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Spoils system: il parere del Consiglio di Stato n. 1979/2022

A cura di Catello D’Auria

Nota a parere consultivo n. 1979 del 15 dicembre 2022

SOMMARIO: 1. Lo spoils system nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale – 2. Parere consultivo n. 1979 del 15 dicembre 2022 sul termine entro cui può essere conferito l’incarico alla cd. dirigenza fiduciaria – 3. Conclusione

Di recente il Consiglio di Stato, con il parere n. 1979 del 15 dicembre 2022, è tornato a pronunciarsi in materia di spoils system, esprimendosi sul termine entro cui può essere conferito l’incarico alla c.d. dirigenza fiduciaria. In particolare, la I sezione dei giudici di Palazzo Spada, interrogata in sede consultiva, ha specificato il modo in cui va intrepretato l’art. 19, comma 8 del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che “Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 (incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

La rilevanza di questa pronuncia discende dall’importanza che l’istituto dello spoils system riveste nell’attuale disciplina della dirigenza pubblica italiana, caratterizzata dalla costante ricerca di un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di fiduciareità e imparzialità.

Infatti, le vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato il sistema delle spoglie sono emblematiche delle difficoltà di attuare l’ambiziosa riforma della dirigenza pubblica che, avviata negli anni Novanta del secolo scorso, è tutt’ora, per certi aspetti, ancora in corso.

  1. Lo spoils system nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale

Con il termine spoils system (letteralmente “sistema delle spoglie o del bottino”) si intende il meccanismo di sostituzione automatica o semi-automatica degli organi dirigenziali di vertice dell’amministrazione in occasione del subentro di un nuovo esecutivo, in modo da consentire al legislatore di mantenere il legame fiduciario con coloro che sono chiamati a dare attuazione alle scelte compiute dagli organi politici[1].

L’espressione spoils system risale a un discorso del senatore statunitense W.L. Marcy, fidato sostenitore del presidente Andrew Jackson, durante il quale pronunciò la frase “to the victors belong the spoils” (le spoglie appartengono ai vincitori), da intendersi nel senso che il vincitore delle elezioni sostituiva, in toto, le strutture amministrative con i propri fedelissimi[2].

Al fine di comprendere la pronuncia in commento è necessario ripercorrere, seguendo il percorso logico contenuto nel parere, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto dello spoils system.

Il punto di partenza di qualsiasi riflessione che riguardi il sistema delle spoglie non può che essere il principio di separazione tra politica e amministrazione, valore cardine dell’intera disciplina della dirigenza pubblica, in ragione del suo peculiare ruolo di congiunzione tra gli organi politici e quelli amministrativi.

Tale principio è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dall’art. 51 della legge n. 142/1990, con riferimento alle autonomie locali, per poi essere esteso alle amministrazioni dello Stato dal d.lgs. n. 29/1993. Esso deve essere inteso nel senso che al ministro spetta solo il potere di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa mentre alla dirigenza spetta l’attività di gestione amministrativa, con tutto quanto ne segue in termini di responsabilità[3].

Il sistema delle spoglie è stato introdotto per la prima volta in Italia con l’art. 13 d.lgs. n. 80/1998[4] con cui si prevedeva che gli incarichi apicali (incarichi di segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica) potevano essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi per i quali non si fosse provveduto espressamente si intendevano confermati fino alla loro naturale scadenza[5].

Si tratta di una forma “blanda” di spoils system che si differenzia da quello di matrice statunitense per un elemento fondamentale: mentre negli Usa l’applicazione dell’istituto comportava il licenziamento del funzionario coinvolto, in Italia, al contrario, l’applicazione dello spoils system non determina la cessazione dell’impiego ma soltanto la perdita dell’incarico ricoperto e la sostituzione con un altro[6]. Ciò appare pienamente coerente con la scissione tra rapporto di servizio e rapporto di impiego che caratterizza lo status del dirigente pubblico.

