lunedì, Marzo 18, 2024
Di Robusta Costituzione

Tra vita e morte: il problema delle armi negli Stati Uniti d’America

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso United States V. Cruikshank (1875): primo filone interpretativo – 3. Il caso District of Columbia v. Heller (2008): secondo filone interpretativo – 4. Il caso McDonald v. City of Chicago (2010): l’incorporazione

  1. Introduzione

20 aprile 1999, massacro della Columbine High School: Eric Harris e Dylan Klebold, due studenti della scuola, entrano armati nell’edificio e aprono il fuoco, uccidendo 12 studenti e un insegnante, per poi decidere di suicidarsi.

16 aprile 2007, massacro al Virginia Polytechnic Institute: Cho Seung-hui uccide 32 persone e, infine, si suicida.

14 dicembre 2012, massacro alla Sandy Hook Elementary School: Adam Lanza, di 20 anni, apre il fuoco all’interno della scuola elementare uccidendo 27 persone, di cui 20 bambini, per poi suicidarsi anch’egli prima dell’arrivo della polizia.

24 maggio 2022, massacro alla Robb Elementary School: Salvador Rolando Ramos, di 18 anni, uccide diciannove studenti e due insegnanti, venendo poi ucciso a sua volta dalle forze dell’ordine.

 

Le contraddizioni, si sa, sono fisiologiche rispetto alla complessità del nostro mondo, ma quella riguardante la normativa statunitense sulle armi è davvero peculiare: legata profondamente a vicende storiche, si tratta di un fenomeno giuridico che viene avvertito da noi europei come, quantomeno, strano se paragonato alle previsioni dei nostri ordinamenti giuridici.

Le stragi citate all’inizio altro non sono che una piccola parte di un lungo elenco, un elenco che ci costringe a interrogarci su come sia possibile che il diritto, nato per portare ordine, possa avere siffatti esiti letali. Per avviare una tale riflessione non si può non partire da un presupposto fondamentale, vale a dire che il diritto è un fenomeno prettamente umano, ontologico direbbero alcuni: è l’uomo a creare le leggi ed è l’uomo a interpretarle, plasmandole secondo i risultati che si vogliono raggiungere. La normativa statunitense, quindi, altro non è che il risultato di diverse cause storiche e antropologiche.

Tenendo a mente quanto detto poc’anzi, qui si tenterà, con ovvie esigenze di sintesi, di offrire una panoramica sull’evoluzione giuridica (e solo giuridica) delle vicende collegate al diritto di possedere armi in USA, tema che dal punto di vista costituzionale trova la sua massima espressione nel Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. A tal proposito, affinché si possa agevolmente capire quanto si dirà nel corso del presente articolo, è doveroso informare il lettore circa alcune importanti differenze dell’assetto statunitense rispetto al nostro ordinamento giuridico per quanto concerne la Corte Suprema: tutto ruota attorno alla composizione della Corte Suprema, fattore che ne influenza inevitabilmente anche il funzionamento.

In Italia la Corte Costituzionale è formata da quindici giudici che restano in carica nove anni, i quali sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative: il fatto che la scelta non sia riservata a un solo organo bensì a vari soggetti diversi, permette che la Corte non sia (almeno tendenzialmente) formata da giudici di un medesimo schieramento politico, arginando (sebbene ciò non sia possibile totalmente) il rischio di “decisioni politiche”.

In USA, invece, i giudici della Corte Suprema sono nove, rimangono in carica fino alla loro morte e vengono scelti tutti dal Presidente degli Stati Uniti con approvazione del Senato, che può solo confermare o respingere la proposta del Presidente. Sebbene tradizionalmente indipendentemente dal partito al governo, Democratico o Repubblicano, si sia garantita una presenza più o meno uguale di giudici repubblicani e democratici all’interno della Corte, non c’è alcuna garanzia formale affinché ciò avvenga, ben potendo accadere che un Presidente con la maggioranza in Senato scelga di nominare un giudice del proprio schieramento politico, nonostante questo possa provocare degli squilibri interni alla Corte[1].

