venerdì, Luglio 26, 2024
Di Robusta Costituzione

Sostanza e ripercussioni della riforma costituzionale -in itinere- in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum

La proposta di legge costituzionale n. 1089, attualmente in discussione al Senato,[1] modifica la disciplina dell’iniziativa legislativa popolare ex art. 71 Cost. affiancandole un nuovo iter “rinforzato” che può esaurirsi, all’inverarsi di alcuni presupposti, in un’inedita[2] -quanto meno per il nostro ordinamento- consultazione referendaria.

Anche il referendum di cui all’art. 75 Cost. è interessato dalla riforma costituzionale. La validità di entrambe le consultazioni popolari -rispettivamente propositiva ed abrogativa- è condizionata alla partecipazione di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.[3]

È, infine, integrata la L. Cost. n. 1 del 1953[4] con l’attribuzione alla Consulta della competenza sul giudizio di ammissibilità sul referendum introdotto dal nuovo art. 71 Cost. nonché di conformità della proposta approvata dalle Camere -con modifiche di carattere sostanziale rispetto a quella originariamente promossa- al dettato del novellando quarto comma sempre dell’art. 71.[5]

Rapidamente, uno sguardo oltre i confini: analoghi strumenti di democrazia diretta connotano gli ordinamenti di altri Paesi europei -Francia, Germania e Spagna- nonché quello svizzero e californiano. [6] Il Trattato di Lisbona consente ad un numero di cittadini dell’Unione, non inferiore ad un milione, di invitare la Commissione a presentare una proposta normativa in settori di sua competenza.[7]

 

I passaggi del nuovo iter legis di impulso popolare[8]

 

  1. le Camere sono tenute a pronunciarsi entro 18 mesi sulle proposte di legge di iniziativa popolare quando sottoscritte da almeno 500.000 elettori;
  2. decorso inutilmente il suddetto termine, le medesime sono sottoposte a referendum divenendo legge ove ottengano la maggioranza dei voti e sempre che si siano espressi 1/4 degli aventi diritto;
  3. se il progetto, diversamente, viene approvato, ma con modifiche, occorrerà distinguere tra quelle dal carattere meramente formale (nel qual caso non si procederà a referendum) e quelle di natura sostanziale: in tal circostanza, la proposta originaria -scevra, dunque, delle alterazioni apportate in sede parlamentare- sarà oggetto di consultazione popolare, salvo che i proponenti vi rinuncino. Ad esprimersi sulla natura formale o sostanziale delle modifiche[9] sarà un organo terzo individuato dalla legge attuativa della riforma costituzionale; la proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella di matrice popolare non viene approvata.
  4. il referendum propositivo è escluso per le leggi che:
  • violino la costituzione;
  • siano di iniziativa riservata;
  • presuppongano intese o accordi;
  • richiedano procedure o maggioranze speciali;
  • non provvedano ai mezzi per far fronte alle nuove spese;
  • non abbiano contenuto omogeneo.

È competenza della Corte Costituzionale giudicare sull’ammissibilità del referendum, ma solo a seguito della raccolta di almeno 200.000 firme;

  1. Spetta, altresì, al Giudice delle Leggi dichiarare, prima dell’eventuale rinuncia dei promotori al referendum,[10]che la proposta approvata dalle Camere non può essere promulgata giacché non rispettosa delle condizioni di ammissibilità referendarie di cui sopra.
  2. la riforma costituzionale prevede, in ultimo, che, per la sua attuazione, sia approvata, a maggioranza assoluta, una legge ordinaria disciplinante:
  • il concorso tra più proposte di legge di iniziativa popolare ed il numero massimo delle stesse;
  • le modalità di verifica dei mezzi disposti per far fronte a nuove spese;
  • gli strumenti per assicurare eguale conoscibilità delle proposte di iniziativa popolare e delle leggi approvate dalle Camere;
  • la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta in caso di scioglimento delle medesime;
  • la modalità di svolgimento del sindacato attraverso il quale la Consulta si pronuncia sull’ammissibilità del referendum, una volta raccolte 200.000 firme, nonché sulla conformità della legge approvata dal Parlamento alle condizioni di ammissibilità referendarie elencate al quarto comma del novellando art. 71 Cost.