La ratio di tale intervento normativo si ricollega ai profondi cambiamenti politici di quegli anni, caratterizzati dall’avvento di un sistema elettorale maggioritario, in cui ad una maggiore responsabilità politica del Governo si connette la possibilità di disporre di adeguati poteri per assicurare la realizzazione degli obiettivi attribuiti all’amministrazione. Tra questi vi rientra, appunto, la possibilità di scegliere le figure amministrative di vertice, come ad esempio i segretari generali, i capi di dipartimento  o altre figure di carattere apicale [7].

Successivamente,[8] la legge n. 145/2002 ha esteso in maniera generalizzata il sistema delle spoglie, introdotto restrittivamente pochi anni prima, articolandolo addirittura in due forme diverse.

Una prima ipotesi di spoils system, definito “a regime”,  riguardava gli incarichi c.d. apicali di cui al comma 3 dell’art. 19 cit.,  che cessavano automaticamente decorsi novanta giorni dal voto di fiducia ottenuto dal Governo subentrante[9].

La seconda ipotesi di spoils system, c.d. una tantum, prevedeva la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale e di quelli di direttore generale di enti pubblici vigilati dallo Stato al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale, invece, si poteva procedere all’attribuzione di un nuovo incarico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, decorsi inutilmente i quali si intende confermato l’incarico precedente[10].

L’istituto dello spoils system ha subito un’ulteriore modifica ad opera del decreto legge n. 262/2006 come convertito dalla legge n. 286/2006, che ne ha ampliato notevolmente la sfera di azione, prevedendone l’applicazione anche ad altre figure apicali, segnatamente ai direttori delle Agenzie, incluse quelle fiscali (di cui all’oggetto del presente parere).

Sin da subito, il sistema delle spoglie è stato accusato di aver determinato un vulnus al principio di separazione tra politica e amministrazione, perché i dirigenti, lungi dall’essere indipendenti e autonomi, sono stati esposti ai continui condizionamenti degli organi politici, a cui dovevano essere fedeli e asserviti al fine di ottenere la riconferma dell’incarico.

Tali considerazioni critiche appaiono ancora più pregnanti con riferimento alle ipotesi di spoils system una tantum, successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime, che determinavano una pericolosa interferenza degli organi politici nella gestione amministrativa. Infatti, i vertici politici avrebbero potuto quasi arbitrariamente utilizzare lo stesso metodo per rimuovere dirigenti non graditi, in totale disprezzo delle garanzie fondamentali del giusto procedimento e del controllo giurisdizionale, con effetti distorsivi sui principi di imparzialità e buon andamento[11].

Per tale motivo, questo istituto è stato oggetto di un’attenta indagine da parte della Corte Costituzionale la quale, negli anni, è stata chiamata più volte a pronunciarsi circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale e in particolar modo con i principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost[12].

In un primo momento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2006, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale relative a tre leggi della regione Calabria che prevedevano un meccanismo di cessazione automatica di tutti gli incarichi dirigenziali. Secondo la Consulta, tale sistema, poiché limitato ai solo dirigenti apicali, non determinava una lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost. Al contrario, valorizzando la natura fiduciaria di tali incarichi, attribuiti “intuitu personae”, la regola della decadenza automatica mirava proprio a rafforzare la coesione tra l’organo politico regionale e gli organi di vertice dell’apparato burocratico, in modo da consentire il buon andamento dell’attività amministrativa dell’ente[13].

Le incertezze legate a questa decisione hanno indotto la Corte Costituzionale a un revirement che si è avuto con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007. In queste sentenze, la Consulta, partendo dal principio di separazione tra politica e amministrazione, valore cardine della disciplina della dirigenza pubblica, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ipotesi di spoils system una tantum di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. Infatti, l’interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, in mancanza di adeguate garanzie procedimentali, si traduce in una violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa, che è strettamente correlato a quello di buon andamento e imparzialità, in tutte le sue forme sintomatiche: efficienza, efficacia ed economicità.