Si comprende quanto tutto ciò sia pericoloso, dato che il ruolo principale della Corte è quello di accertare se un determinato provvedimento è conforme o meno alla Costituzione, e considerando che è possibile pervenire a diversi risultati a seconda dell’interpretazione adottata. Quest’ultima, talvolta, dipende dalle opinioni politiche, e c’è il rischio che non si scelga il procedimento ermeneutico reputato giuridicamente più corretto bensì quello che consente di ottenere un risultato coerente con le proprie posizioni. Per tali motivi, in caso di decisioni particolarmente delicate, è molto comune che la Corte Suprema adotti una sentenza a maggioranza e non all’unanimità, con la maggior parte dei giudici che esprime il proprio consenso e la minoranza degli stessi che, al contrario, manifesta il proprio dissenso.

 

  1. Il caso United States V. Cruikshank (1875): primo filone interpretativo

Quanto detto nel paragrafo precedente, si riflette anche sulla nostra analisi giuridica: quest’ultima, infatti, non può che concentrarsi sul Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e, nello specifico, sulla sua evoluzione nella giurisprudenza della Corte Suprema.

Il testo dell’articolo, se pur ci sono delle controversie in riferimento alla punteggiatura, è il seguente[2]: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”. Sul significato da attribuire a tale enunciato si potrebbero spendere fiumi di pagine ma, volendo sintetizzare, possiamo individuare due principali correnti interpretative[3]: da un lato ci sono coloro i quali ritengono che il Secondo Emendamento salvaguardi il diritto di portare armi esclusivamente nel contesto delle milizie ben regolamentate (dimensione collettiva), mentre dall’altro c’è chi  sostiene che il Secondo Emendamento riconosca a qualsiasi cittadino statunitense il diritto di possedere armi da fuoco, in modo tale da poter difendere la propria incolumità, anche al di fuori di milizie ben organizzate (dimensione individuale). Bisogna chiedersi, inoltre, se tale diritto, a prescindere dalla sua dimensione individuale o collettiva, possa essere poi impedito sia dal governo federale sia dagli Stati federati, solo dagli Stati federati oppure da nessuno dei due. Per ogni sentenza qui analizzata, quindi, si risponderà alle due seguenti domande: il Secondo Emendamento tutela il diritto collettivo o individuale di possedere armi? Tale diritto, da chi può essere impedito?

La prima volta in assoluto in cui fu richiesto l’intervento della Corte Suprema in riferimento alla possibile violazione del Secondo Emendamento, fu nel 1875: la sentenza in questione, United States v. Cruikshank[4], non riguarda solo il Secondo Emendamento e segue una delle pagine più buie della storia statunitense nell’ambito del razzismo, vale a dire il Massacro di Colfax. In questa sede, tuttavia, non sarebbe appropriato approfondire nella sua interezza la sentenza né i fatti che la precedono, interessandoci esclusivamente le considerazioni fatte dalla Corte Suprema con riferimento al Secondo Emendamento.

Nella sentenza si legge che “Il diritto di possedere armi non è concesso dalla Costituzione; né esso (cioè il diritto di possedere armi) dipende in alcun modo da questo strumento (cioè la Costituzione) per la sua esistenza”, e inoltre il Secondo Emendamento[…] non ha altro effetto che limitare i poteri del Governo Nazionale”. Cerchiamo di fare chiarezza.

Primo passaggio. Secondo la Corte, la Costituzione non riconosce in capo a ciascun cittadino statunitense il diritto individuale di possedere armi.

Secondo passaggio. Ciò non significa che il diritto individuale di possedere armi non esista: tale diritto semplicemente non dipende dalla Costituzione, cioè non è tutelato da essa, bensì esiste a prescindere da essa. In altri termini, il diritto di possedere armi esisterebbe anche se non esistesse il Secondo Emendamento: ogni cittadino statunitense ha il diritto di possedere armi anche al di fuori di milizie ben organizzate, ma non perché lo stabilisca il Secondo emendamento, bensì a prescindere da esso.

Terzo passaggio. Chiediamoci ora, dato che questo è il fulcro della questione: sarebbe legittima una legge di uno dei tanti Stati che compongono gli Stati Uniti d’America, oppure una legge federale (cioè adottata dal Congresso), la quale impedisca ai cittadini statunitensi di possedere armi? Secondo la sentenza qui analizzata, una legge del genere sarebbe costituzionalmente legittima. Il diritto individuale di possedere armi, infatti, non è tutelato dal Secondo emendamento bensì, come detto, prescinde da esso: non essendo tutelato dalla Costituzione, ben può accadere che il diritto in questione, pur esistendo, venga poi impedito da una legge federale o statale (es. lo Stato X stabilisce che nel proprio territorio è vietato possedere armi, mentre lo Stato Y non prevede alcunché e, quindi, il diritto sussiste).