Questi, in estrema sintesi, gli aspetti cruciali della nuova iniziativa legislativa popolare “indiretta” di cui all’art. 71, comma 3 Cost. Nella seconda parte di questo articolo, ripercorreremo, nel dettaglio, la nuova disciplina allo scopo di evidenziarne le criticità e proporre alternative e soluzioni.

 

Metodo della riforma ed impatto sulla forma di governo: “La democrazia diretta può essere un utile correttivo della democrazia indiretta, ma non può surrogarla”[11]

 

La revisione costituzionale conosce confini quantitativi e qualitativi. La riforma in esame rispetta i primi e sfida i secondi.

A giudizio di chi scrive, il metodo di questo legislatore costituzionale,[12] mirato e puntuale, osserva il limite dell’omogeneità sostanziale richiesto per gli interventi ex art. 138 Cost. a presidio dell’espressione di volontà, libera e consapevole, dell’elettorato chiamato a pronunciarsi qualora la riforma non sia approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti delle Camere.[13]

Occorre, tuttavia, prudenza.

La proposta di cui si discorre non è l’unica sul piatto: cos’altro bolle in pentola?

  1. la riduzione del numero dei parlamentari;[14]
  2. il superamento del CNEL;[15]
  3. l’introduzione del ricorso diretto innanzi alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni nonché relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei membri del Parlamento;[16]
  4. l’attuazione dell’art. 116 Cost., ovverosia dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario la cui caratura costituzionale è indubbia seppur non si avvale delle forme dell’art. 138 Cost.[17]

Emerge il limite di un’azione riformatrice mirata ma frammentata: lo sguardo di insieme. Come può dirsi un voto consapevole, e quindi libero, senza la contezza delle ripercussioni sul quadro costituzionale frutto dell’interazione, della summa, degli effetti delle singole riforme?

Da garanzia di chiarezza, la puntualità diviene fonte di opacità: “è un po’ come avvicinarsi oltremodo ad un grande affresco per cercare di cogliere un elemento di dettaglio senza, tuttavia, riallontanarsi per vederlo nel contesto dell’opera”.[18]

Est modus in rebus, ma quale dei due?

Una riforma costituzionale dal carattere organico assicura all’elettore una visione complessiva, ma ne comprime oltremodo la scelta: o tutto o niente. Parcellizzati interventi mirati, contrariamente, garantiscono piena libertà di espressione senza, necessariamente, sacrificare la consapevolezza del voto. È sufficiente verificare, sempre, le circostanze ed approcciarsi in modo critico a quanto sottoposto: “le parole non sono mai innocenti e lo sono ancor meno nel linguaggio del diritto ed in particolare in quello del diritto costituzionale”.[19]

Soprattutto in questo caso.

Appurato, infatti, che gli effetti della riforma, ai fini di un’autentica definizione della portata, vanno considerati congiuntamente a quelli degli ulteriori interventi istituzionali nell’agenda del Governo[20], va ulteriormente considerato che i promotori del referendum propositivo introducono il nuovo istituto con “formule blande”,[21] quale strumento per realizzare “non una contrapposizione tra democrazia diretta e parlamentare” bensì “un reciproco completamento tra queste due forme.”[22]

Truffa delle etichette?

