Gli strumenti a tutela della legittima: la cautela sociniana
In materia di diritto successorio, tra gli strumenti a tutela diretta della legittima, l’art. 549 del Codice Civile impone al testatore il divieto di gravare con pesi e condizioni la quota spettante ai legittimari.
Tale regola, a salvaguardia del principio di intangibilità diretta della legittima, prevede che il legittimario non sia tenuto ad onorare i pesi e le condizioni che riducano il valore della sua quota di legittima, dovendo pertanto considerare questi come nulli e privi di effetti, senza il bisogno di esperire l’azione di riduzione[1].
Per pesi ed oneri la norma intende tutte quelle disposizioni capaci di incidere negativamente sulla quota dei legittimari ovvero in grado di compromettere la loro posizione giuridica rispetto alla quota medesima. Nella nozione di pesi devono essere considerati anche i legati, qualora questi siano a carico della legittima, ossia gravino direttamente sulla quota ereditaria; diversamente, se il legato lede la legittima perché il valore supera il limite della quota disponibile, il legittimario avrà a disposizione l’azione di riduzione per il reintegro dell’entità lesa.
Il principio della tutela dei legittimari subisce, tuttavia, alcune eccezioni. Una di queste è disciplinata dall’art. 550 c.c., rubricato come “Lascito eccedente la porzione disponibile” e che, in realtà, è la previsione di un istituto assai ben più risalente, meglio conosciuto come cautela sociniana e la cui paternità è da attribuirsi al professore universitario Mariano Socino (Siena 1482 – Bologna 1566)[2].
In concreto, la cautela sociniana disciplina le seguenti ipotesi:
- il testatore dispone in favore dell’erede legittimario beni in nuda proprietà, mentre in favore di terzi, legittimari o meno, il diritto di usufrutto oppure una rendita vitalizia il cui reddito eccede l’ammontare della porzione disponibile.
Es.: Caio lascia al figlio Tizio la nuda proprietà del suo intero patrimonio, mentre a favore del terzo Sempronio viene assegnato l’usufrutto.
In questa situazione, il legittimario (Tizio) ha la facoltà di scegliere tra il fare acquiescenza alle volontà testamentarie del de cuius (Caio) ovvero decidere di conseguire la piena proprietà della legittima su una quota dei beni, lasciando però al terzo (Sempronio) la nuda proprietà degli altri cespiti limitatamente alla parte disponibile. In quest’ultimo caso, è bene precisare che il terzo legatario usufruttuario, conseguendo la piena proprietà della parte disponibile abbandonata dal legittimario, a fronte del consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà, non acquista la qualità di erede (comma I°). Questo perché viene modificato l’oggetto del legato: da usufrutto universale a piena proprietà della quota disponibile per il terzo, ovvero da nuda proprietà dell’intero a piena proprietà di una sola quota per il legittimario.
Tale previsione ha inoltre posto delle difficoltà teoriche, poiché dal conseguimento della piena proprietà di una quota della massa ereditaria non discenderebbe la qualità di erede. Per ovviare a tale impasse, si è ritenuto necessario intendere l’abbandono della nuda proprietà della porzione disponibile come un particolare atto di cessioni di beni ereditari[3].
La norma attribuisce quindi un qualcosa in più di quanto la legge riservi al legittimario, ossia la nuda proprietà della quota disponibile; dall’altro, tuttavia, attribuisce anche qualcosa in meno, poiché grava di usufrutto una parte della porzione riservata.
Per valutare quindi l’eventuale lesione di legittima, occorre confrontare fra loro queste due poste, al quale scopo sarebbe necessario capitalizzare l’usufrutto in base alla durata probabile della vita dell’usufruttuario. Un’analisi oggettiva richiederebbe l’uso di dati statistici, ma la legge risolve la questione lasciando al legittimario la facoltà tra l’eseguire la disposizione oppure abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile conservando la piena proprietà della quota riservata[4].
- Il testatore, stavolta, assegna al legittimario il diritto di usufrutto, mentre dispone in favore di terzi la nuda proprietà per una parte eccedente la quota disponibile. Anche per questa fattispecie, il legislatore ha configurato per i legittimari un analogo potere di scelta (comma II°).
Il potere di scelta in capo al legittimario, qualificabile come diritto potestativo[5], non richiede particolari requisiti di forma, poiché questi può darvi corso anche per facta concludentia[6], ma in ogni caso entro il termine di prescrizione ordinario. Inoltre, la scelta può essere provata anche a mezzo testimoni o mediante presunzione[7].
In caso di pluralità di legittimari, sarà necessaria la volontà concorde di tutti affinché la disposizione testamentaria abbia esecuzione (comma III°).
Infine, stante la ratio legis sottesa alla cautio sociniana, le stesse norme sono valevoli anche nel caso in cui le disposizioni non siano state date con testamento, bensì con donazione (comma IV°).
[1] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, IV ed., p. 89.
[2] Altre eccezioni al principio di intangibilità della legittima le ritroviamo negli articoli successivi: art. 551 (legato in sostituzione di legittima) e art. 552 (donazioni e legati in conto di legittima).
[3] C. Massimo Bianca, Diritto Civile, II-2 Le successioni, V ed., p. 203.
[4] P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, II ed., p. 878.
[5] Trib. Napoli 17/04/1997.
[6] Cass. Civ., sez. II, 12/03/2012, n. 3894.
[7] Cass. Civ., sez. II, 18/01/1995, n. 511.
Federico nasce a Genova il 21/04/1988. Ottenuto il diploma di Liceo Classico presso il M.L. King, nel 2007 decide di iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, ove nel 2013 conseguirà la laurea a pieni voti discutendo una tesi in Storia del Diritto Romano.
Dall’anno successivo inizia la sua esperienza bancaria presso l’Ufficio Legale di primario Istituto di credito genovese ove lavora tuttora. Unitamente all’attività professionale, coltiva diversi interessi per le materie bancarie intraprendendo vari studi di settore, tra cui, fra tutti, un Master di Specializzazione in Legal Banking a Milano.
Negli anni si è specializzato nei pignoramenti presso terzi e nelle successioni. Inoltre, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, ha ottenuto le certificazioni abilitanti all’esercizio delle professioni di Consulente finanziario (esame OCF; Milano) e di Educatore finanziario.
Tra le sue passioni troviamo i cani, le moto d’epoca e la lettura.