Quarto passaggio. Se la Corte avesse sostenuto, invece, che il Secondo Emendamento tutela il diritto individuale di ciascun cittadino statunitense di possedere armi, saremmo giunti a ben diverse conclusioni. In siffatta ipotesi, infatti, dovremmo ritenere che una legge come quella ipotizzata poc’anzi non possa essere considerata come costituzionalmente legittima: essa violerebbe, infatti, un diritto (quello di possedere armi) che è riconosciuto e garantito dal Secondo Emendamento e, più in generale, dalla Costituzione e che, quindi, esiste grazie a essa e non a prescindere da essa, e una legge (statale o federale che sia) non potrebbe mai contraddire un diritto tutelato dalla Costituzione. In altri termini, in un’ipotesi del genere senza il Secondo Emendamento non esisterebbe il diritto individuale di possedere armi.

Quinto passaggio. Se però il Secondo Emendamento non riguarda il diritto individuale di possedere armi, allora cos’è che viene tutelato dallo stesso? Viene tutelata la dimensione collettiva (e non individuale) del diritto, connessa alle milizie: si stabilisce, cioè, che il Congresso non può impedire ai cittadini statunitensi di armarsi all’interno di milizie organizzate. Questa ricostruzione sembra la più corretta dal punto di vista storico: i vari Stati federati necessitavano di difendersi rispetto a possibili abusi del governo e dell’esercito federali, così il Secondo Emendamento vieta che a livello federale si impedisca la creazione di milizie statali[5] (oggi il termine milizia potrebbe essere letto come “esercito”). La restrizione del diritto individuale di possedere armi al di fuori di milizie, invece, rimaneva possibile a livello sia federale sia statale, non riguardando il Secondo Emendamento la dimensione individuale bensì solo quella collettiva.

Volendo riassumere al massimo, rispondiamo alle domande da cui siamo partiti. Il Secondo Emendamento tutela il diritto collettivo o individuale di possedere armi? Con la sentenza del 1875 si afferma che il Secondo Emendamento riconosce un diritto collettivo. Tale diritto, da chi può essere impedito? Esso non può essere impedito a livello federale bensì solo statale, mentre nella sua dimensione individuale tale diritto non esiste in connessione con il Secondo Emendamento bensì prescinde da esso e, di conseguenza, può essere impedito a livello sia federale sia statale e locale. Parafrasando: solo a livello statale (ma non federale) potevano porsi delle limitazioni al diritto di possedere armi all’interno di milizie ben organizzate, mentre a livello sia federale sia statale si poteva impedire di possedere armi al di fuori di milizie ben organizzate.

 

  1. Il caso District of Columbia v. Heller (2008): secondo filone interpretativo

Questioni relative al Secondo Emendamento, dopo la sentenza del 1875, sono state in realtà trattate varie volte dalla Corte Suprema, talvolta coerentemente con la prima decisione e talvolta no. Per esigenze di sintesi, tuttavia, è opportuno parlare della sentenza, anche abbastanza recente, che ha rivoluzionato l’opinione della Corte su questa questione: District of Columbia v. Heller[6], del 2008, adottata con una maggioranza di 5 giudici a 4.

Nel Distretto di Columbia era vigente, dal 1976, il Firearms Control Regulations Act[7], il quale proibiva ai residenti di possedere armi. Un’eccezione a tale divieto riguardava i poliziotti, fermo restando che all’interno della propria abitazione le armi dovevano comunque essere scariche, smontate o con il grilletto bloccato da un dispositivo di sicurezza: tutto questo è stato considerato un divieto all’uso di armi da fuoco per l’autodifesa in casa. Heller era un agente di polizia, il quale decise di fare richiesta per essere autorizzato al possesso di un’arma nella propria abitazione, così da tutelarsi in riferimento a eventuali attacchi di malviventi: tale autorizzazione, ovviamente, venne respinta dagli appositi uffici in quanto contrastava con il Firearms Control Regulations Act. La controversia, tuttavia, dopo una serie di ricorsi da parte di Heller, arrivò davanti alla Corte Suprema. La questione da dirimere era la seguente: il Firearms Control Regulations Act, il quale impediva il diritto individuale di possedere armi dei cittadini statunitensi, era in contrasto con il Secondo Emendamento oppure no?