L’impostazione inaugurata con le citate pronunce è stata progressivamente ampliata nelle successive sentenze della Corte Costituzionale, che, prendendo in considerazione le varie tipologie di incarichi dirigenziali che possono essere conferiti ex art. 19 del d.lgs. n. 165/200, hanno permesso di tracciare una linea di confine oltre la quale lo spoils system è illegittimo.

In particolare, con le sentenze nn. 161/2008 e 81/2010, la Corte Costituzionale riprende e amplia le considerazioni già formulate in passato, dichiarando l’illegittimità costituzionale dello spoils system anche nel caso di incarichi dirigenziali conferiti rispettivamente a soggetti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 t.u.p.i.[14], ovvero a soggetti esterni ai ruoli dell’amministrazione[15]. Infatti, la disciplina degli incarichi dirigenziali, seppur preveda diverse modalità di conferimento in base all’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, deve essere interpretata in modo unitario, essendo retta dagli stessi principi, in particolar modo da quello di distinzione tra politica e amministrazione. Pertanto, la cessazione anticipata dell’incarico può essere giustificata soltanto da una accertata responsabilità dirigenziale, che presuppone preventiva fase di valutazione dell’operato del dirigente, nel rispetto del contraddittorio[16].

Di segno opposto è la sentenza n. 304/2010, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’istituto dello spoils system se applicato al personale, anche dirigenziale, degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, in virtù del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo. La ratio di tale decisione è che la separazione delle funzioni, necessaria per assicurare il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, deve essere assicurata esclusivamente tra l’attività svolta dai ministri, con il supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva.

L’importanza di questa decisione, nonostante alcune piccole perplessità[17], è indiscussa perché individua, com’era auspicato da tempo, il discrimine tra l’illegittimità e la legittimità dello spoils system nelle funzioni effettivamente svolte dai dirigenti pubblici e non nella loro posizione nell’organizzazione amministrativa.

La soluzione[18] per cui lo spoils system è legittimo se riferito a incarichi dirigenziali di natura fiduciaria, come tali conferiti intuitu personae e non comportanti l’esercizio di compiti di gestione, cioè di funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico e non di collaborazione alla definizione dello stesso, è stata poi recepita dall’art. 40 d.lgs. n. 150/2009. Quest’ultimo, ponendo fine alle tormentate vicende che hanno riguardato questo istituto, ha riscritto l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 prevedendo che la cessazione automatica, decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, si applichi soli agli incarichi dirigenziali c.d. “apicali”, di cui al comma 3.

  1. Parere consultivo n. 1979 del 15 dicembre 2022 sul termine entro cui può essere conferito l’incarico alla cd. dirigenza fiduciaria

Il parere consultivo n. 1979 del 15 dicembre 2022 si occupa di fornire una risposta ad una questione posta dal Ministero dell’economia e delle finanze, sull’interpretazione da fornire all’art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui stabilisce che “gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo”.

In particolare, l’interrogativo, che si poneva con estrema urgenza[19], era se, nell’attuale formulazione, risultante dalle modifiche legislative e giurisprudenziali summenzionate, “l’Autorità di Governo, che non intenda rinnovare nell’incarico di vertice la persona che lo deteneva prima del voto di fiducia, debba necessariamente attendere lo spirare del termine dei novanta giorni, conseguendo per effetto legale la vacanza del posto di vertice e solo dopo avviare l’iter procedurale necessario per l’attribuzione dell’incarico su quel posto ad altra persona, diversa da quella il cui incarico è nel frattempo in tal modo cessato” o se, invece, come il Ministero ritiene, “il procedimento di attribuzione dell’incarico a persona diversa possa prendere avvio durante il decorso dei novanta giorni e anche molto prima dello spirare del novantesimo giorno”[20].

L’iter logico-argomentativo seguito dal Consiglio di Stato, al fine di giungere alla soluzione di questa questione molto attuale, ha preso le mosse dal principio di separazione tra politica e amministrazione, passando per l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale dello spoils system, nei termini anzidetti, fino a giungere all’analisi della dirigenza c.d. fiduciaria.