Certamente l’accoglienza della nuova fattispecie, in dottrina, non è stata univoca: ad una lettura “minimalista” secondo cui questa riforma punterebbe all’arricchimento degli attuali istituti di democrazia diretta, al fine di rafforzare la legittimazione e l’efficienza delle nostre istituzioni rappresentative nonché della forma di governo parlamentare, si contrappone quella “massimalista”[23] per la quale l’intervento in parola porrebbe democrazia rappresentativa e diretta non in rapporto di contemperamento/completamento, bensì di concorso/contrasto. L’impulso popolare non stimolerà l’attività normativa delle Camere, ma tenderà a sovrastarlo, a sostituirlo fino ad atrofizzare il ruolo della rappresentanza parlamentare.[24]

Il risultato tradirebbe le intenzioni, insomma. Senza contare che, anche qualora il soverchiamento della democrazia parlamentare fosse stato, fin dall’inizio, l’approdo, surrettizio, del legislatore, proprio la declinazione rappresentativa della nostra forma di governo è indisponibile per il revisore ex art. 138 Cost. (a proposito dei citati limiti qualitativi…) in quanto tratto essenziale del assetto costituzionale italiano.

E allora diciamo che, seppur l’idea sia buona, potrebbe difettare nell’esecuzione: “il ragazzo è intelligente, ma non si applica”.

È opportuno, infatti, sottolineare, astraendoci momentaneamente dalla sostanza, che la revisione in esame presenta il pregio di proporsi quale farmaco della sofferenza che, attualmente ed indiscutibilmente, affligge la rappresentanza politica.

Ne sono causa, ex multis: la progressiva trasmigrazione della funzione legislativa nelle mani dell’esecutivo che, per giunta, l’eserciterebbe attraverso forme discutibili quali decreti legislativi redatti sulla guida di deleghe sempre più evanescenti, abusati decreti legge irrispettosi dei requisiti ex art. 77 Cost., maxiemendamenti approvati “a colpi di questioni di fiducia” senza, peraltro, che tale ridimensionamento sia compensato da adeguati poteri di controllo sul Governo; la crisi dei partiti, il tramite attraverso cui i cittadini concorrono alla definizione dell’indirizzo politico nazionale;[25] la riduzione della partecipazione, esito dell’approvazione di leggi elettorali che, mediante irragionevoli premi di maggioranza, hanno svalutato la volontà del corpo elettorale -senza peraltro riuscire a garantire un’apprezzabile stabilità di governo- e, attraverso il sistema delle liste bloccate, hanno appiattito la libertà di scelta degli elettori incidendo negativamente sulla qualità della rappresentanza:[26] “è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno dell’indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.”;[27] la pervasività dei moderni mezzi di formazione dell’opinione pubblica, sempre più soggetta a condizionamenti privi di riscontro con i fatti, sovente promanati da fonti scarsamente trasparenti e competenti nonché tramite toni sostenuti e aggressivi che distraggono dalla pochezza o irragionevolezza della sostanza.[28]

Rappresenta, invece, una soluzione all’acclarata lontananza dei cittadini dai tradizionali meccanismi istituzionali -tra cui il voto- l’introduzione di nuove forme espressive della pubblica volontà che ambisce a “svegliare” gli assonnati -o distratti- rappresentanti ma che, e ritorniamo alla sostanza della riforma, se non attentamente costruite, possono determinare risultati contrari a quelli desiderati.

Il novellando art. 71 Cost., se abusato, può favorire, alternativamente, il plebiscitarismo o la tirannia della minoranza:

  • nel primo caso la nuova fattispecie è strumentalizzata in senso demagogico dalla maggioranza parlamentare che si fa scudo del consenso popolare per silenziare le anime dissenzienti al proprio interno e delegittimare l’opposizione;
  • nel secondo, l’istituto è facile preda di qualunque minoranza che voglia condurre la propria battaglia politica in chiave ostruzionistica determinando l’inceppamento delle istituzioni esecutrici dell’indirizzo politico in cui si riconosce la maggioranza del corpo elettorale; [29]