La Corte Suprema decise che tale provvedimento era costituzionalmente illegittimo: il Secondo Emendamento, infatti, protegge il diritto individuale di possedere un’arma da fuoco e di usare quell’arma per scopi leciti, come l’autodifesa all’interno della propria casa. La prefatory clause, la quale fa riferimento alle milizie, secondo la Corte annuncia uno scopo ma non limita o amplia la portata della seconda parte, l’operative clause. A tal proposito, tuttavia, sono necessarie due precisazioni.

Per prima cosa, occorre specificare che nella sentenza a cui ci si sta riferendo, viene sancita l’illegittimità costituzionale di un divieto federale, e solo federale, rivolto ai cittadini statunitensi, anche non inclusi in milizie ben organizzate, di possedere armi. Il Distretto di Columbia, che coincide territorialmente e politicamente con la capitale statunitense Washington, infatti, è un federal enclave: non è compreso, cioè, in nessuno dei cinquanta Stati, e quindi il Firearms Control Regulations Act è stato considerato come normativa federale. Di conseguenza, non era stato chiarito se pure le normative statali o locali (oltre a quelle federali), anch’esse impeditive del diritto individuale di possedere armi, dovessero essere considerate come costituzionalmente illegittime oppure no.

La seconda precisazione, invece, fa riferimento all’ampiezza del Secondo Emendamento, opportunamente limitata dalla Corte. I giudici, infatti, chiarirono che il diritto di possedere armi non doveva essere considerato come illimitato, nel senso che non conferiva il diritto di possedere qualsiasi arma e in qualsiasi luogo e con riferimento a qualsiasi soggetto. Al contrario, sono state ritenute valide quelle limitazioni volte a impedire che particolari categorie di cittadini (es. criminali) potessero possedere armi, oppure a vietare il possesso di armi in determinati luoghi (es. scuole) e così via dicendo. Tuttavia, questo contribuì a creare un clima di incertezza, poiché la Corte non indicò dei limiti precisi entro cui circoscrivere il diritto, quindi non era chiaro fino a che punto le normative federali potessero spingersi nel restringere la portata del Secondo Emendamento.

Cerchiamo di rispondere nuovamente alle domande iniziali. Il Secondo Emendamento tutela il diritto collettivo o individuale di possedere armi? Con la sentenza del 2008 si afferma che il Secondo Emendamento riconosce un diritto individuale (e non più collettivo). Tale diritto, da chi può essere impedito? Esso non può essere impedito a livello federale (salvo restrizioni ragionevoli, la cui portata è però incerta) bensì solo statale. Parafrasando: solo a livello statale (ma non federale) si poteva impedire il diritto di possedere armi anche al di fuori di milizie ben organizzate (mentre in precedenza era possibile anche a livello federale).

Tutto ciò appare subito in contrasto con il caso United States V. Cruikshank, eppure la Corte Suprema affermò che non c’era alcun contrasto. Secondo l’interpretazione che ne veniva data, infatti, quando nel 1875 venne dichiarato che il Secondo Emendamento “[…] non ha altro effetto che limitare i poteri del Governo Nazionale”, ci si voleva in realtà riferire alla dimensione individuale, e non collettiva. In altri termini, ciò che nel 1875 si era voluto dire non era che a livello federale fosse vietato impedire ai cittadini statunitensi di armarsi all’interno di milizie ben organizzate (dimensione collettiva), bensì che fosse vietato impedirlo anche al di fuori di milizie (dimensione individuale). Questo si ricollega con quanto detto all’inizio, circa l’importanza dell’attività ermeneutica. Tale interpretazione, infatti, è stata duramente contestata, venendo da molti[8] vista come un travestimento formale per cedere alle pressioni di vari gruppi di interesse, fra cui la National Rifle Association[9], pronti a guadagnare da una liberalizzazione delle armi.

 

  1. Il caso McDonald v. City of Chicago (2010): l’incorporazione

La rotta già segnata nel 2008 dalla Corte Suprema, fu da quest’ultima proseguita nel 2010 con la sentenza relativa al caso McDonald v. City of Chicago[10]. Rispetto al 2008, in cui la normativa limitativa del diritto di possedere armi era federale, in questo caso essa faceva riferimento alla Municipalità di Chicago, quindi si trattava di un livello locale.

