.

Precisamente si è trattato di quattro siti internet, accessibili da diversi indirizzi, che hanno trasmesso le partite del campionato di serie A in modalità illecita. Lo hanno fatto, si legge nella pronuncia:

“…attraverso un accesso abusivo a tali contenuti in favore degli utenti registrati sui rispettivi siti web, con utilizzo di infrastrutture complesse ed univocamente dedicate a tale attività illecita”.

Ne è derivato che il Tribunale ha affermato che tutte le società di servizi o fornitori di servizi che mediante la propria attività rendano possibile la trasmissione di contenuti pirata su internet possono e devono essere bloccate dall’autorità giudiziaria al fine di porre rimedio ad un fenomeno altrimenti incontrollabile.

Per quanto riguarda i servizi di Hosting – per cui gli hosting provider mettono a disposizione spazi sul web per la trasmissione di contenuti – in base alla direttiva europea sull’E-commerce[6], i Giudici, laddove lo ritengano necessario per i suesposti motivi, possono esigere che i prestatori del servizio pongano fine immediata alle violazioni.

Da tali fattispecie si evince quello che è considerato il lato oscuro dell’utilizzo delle reti CDN.

Il problema risiede proprio nel fatto che tali servizi, nati per migliorare la navigazione in internet, vengano invece utilizzati per finalità illecite. Tale aspetto negativo nonché pericoloso è infatti emerso nel momento in cui i server sono divenuti strumenti utilizzati potenzialmente per mascherare l’identità delle piattaforme pirata su cui vengono trasmessi i contenuti, consentendo di immagazzinare grandi quantità di dati da distribuire poi illegalmente.

Nel caso in esame a nulla è valsa la difesa del fornitore delle reti CDN coinvolto, il quale ha sostenuto di non poter essere soggetto ad inibitoria poiché avrebbe soltanto prestato servizi di memorizzazione transitoria dei dati, con l’obiettivo di ottimizzare la fruizione di servizi web per i consumatori e senza aver operato in alcun modo sui contenuti trasmessi al pubblico. In altre parole, ha sostenuto che il suo apporto nella dinamica fosse stato unicamente di natura tecnica non riguardando, invece, i contenuti. Di conseguenza la propria attività non avrebbe dovuto essere sottoposta ad inibitoria poiché meramente strumentale al transito dei dati dal server alle piattaforme online.

Effettivamente, di norma, l’attività del fornitore è limitata al mero transito dei contenuti mediante la messa a disposizione delle reti idonee.

Tuttavia, il Tribunale di Milano non ha accolto tale difesa ed ha piuttosto rilevato che:

“anche la semplice attività di conservazione temporanea di dati statici può consentire l’azione illecita e, di fatto, rendere possibile la trasmissione di contenuti pirata. È, quindi, possibile ordinare a un provider di servizi di CDN di bloccare la fornitura di tutti i servizi erogati a favore dei siti abusivi”.

In primo luogo, i Giudici non hanno ritenuto sufficientemente provati i limiti nell’operato del fornitore come dallo stesso segnalati; in secondo luogo, anche a voler ammettere tale impostazione, hanno rilevato che in ogni caso la mera trasmissione dei dati sia risultata idonea a consentire l’attività illecita a soggetti terzi. Di conseguenza è stato doveroso imporre un limite a simili condotte anche se ciò si è tradotto nel blocco dei servizi CDN del fornitore nella società dell’informazione in relazione ai siti internet oggetto dell’attività criminosa.

In conclusione, la presente pronuncia risulta essere sicuramente innovativa poiché per la prima volta si è imposto il blocco dei servizi ad un fornitore di reti CDN in caso di trasmissione illecita dei dati, generando in tal modo un importante precedente giuridico. Allo stesso tempo appare molto significativa poiché è stata fatta luce su una tematica particolarmente complessa. Ciò in relazione, in primis, al difficile inquadramento giuridico della figura del fornitore di servizi sul web, e, in secondo luogo, poiché è emerso il collegamento tra tali figure operanti nella rete e vere e proprie attività illecite la cui rilevazione non è banale al pari dell’analisi da effettuare.

Peraltro, a conferma della rilevanza della pronuncia in esame, vi è la circostanza per cui è risultato necessario assoggettare tali condotte ad inibitorie totali e ciò per cercare di arginare quanto più possibile il fenomeno criminoso che, manifestandosi sul web, risulterebbe altrimenti estremamente difficile da gestire.

[1] Fonte principale da: https://www.ilsole24ore.com/art/pirateria-online-bloccato-nuovo-standard-streaming-illegale-ADlFPyu

[2] Come in: https://www.digital-news.it/news/internet-tv/45257/cos-039-e-e-a-cosa-serve-un-content-delivery-network

[3] Giuseppe Latour, Pirateria online, bloccati tutti i siti «vetrina» dello streaming illegale, Il Sole24Ore, disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/pirateria-online-bloccato-nuovo-standard-streaming-illegale-ADlFPyu

[4] Che cos’è una CDN?, Akamai, disponibile qui:

[5] Sulla figura degli Internet Service Provider si rimanda ai seguenti articoli: https://www.iusinitinere.it/la-responsabilita-penale-dellinternet-service-provider-isp-5730 ; https://www.iusinitinere.it/contenuti-illeciti-su-facebook-lordine-di-rimozione-del-tribunale-di-milano-del-4-giugno-2020-29410

[6] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 consultabile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET

Sofia Giancone

Avvocato e Dottoranda di Ricerca in diritto privato presso l'Università Tor Vergata - Roma Sofia Giancone fa parte di Ius In Itinere da maggio 2020. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2019 con Lode presso l'Università di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi in Diritto Commerciale dal titolo: "Il software: profili strutturali, tutela giuridica e prospettive". Ha svolto la pratica forense in ambito civile e il tirocinio formativo in magistratura ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d'appello civile di Roma. Successivamente ha approfondito i temi legati all'IP & IT e si è specializzata in Tech Law & Digital Transformation con TopLegal Academy. Si è occupata di consulenza e assistenza legale nell'ambito del Venture Building, innovazione e startup, contrattualistica di impresa. Ad ottobre 2022 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e ad oggi esercita la professione di Avvocato. Dal 2022 svolge inoltre il Dottorato di ricerca in diritto privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. Profilo LinkedIn: linkedin.com/in/sofia-giancone-38b8b7196

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