Quest’ultima, contrapposta alla dirigenza c.d. professionale cui spettano compiti propriamente gestionali, è caratterizzata per la natura fiduciaria degli incarichi, attribuiti intuitu personae, sulla base di valutazioni personali di consentaneità con l’indirizzo politico. Ciò non solo giustifica deroghe in termini di conferimento e revoca degli incarichi, ma determina la legittimità del meccanismo di cessazione automatica e anticipata degli stessi, pur in assenza di una valutazione negativa dei risultati conseguiti e di un previo contraddittorio.

Infatti, come precisato dalla Corte costituzionale, con riferimento a siffatti incarichi, lo spoils system è funzionale al perseguimento del principio di continuità e di buon andamento della pubblica amministrazione, in ragione della necessità di assicurare la coesione tra vertici amministrativi e politici, in modo da garantire l’attuazione delle politiche e degli obiettivi prefissati.

Dunque, ciò premesso, “la cessazione automatica dell’incarico, decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo, non deve essere inteso nel senso di impedire, in quanto funzionale al fondamento fiduciario del rapporto, la libera recedibilità dallo stesso, anche prima di tale termine”[21].

Infatti, dalla circostanza per cui gli incarichi dei dirigenti apicali hanno natura fiduciaria, discende che già dal momento dell’insediamento del nuovo esecutivo, tale vincolo viene meno, legittimando perciò il potere dell’organo politico di recedere dal rapporto anche prima del decorso del termine di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

D’altronde, se la ratio dello spoils system, limitatamente alla dirigenza fiduciaria, è di garantire la coesione e il coordinamento fra l’indirizzo politico e l’apparto amministrativo, appare sostanzialmente irragionevole imporre che il nuovo Governo sia vincolato alle scelte compiute dal precedente esecutivo, sino a che non sia decorso il termine di novanta giorni dal voto di fiducia.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, l’attuale formulazione dell’art. 19, comma 8, del d.lgs n. 165/2001 esclude da un lato, “l’imposizione di uno spatium deliberandi sino ai novanta giorni successivi al voto di fiducia sul Governo”; dall’altro, “il riconoscimento di una posizione giuridica tutelata, ad esempio un affidamento, alla conservazione della posizione per i novanta giorni successivi al voto di fiducia, in capo ai titolati di posizioni soggette a spoils system[22]. Infatti, questi ultimi, in ragione della natura fiduciaria dell’incarico loro conferito, sono consapevoli che la durata dello stesso dipende dalla vita dell’esecutivo, slegato com’è da tempi definiti o in qualsiasi modo predeterminabili.

In sostanza, coerentemente con le modifiche normative apportate dalla legge n. 145/2002 e con la giurisprudenza costituzionale circa l’estensione soggettiva dell’istituto, lo spoils system deve essere inteso quale cessazione automatica ex lege degli incarichi dirigenziali apicali, decorso il termine massimo dei novanta giorni dal voto di fiducia al Governo.

Tale strumento garantisce la certezza, pure sotto il profilo temporale, dell’agire degli organi di governo anche con riferimento all’attribuzione degli incarichi dirigenziali funzionali alla definizione prima, e attuazione poi dell’indirizzo politico. Beninteso, è possibile confermare l’incarico al medesimo dirigente, attraverso un atto espresso di rinnovo, e non più di un atto tacito di conferma, come consentiva l’originaria formulazione della norma, essendo questa la principale novità introdotta dalla legge n. 145/2002.

  1. Conclusioni

In conclusione, il parere consultivo n. 1979/2022 del Consiglio di Stato, di cui si è cercato di fornire una sintetica ricostruzione, appare di straordinaria importanza, perché ha rappresentato un ulteriore tassello del travagliato rapporto tra l’istituto dello spoils system e i dirigenti pubblici. Tralasciando considerazioni circa la non del tutto convincente attenuazione del metodo meritocratico che, in adesione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., dovrebbe garantire la selezione dei soggetti “migliori” da inserire nei ruoli dell’amministrazione, lo spoils system, se contenuto entro i limiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale, è funzionale alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, limitatamente ai dirigenti apicali scelti sulla base di valutazioni personali, il sistema delle spoglie garantisce la necessaria coesione tra i vertici politici e quelli amministrativi, in modo da assicurare l’attuazione degli indirizzi programmatici.

