sabato, Novembre 9, 2024
Uncategorized

Short Selling: cos’è?

short selling

Con il termine short selling, o vendite allo scoperto, si intende la tecnica con cui un operatore di mercato vende uno strumento finanziario, che non possiede, con l’intenzione di acquistarlo successivamente ad un prezzo inferiore.

L’obiettivo primario è quello di ottenere un profitto scommettendo sul ribasso dello strumento oggetto della transazione.

Questa pratica è spesso considerata nell’opinione comune di esperti del settore e non, immorale adottata da speculatori e soggetti opportunisti per trarre profitto da situazioni negative per altri soggetti o per l’intero mercato. Secondo la normale logica di mercato, prima si acquistano i beni e solo poi li si vende. In questo caso invece l’acquisto succede la vendita.

Esistono due tipologie di vendite allo scoperto: covered e naked short selling. Nel primo caso il venditore prende a prestito da un terzo lo strumento finanziario che intende vendere, così da garantirne la consegna all’acquirente, per poi riacquistarne una pari quantità sul mercato, ad un prezzo inferiore, per restituirla al prestatore; nel secondo invece il venditore non ha, al momento dell’ordine, né il “diritto a ricevere”[1], entro la data di liquidazione della vendita, il titolo in oggetto, né la disponibilità dello stesso.

Come abbiamo già anticipato l’obiettivo primario di questa tecnica è di carattere speculativo, cioè quando un investitore ritiene che un titolo sia sopravvalutato può venderlo allo scoperto, confidando nel fatto che il prezzo tornerà in linea con il valore fondamentale del titolo, e guadagnare così dalla riduzione della sua quotazione. In questo caso si effettua una vera e propria scommessa sull’andamento del titolo al solo scopo di ottenere un profitto, assumendo il rischio che questa svalutazione non avvenga. Ma è possibile individuare altre due finalità, una di arbitraggio, cioè la vendita e l’acquisto simultaneo di strumenti finanziari collegati per sfruttare il disallineamento dei prezzi relativi sui diversi mercati, al fine di ottenere un profitto. Infine un’ultima finalità di hedging, cioè l’opportunità di coprirsi dal rischio derivante da una posizione precedente.

Senza dubbio è una pratica al centro di importanti dibattiti con numerosi oppositori ed altrettanti sostenitori, soprattutto negli ultimi anni durante i quali tutti i paesi avanzati hanno sperimentato una difficile situazione finanziaria.

Il rischio principale per chi effettua vendite allo scoperto deriva dalla possibilità che le sue previsioni si rivelino errate e la quotazione del titolo venduto salga: poiché il prezzo può aumentare senza limiti, la perdita a cui l’investitore può andare incontro è potenzialmente illimitata. Per prevenire ciò si utilizzano ordini stop-loss i quali consentono di limitare le perdite derivanti da un’operazione finanziaria: nel caso in oggetto ciò avviene ordinando la chiusura della posizione e l’acquisto del titolo venduto allo scoperto quando il suo prezzo aumenta oltre una certa soglia, contendendo così la perdita.

La pratica di short selling riflette una visione ribassista da parte di colui che la attua: per questo motivo e probabilmente anche per il suo essere piuttosto complessa ed opaca, è stata spesso accusata di aggravare la dinamica discendente dei prezzi azionari e, per questo, è ritenuta una pratica scorretta, immorale e da proibire.

Ma come si pone la legislazione nei confronti di questa tecnica?

In seguito all’insolvenza di Lehman Brothers i mercati finanziari hanno sperimentato eccezionali periodi di tensioni e volatilità: nel timore che le vendite allo scoperto possano esacerbare questa situazione, le Autorità di vigilanza dei principali paesi hanno adottato una serie di misure volte a limitare, in diverso modo, questa pratica.

In Italia è la Consob l’organo responsabile della tutela degli investitori e dell’efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare. È intervenuta adottando una serie di provvedimenti aventi natura temporanea, diversamente articolati per meglio rispondere alle condizioni del mercato del momento. I divieti temporanei sono poi stati eliminati in vista dell’introduzione di una regolamentazione armonizzata a livello europeo. Il primo intervento Consob, in materia di short selling, dopo il crac Lehman Brothers, risale al 22 settembre 2008.

In effetti l’armonizzazione della regolamentazione c’è stata con l’emissione del regolamento europeo n. 236/2012. Il regolamento ha l’obiettivo[2]: di accrescere la trasparenza sulle posizioni corte nette in determinate attività dell’Unione; di ridurre il rischio di regolamento ed altri rischi legati al “naked” short selling; di ridurre i rischi per la stabilità dei mercati del debito sovrano derivanti da posizioni corte scoperte su cds, pur prevedendo la sospensione temporanea delle restrizioni quando i mercati del debito sovrano non funzionano correttamente; di assicurare che gli Stati membri abbiano chiari poteri di intervento in situazioni eccezionali per ridurre il rischio sistemico, il rischio per la stabilità finanziaria e per la fiducia nei mercati, derivanti dalle vendite allo scoperto; di assicurare la coordinazione tra gli Stati membri e l’ESMA[3] in situazioni eccezionali.

Una delle situazioni di short selling, mediaticamente più rilevante, si è verificata qualche anno fa, quando il noto investitore Ackman ha scommesso quasi un miliardo di dollari contro l’azienda Herbalife, sperando in una svalutazione, anzi sperando a un vero crollo dell’azienda. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperava.

[1] Secondo la Consob le modalità per acquistare questo diritto sono diverse, tra cui: la ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto; l’esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito; l’esercizio di opzioni call con consegna fisica del sottostante; l’esercizio di diritti di opzione in caso aumenti del capitale; l’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni; la richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di certificati rappresentativi di azioni.

[2] Tratto dal sito dell’ESMA: http://www.esma.europa.eu/page/Short-selling

[3] European Securities and Markets Authority

Claudia Addona

Claudia Addona nasce a Benevento nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea in Scienze Aziendali nel 2017, all'università La Sapienza di Roma, con tesi in Marketing. Nel gennaio 2020 consegue la laurea magistrale con il massimo dei voti in Finanza e Assicurazioni, sempre presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza". Collabora dal 2017 con Ius in Itinere in seguito alla nascita della nuova area Banking&Finance, di cui ne diventa responsabile nel 2018. La curiosità e la determinazione sono ciò che le permettono di dare il meglio in tutto ciò che fa. Email: claudia.addona@gmail.com

Lascia un commento