Ebbene, se concreto è il rischio della torsione plebiscitaria dell’istituto, è altrettanto vero, a giudizio di chi scrive, che viene bilanciato dalla circostanza per cui se la maggioranza può avvantaggiarsi dell’esito della consultazione, il referendum propositivo, ancor prima, consente non solo di superare l’autoreferenzialità dei procedimenti legislativi, ma anche di “temperare l’onnipotenza della maggioranza e di indurla a mettersi in costante contatto con l’opinione popolare nonché di educare politicamente i cittadini incitandoli all’interessamento e alla comprensione delle più rilevanti questioni di interesse collettivo.”[30]

Quanto, invece, al secondo timore, può essere facilmente neutralizzato dalla legge attuativa[31] della riforma mediante la previsione del divieto della contestuale presentazione di più proposte di legge e del limite massimo di due progetti presentabili a legislatura.[32]

Tali correttivi scongiurerebbero, altresì, il potenziale “congelamento” dell’attività parlamentare: nel rispetto di tali confini la riforma costituzionale in esame poco turberebbe il funzionamento degli ordinari meccanismi della decisione rappresentativa. Diversamente, questi sarebbero ineluttabilmente ribaltati con la conseguente affermazione del ruolo ancillare degli organi rappresentativi alle istanze della democrazia diretta.

Lo stesso Mortati, che pure in Assemblea costituente aveva proposto l’introduzione di più tipologie referendarie,[33] successivamente ebbe ad affermare che “l’uso del referendum non può essere se non eccezionale”.[34]

 

[1] Approvata, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 21/02/2019 e trasmesso all’altro ramo del Parlamento il giorno successivo.

[2] Nel corso degli anni, molteplici, seppur vani, sono stati i tentativi di introdurre, nel nostro ordinamento, il referendum propositivo. L’istituto conosce, quindi, vari predecessori e un illustre antenato: durante i lavori dell’Assemblea costituente, C. Mortati propose l’introduzione della fattispecie in questi termini: “l’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno centomila elettori”. Ove tale progetto, che deve essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato o sottoposto ad emendamenti, si deve procedere al referendum su di esso, quando ciò sia stato stabilito originariamente o sia stato richiesto da almeno un ventesimo (o meglio un decimo) degli elettori iscritti ed il progetto sia accompagnato dalla relazione di un comitato di tecnici della materia cui esso si riferisce.”

Per una veloce disamina dei principali progetti di revisione costituzionale per l’introduzione del referendum propositivo si rimanda a I. Nicotra, “Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi.”, maggio 2019, qui disponibile: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38633&dpath=document&dfile=21052019095149.pdf&content=Referendum%2Bpropositivo%2Be%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%3A%2Balla%2Bricerca%2Bdi%2Buna%2Bsintesi%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

[3] La novella facilita il ricorso al referendum abrogativo la cui validità, a norma del vigente art. 75 Cost., è condizionata al voto, validamente espresso, di almeno la metà degli aventi diritto.

[4] Recante “Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale”.

[5] Disciplinante le condizioni di ammissibilità del referendum propositivo.

[6] Per l’approfondimento della materia in chiave comparatistica si rimanda al dossier curato dal servizio studi della Camera dei Deputati del 16/01/2019, qui disponibile: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0168a.pdf?_1559667316355

Si raccomanda al lettore prudenza nel valutare positivamente una riforma domestica solo per essersi messa al passo con le esperienze costituzionali di altri paesi europei. Il successo di un istituto va strettamente considerato in relazione al contesto in cui opera. A titolo di esempio, si consideri l’assetto elvetico del tutto estraneo al rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo nonché allo scioglimento anticipato delle Camere i quali, contrariamente, connotano la forma di governo italiana.

[7] L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 211/2011 sul quale, attualmente, pende una proposta di modifica, formulata il 13/09/2017 dalla Commissione europea, finalizzata a “rendere l’ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori ed i sostenitori nonché a realizzare pienamente il potenziale dell’ICE come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione, anche dei giovani, a livello europeo, ed avvicinare l’UE ai suoi cittadini”.

[8] Se si volesse adesso ipotizzare, grosso modo, il tempo necessario per il completamento dell’iter, può ragionevolmente dirsi che si potrebbe giungere all’eventuale referendum popolare senz’altro dopo più di due anni, e, probabilmente, si dovrebbe attendere almeno tre anni per conoscere l’esito della consultazione.