 Pertanto, appare condivisibile la soluzione a cui è giunto il Consiglio di Stato, poiché la possibilità riconosciuta al nuovo Governo di sostituire i dirigenti apicali anche prima del decorso del termine di novanta giorni dal voto di fiducia, è coerente con la ratio dell’istituto dello spoils system.

Si tratta di una decisione ancor più convincente se si considera l’attuale contesto storico-sociale in cui, anche grazie ai fondi del PNRR, si sta assistendo a una nuova fase di cambiamento della pubblica amministrazione, in cui diventa indispensabile l’esistenza di un collegamento tra gli organi politici e quelli amministrativi. Tuttavia, permane il rischio non del tutto trascurabile di una forzatura del meccanismo verso un eccesso di fiduciareità, posto che gli organi politici, nelle more di sistema un vago e impreciso, potrebbero circondarsi di un apparato amministrativo, selezionato più che per merito, per affinità politiche, così da essere “fedele”.

[1] F. Caringella, (2022). Manuale ragionato di diritto amministrativo, Dike, Roma, pag. 649 e ss.

[2] M. Clarich (2022). Manuale di diritto amministrativo. ilMulino, Bologna, pag. 402 e ss..

[3]In realtà, piuttosto che di separazione è preferibile parlare di distinzione tra politica e amministrazione, poiché il termine separazione rimanda all’idea di una cesura netta tra i compiti della politica e quelli dell’amministrazione, che, di fatto, è impossibile da realizzare, poiché sussiste un necessario e ineludibile legame, giuridico e non, tra le due sfere di competenze. Infatti, la distinzione tra indirizzo e gestione non individua due diverse “funzioni” (di “governo” e “amministrativa”), ma due diverse tipologie di attività (competenze) di esercizio delle medesime funzioni. Vedi: S. Parisi, (2010). La natura del principio di distinzione tra politica e amministrazione e il suo complicato inveramento nella forma di governo locale. Le Regioni, fasc. 6. pagg. 1265-1298; F. Merloni, (2009). Organizzazione amministrativa e garanzie dell’imparzialità. Funzioni amministrative e funzionari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Diritto pubblico, vol.15, fasc.1, pagg. 57-100.

[4]G. Mazzotta, (2012). Cronaca di giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system. Rivista AIC, n.3; S. Neri, (2020). La politica dell’amministrazione. Problemi e prospettive dello spoils system italiano. Rivista italiana di public management, vol. 3, n.1, pagg. 92-117.

[5] Art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 29/1993 così come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 80/1998

[6] P. Patanè, (2006). Spoils system. Schedario/Lessico oggi, tratto da www.aggiornamentisociali.it, n.3, pagg. 261-264.

[7] G. Mazzotta, op. cit.

[8] S. Neri, op. cit; G. Mazzotta, op. cit.

[9] Art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i) della legge n. 145/2002. Si noti come la nuova impostazione sia completamente ribaltata rispetto a quella originaria: infatti, la regola è ora la decadenza automatica piuttosto che la conferma tacita in mancanza di un provvedimento espresso.

[10] Art. 3, comma 7, legge n. 145/2002

[11] G. MAZZOTTA, op. cit.