Otis McDonald, residente a Chicago di 76 anni, maturò la volontà di acquistare una pistola in modo da difendere se stesso, visto che nel quartiere nel quale abitava la criminalità era in costante aumento. Il problema era che a Chicago tutte le armi da fuoco dovevano essere registrate ma, al tempo stesso, tutte le registrazioni venivano rifiutate dal 1982, anno in cui venne approvata una normativa limitativa del diritto di possedere armi. A causa di questa normativa, quindi, McDonald non era nelle condizioni di possedere una pistola legalmente, motivo per cui, dopo una serie di ricorsi, la questione arrivò davanti alla Corte Suprema. Anche in questo caso dobbiamo partire col chiederci: la normativa adottata a Chicago, deve essere considerata come costituzionalmente legittima? Prima di rispondere, è necessario fare un passo indietro.

Il United States Bill of Rights comprende i primi dieci emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti d’America[11], quindi anche il Secondo Emendamento. Questi emendamenti furono approvati, dopo un lungo dibattito avvenuto intorno al 1788, per venire incontro alle obiezioni sollevate dagli antifederalisti: attraverso di essi, infatti, si aggiungono alla Costituzione delle garanzie specifiche in riferimento a libertà e diritti personali, con l’obiettivo di restringere il potere del governo federale. Risulta chiaro che, essendo tali emendamenti nati per limitare il governo federale a garanzia dei vari Stati federati, essi si applichino solo nei confronti del governo federale e non anche nei confronti dei vari Stati federati: nella sentenza United States V. Cruikshank, infatti, si affermò che il Secondo Emendamento “[…] non ha altro effetto che limitare i poteri del Governo Nazionale”, cioè la garanzia offerta dal Secondo Emendamento sul diritto di possedere armi, operava soltanto nei confronti del governo. La conseguenza, come già detto, era che solo al governo era vietato impedire il diritto di possedere armi all’interno di milizie ben organizzate, mentre ai singoli Stati federati questo era consentito: ovviamente il divieto atteneva alla dimensione collettiva, quindi non operava in relazione alla dimensione individuale (v. supra). Anche la sentenza District of Columbia v. Heller conferma quanto stiamo dicendo, poiché pur riconoscendo un diritto individuale di possedere armi e non collettivo, si affermava che il Secondo Emendamento vietava solo al governo federale di impedire tale diritto, ma non anche ai singoli Stati federati, non trovando applicazione nei loro confronti il Bill of Rights e, quindi, neppure il Secondo Emendamento (v. supra). Cioè in entrambi casi è stato sempre e solo il governo federale a essere coinvolto dal divieto, solo che con la sentenza del 1875 gli era vietato impedire di possedere armi all’interno di milizie ben organizzate, mentre dopo il 2008 gli era vietato impedire di possedere armi anche al di fuori di milizie ben organizzate: gli Stati federati, invece, non sono mai stati interessati dal divieto, non trovando applicazione nei loro confronti, lo si ripete ancora una volta, il Secondo Emendamento.

Col tempo, tuttavia, si è sviluppata la c.d. teoria dell’incorporazione[12], in virtù della quale parti del Bill of Rights vengono applicate anche nei confronti degli Stati federati. Per farlo, si utilizza la Due Process Clause, la quale si basa sul Quattordicesimo Emendamento, che recita: “[…] nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law[…][13]”. Ebbene, essendo il Quattordicesimo Emendamento applicabile anche nei confronti dei governi statali, è evidente che includendo determinati diritti del Bill of Rights all’interno di tale formulazione, si ottiene l’effetto di rendere opponibili anche tali diritti nei confronti degli Stati federati, e non più del solo governo federale.

Torniamo, ora, alla domanda iniziale. Nel 1875 si stabilì che il Secondo Emendamento faceva riferimento a un diritto collettivo di possedere armi, tutelandolo solo nei confronti del governo federale. Nel 2008, invece, si afferma che il Secondo Emendamento riconosce un diritto individuale di possedere armi, ma ancora una volta tale diritto è tutelato solo nei confronti del governo federale. Nel 2010, invece, si utilizzano la teoria dell’incorporazione e la Due Process Clause: il Secondo Emendamento, il quale ormai dopo il 2008 riconosce un diritto individuale di possedere armi, diviene così applicabile anche nei confronti delle normative statali e locali e nella sentenza, infatti, si legge che “The Fourteenth Amendment makes the Second Amendment right to keep and bear arms fully applicable to the States”. La conseguenza, nel caso analizzato, fu la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quanto previsto a Chicago. Sono state reputate lecite, invece, le restrizioni alla portata del Secondo Emendamento già consentite nella sentenza del 2008.