  1. M. Salerno, “ L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_15_Salerno.pdf

[9] Il giudizio non è insindacabile. Qualora non soddisfatto dell’esito, il Comitato promotore potrà sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

[10] E, conseguentemente, a seguito della valutazione delle modifiche apportate dalle Camere quali sostanziali o meramente formali.

[11] N. Bobbio, “Quali alternative alla democrazia rappresentativa?” in “Quale socialismo? Discussione di un’alternativa”, Torino, Einaudi, 1976 nonché pubblicato nella rivista “Mondoperaio”, dicembre 2018, qui disponibile: https://www.mondoperaio.net/wp-content/uploads/2018/12/mondoperaio-12-2018-5.pdf

[12] Che si pone in evidente antitesi con il tentativo di riforma organica della Costituzione -parte II ed altrettanto rilevanti titoli-  di cui abbiamo sancito il fallimento il 4 dicembre del 2016.

[13] “Nel caso in cui l’oggetto del referendum costituzionale fosse rappresentato da un contenuto ampio e diversificato, verrebbe coartata l’espressione del voto popolare, contravvenendo a quei criteri di omogeneità e matrice razionalmente unitaria individuati dalla Corte costituzionale in relazione ai referendum abrogativi. L’estensibilità al referendum costituzionale dei medesimi criteri individuati dal giudice costituzionale, a partire dalla celebre sentenza n. 16 del 1978, riposa sulla assimilabilità delle due consultazioni popolari la quale, tuttavia, in dottrina non risulta pacificamente ammessa.” G. Fontana, “Il referendum costituzionale”, 2016, qui disponibile: file:///C:/Users/Utente/Downloads/339-671-1-SM%20(1).pdf

L’eventuale frazionamento del quesito referendario rappresenta soluzione insufficiente giacché:

  • non solo a norma dell’art. 4 della legge n. 352 del 1970 “la richiesta di referendum di cui all’art. 138 della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare”;
  • ma anche, e soprattutto, potrebbe generare una riforma costituzionale del tutto sbilanciata ed incoerente rispetto a quella approvata dalle assemblee parlamentari, producendo, peraltro, come pericoloso effetto collaterale, esaltazione oltre misura del ruolo riformatore del corpo elettorale il quale, esprimendosi a maggioranza, ma in difetto del quorum di partecipazione, snaturerebbe il principio di rigidità costituzionale e la natura pattizia della Costituzione.

Non a caso, la revisione costituzionale, quale proposta che, ai fini dell’approvazione, richiede una procedura o maggioranza speciale, non è sottoponibile a referendum propositivo.

[14] Da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. La riduzione troverà applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all’entrata in vigore della legge costituzionale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni decorrenti sempre dalla data di entrata in vigore.

Il provvedimento è attualmente presso il Senato per la seconda deliberazione.

[15] La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un emendamento volto ad abolire il CNEL e non soltanto ad abrogare l’articolo 99 della Costituzione. Tale organo verrebbe, così, oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale.

[16] La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018  -qui disponibile: dedica uno specifico paragrafo al programma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare con l’obiettivo del “miglioramento della qualità delle decisioni”, da realizzare attraverso due direttrici ovverosia l’ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica ed il potenziamento dell’efficacia dell’attività del Parlamento.

Il programma, nel dettaglio, prevede quattro linee di intervento:

  • il potenziamento degli istituti di democrazia diretta, riconoscendo maggiori responsabilità decisionali ai cittadini, in particolare attraverso:
  • il rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare (con l’introduzione del referendum propositivo);
  • l’eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo;
  • la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme;
  • la riduzione del numero dei parlamentari;
  • la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
  • l’introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

[17] Per un approfondimento della materia, si rinvia alla documentazione a cura del Centro Studi di Camera e Senato qui disponibile: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104705.pdf

[18] P. Carnevale, “A proposito del disegno di legge costituzionale AS n. 1089, in tema di revisione degli artt. 71 e 75 della Costituzione. Prime considerazioni.”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_12_Carnevale.pdf.