[12] La giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system, data la rilevanza dell’argomento è stata oggetto di ampia riflessione in dottrina. Si veda tra gli altri: S. Battini, (2006). In morte del principio di distinzione fra politica e amministrazione: la Corte preferisce lo spoils system. Giornale di diritto amministrativo, n. 8, pagg. 911-916; D. Castrovinci, (2011). Dirigenza pubblica e spoils system: giurisprudenza della corte costituzionale, decreto Brunetta e disposizioni integrative. Il diritto del mercato del lavoro, n.3, pagg. 573-617; F. Merloni, (2007). Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione. Commento alle sentenze n. 103 e 104 del 2007. Le Regioni, n. 5, pagg. 836-848; G. Ronconi, (2008). Lo spoil system visto dalla Corte Costituzionale: il rapporto tra politica e amministrazione. Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 20 maggio 2008, n.161, tratto da www.filodiritto.it; L. Fiorillo, (2010). Incarichi di funzione dirigenziale e spoils system: la Corte costituzionale definisce il quadro di operatività dell’istituto, nota a Corte Cost. 5 marzo 2010, n. 81. Giurisprudenza costituzionale, n. 3, pag.2693 e ss.; G. D’Auria, (2011). Spoils system a tappeto per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei ministri (e ultime nuove sulla dirigenza pubblica). Foro.it, pagg. 707-710

[13] In senso critico è stato osservato che la sentenza sembra trascurare che la ratio delle leggi regionali era quella di far cessare tutti gli incarichi dirigenziali e non solo quelli apicali, pertanto sarebbe stata preferibile una sentenza interpretativa di accoglimento che dichiarasse l’illegittimità delle disposizioni che prevedono lo spoils system nella parte in cui si applicano a tutti i dirigenti e non solo a quelli fiduciari. Inoltre, la sentenza non fornisce un criterio di tipo funzionale per distinguere la dirigenza apicale (rectius, fiduciaria) da quella professionale.

[14] Art. 19, comma 5bis d.lgs. n 165/2001

[15] Art 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

[16] Cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 103 e 104 del 2007; 390, 351 e 161 del 2008; n. 34 del 2010

[17] In dottrina è stato fatto notare come la Corte Costituzionale avrebbe potuto essere più precisa limitando lo spoils system a quelle figure che, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, collaborano effettivamente alla definizione dell’indirizzo politico-amministrativo, piuttosto che estenderlo indiscriminatamente a tutto il personale, come previsto dalla norma censurata. Infatti, all’interno di tali uffici solo alcuni addetti svolgono compiti di natura politica, mentre altri si occupano anche di attività non propriamente strumentale alle funzioni del Ministro. Perciò sarebbe stato opportuno differenziare il trattamento – in tema di spoils system –  in base alla natura “politica” dei compiti effettivamente svolti. G. D’Auria, op. cit.

[18] Il criterio funzionale elaborato dalla giurisprudenza costituzionale è stato ampiamente utilizzato in successive sentenze. Ad esempio, con la pronuncia n. 23/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale del meccanismo di spoils system applicato ai Segretari comunali, visto il carattere apicale e fiduciario della figura, nonché il complesso delle funzioni attribuite. Viceversa, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano la decadenza automatica degli incarichi di Comandante  e Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco (sentenza n. 52/2017); degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati di una serie di enti, pubblici o privati, controllati o partecipati dalla Regione (sentenza n. 269/2016); dell’incarico di direttore di enti regionali (sentenza n. 20/2016); dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali e del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (sentenza n. 34/2010); del direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere (sentenza n. 224/2010); dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali (sentenza n. 390/2008).

[19]Infatti, avendo l’attuale Governo acquisito la fiducia del Parlamento il 26 ottobre del 2022, il decorso del termine di novanta giorni si completerebbe nell’ultima settimana di gennaio. Sussiste, dunque, una certa incertezza sulla titolarità piena e effettiva delle posizioni apicali di vertice sia delle strutture dipartimentali del Ministero dell’economia e delle finanze sia delle Agenzie fiscali, a cui si applica lo spoils system per effetto dell’articolo 2, comma 160, d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006

[20] Premesso, Cons. Stato, parere n. 1979/2022.

[21] § 3, Cons. Stato, parere n. 1979/2022.

[22] § 3, Cons. Stato, parere n. 1979/2022.

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