Rispondiamo, anche stavolta, alle due domande di partenza. Il Secondo Emendamento tutela il diritto collettivo o individuale di possedere armi? Con sentenza del 2010, si afferma che il Secondo Emendamento riconosce un diritto individuale, non portando su questo piano alcuna innovazione rispetto al 2008. Tale diritto, da chi può essere impedito? Il diritto individuale di possedere armi non può essere impedito neanche dalle normative statali e locali, oltre che da quelle federali (in entrambi i casi, salvo restrizioni ragionevoli, la cui portata è però incerta). Parafrasando: né a livello statale né a livello federale è oggi possibile impedire il diritto di possedere armi anche al di fuori di milizie ben organizzate (mentre in precedenza era possibile almeno a livello statale).

Sin da allora negli Stati Uniti si susseguono stragi, dibattiti e importanti studiosi continuano a scontrarsi su quale sia il reale significato del Secondo Emendamento. L’obiettivo di chi scrive non è quello di dare un giudizio politico sulla questione, non essendo questa la sede corretta, bensì solo spiegarne i principali passaggi giuridici. E tuttavia è difficile rimanere in silenzio davanti a decine di vite che ogni giorno vengono spezzate per sempre, e non ci si può non augurare che il diritto venga utilizzato per risolvere la situazione allarmante che si sta creando, anziché aggravarla. Come detto sin dall’inizio, questa è una di quelle storie che più di altre insegnano che il diritto non è sacro bensì umano, e come tale indissolubilmente connesso al fenomeno storico, che si manifesta non solo nella produzione legislativa ma anche nell’attività interpretativa svolta dagli attori giuridici. E secondo alcuni dovremmo solo accettare che esistono realtà molto diverse, in cui essere armati è reputato un diritto, cessando di guardare straniti a questa prospettiva. Eppure, osservando distanti una società tra vita e morte, l’indifferenza ci riesce difficile.

 

 

[1] In effetti, ciò è successo recentemente con il Presidente Trump, il quale ha nominato la giudice Amy Coney Barrett, nonostante ciò abbia portato la composizione della Corte a 6 repubblicani e 3 democratici, creando così un grave squilibrio

[2]Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi

[3] In tal senso, v. anche la Costituzione commentata resa disponibile dal Senato, disponibile qui: https://www.senate.gov/civics/resources/pdf/US_Constitution-Senate_Publication_103-21.pdf, p. 29

[4] La sentenza United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542 (1875), è disponibile qui: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/92/542/

[5] v. P. Insolera, Mass shootings, culture war e diritto individuale a detenere e portare armi negli U.S.A. Brevi riflessioni sul ruolo della Supreme Court, traendo spunto da un’invettiva del giudice Thomas, 2018, p. 292, consultabile qui: https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2018/10/10-Insolera.pdf

[6] La sentenza District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008), è disponibile qui: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/554/570/

[7] Il Firearms Control Regulations Act del 1975, è disponibile qui: https://code.dccouncil.us/us/dc/council/laws/docs/5-19.pdf

[8] v. Pietro Insolera, op. cit., p. 293

[9] Si tratta di un’organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco

[10] La sentenza McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 (2010), è disponibile qui: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/561/742/

[11] v. Luca Stroppiana, Stati Uniti, 2021, p. 56

[12] ivi, pp. 165-167

[13][…] né potrà alcuno Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge […]

Vito Antonio Lovero

Diplomato con lode all’I.I.S.S. Domenico Romanazzi, durante il periodo scolastico svolge un’intensa attività di rappresentanza studentesca, anche come Consigliere della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari, durante la quale si dedica principalmente all’organizzazione di attività di promozione della cittadinanza attiva ed è, inoltre, incaricato dell’interlocuzione studentesca con l’amministrazione comunale e metropolitana in materia di edilizia scolastica. Ora Studente di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, collabora con le associazioni studentesche nella promozione di metodologie didattiche peer-to-peer, organizzando incontri volti ad aiutare gli Studenti nell’elaborazione di un metodo di studio, nonché nella preparazione degli esami universitari. Nell’ambito dell’insegnamento di Storia del Diritto italiano ha approfondito il tema dell’integrazione europea, con riferimento anche alla Conferenza sul futuro dell’Europa, redigendo una tesina intitolata “Europa: vola solo chi osa farlo”. Da ultimo, è autore presso Ius in Itinere.

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