[19] M. Luciani, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf

[20] V. nota 13.

[21] E. Cheli, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_11_Cheli.pdf

[22] Proposta di Legge Costituzionale n. 1173, qui disponibile: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1173.18PDL0028960.pdf

[23] Desunta dall’ideologia istituzionale delle forze costituenti la maggioranza parlamentare orientata verso il progressivo superamento della democrazia rappresentativa in favore di un modello di democrazia diretta fondato su nuove forme di decisione politica connesse all’uso della rete. E. Cheli, op. cit.

[24] M. Belletti, “I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum.”, maggio 2019, qui disponibile: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38634&dpath=document&dfile=21052019095332.pdf&content=I%2Brischi%2Bdi%2Bsbilanciamento%2Be%2Bdi%2Bcontrapposizione%2Btra%2Bdemocrazia%2Bpartecipativa%2Be%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

[25] “Ciascun partito politico, mirando al conseguimento dell’interesse generale attraverso una visione di parte, dovrebbe consentire, nel confronto reciproco, la suddetta mediazione nelle sedi istituzionali deputate e quindi, in particolare, a livello statale, in Parlamento (così come, agli altri livelli di governo, nelle rispettive assemblee rappresentative). Certamente, la crisi che da quasi trent’anni attraversa i partiti politici ha progressivamente indebolito questa loro funzione, senza che, ad oggi, siano stati trovati efficaci rimedi.”

  1. Pertici, “L’iniziativa popolare indiretta: uno strumento utile per l’integrazione tra democrazia diretta e rappresentativa in una proposta da migliorare”, aprile 2019, qui disponibile: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_19_Pertici.pdf

[26] M. Volpi, “Senato della Repubblica: audizione di fronte alla I commissione (affari costituzionali) sulla proposta di legge costituzionale A.S. n. 1089 recante disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, aprile 2019, qui disponibile: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/491/Prof._Volpi.pdf

[27] C. Cost. sent. n. 1/2014.

[28] G. M. Salerno, op. cit.

[29] F. S. Marini, “Audizione alla prima commissione del Senato, 13 marzo 2019, DDL. Costituzionale n. 1089 (in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum)”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/427/audizione_riforma_costituzionale_01_2_.pdf

[30] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 1967.

[31] M. Luciani, op. cit., la questione del numero massimo delle proposte di iniziativa popolare è troppo delicata da poter essere affrontata nella disciplina attuativa.

[32] M. Belletti, op.cit.  Contrariamente A. Morrone, “Sulla proposta di legge costituzionale A.S. n. 1089 recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, marzo 2019, qui disponibile: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/375/prof._Morrone.pdf, il numero massimo delle proposte dovrebbe essere fissato a 5 per legislatura.

  1. Luciani, op. cit., la questione del numero massimo delle proposte di iniziativa popolare è troppo delicata da poter essere affrontata nella disciplina attuativa.

[33] Il potere di iniziativa legislativa venne discusso in sede di II sottocommissione nella seduta del 21 gennaio 1947. Mortati propose tre tipologie referendarie:

  • quello di iniziativa governativa poteva riguardare la sospensione di una legge già approvata o dar seguito ad un disegno di legge respinto dal Parlamento;
  • il referendum di iniziativa popolare poteva assumere carattere sospensivo, abrogativo e ovviamente propositivo (v. nota n. 2);
  • Quelli regionali.
  1. Palici di Suni, “Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera sulle proposte di legge costituzionali C. 726 Ceccanti e C. 1173 D’Uva, di modifica dell’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa popolare.”, dicembre 2018, qui disponibile: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/507/NOTA_PROF.SSA_PALICI_DI_SUNI.pdf

[34] C. Mortati, op. cit.

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