giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Truffa online e PostePay: quando e dove si consuma il reato?

truffaCresce di giorno in giorno il numero di click effettuati dagli utenti su pagine informative, blog e forum in cui si parla di truffe online. L’ultima “frontiera” dei reati contro il patrimonio sembra essere quella in cui dietro il profilo virtuale di onesti venditori su siti come Subito, Kijiji o il famosissimo Ebay, si nascondono abili truffatori in cerca di guadagno illegittimo. Il caso di “falsa promessa” della vendita di un bene (tramite il web) cui segua il pagamento del prezzo concordato da parte dell’acquirente tramite ricarica della carta prepagata PostePay, dopo il quale il bene non venga mai consegnato all’acquirente, è stato spesso portato nelle aule giudiziarie, sotto il nome di “truffa online”.

La giurisprudenza, infatti, si è occupata della questione circa la determinazione del momento e del luogo consumativi del reato in oggetto.

Posto che il reato di truffa trova il suo riferimento normativo nell’art. 640 c.p.[1] e che si verifica quando “il truffatore mette in vendita un bene o si offre di fornire un servizio allo scopo di ottenere il pagamento completo o anche solo parte di esso, per poi sparire senza, ovviamente, inviare il bene o fornire il servizio promesso”[2], in riferimento al luogo e al momento in cui si consuma il reato gli orientamenti della giurisprudenza sono stati vari:

-La Cass. pen., sez. I, 13/03/2015, n. 25230 per esempio, stabilisce che nel reato di truffa, quando il profitto si ottiene mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile come la PostePay, il momento di realizzazione della fattispecie è quello del versamento, infatti: “il tempo e il luogo della consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata […], sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”[3];

-Secondo un altro orientamento (Cass. pen. sez., II, 04/11/2014) al contrario, il reato della truffa realizzata tramite vendita e pagamento online si concretizza nel luogo in cui si dà la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa;

-In terzo luogo, se il pagamento avviene tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, “il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa”[4]; però, se non si può provare il luogo di riscossione, si applicano le regole sussidiarie ex art. 9 c.p.p. (Cass. pen. sez., II, 20/10/2016).

-Nei giorni scorsi, però, i giudici della Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. II, 24 gennaio 2018, n. 3329), in un caso simile, hanno preferito avallare la tesi del primo orientamento sopra descritto: il luogo di consumazione nelle truffe on line è quello ove la persona offesa effettua la ricarica. Secondo la seconda sezione della Cassazione, infatti, è necessario attribuire rilievo alla particolare modalità di pagamento utilizzata (PostePay), che permette un immediato ed irrevocabile arricchimento da parte del ricevente e, contestualmente, una deminutio patrimonii del soggetto passivo.[5]

I giudici, nella motivazione della sentenza, hanno ribadito il seguente principio di diritto: “nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima (Sez. 1, n. 25230 del 13/ 03/ 2015 – Migliorati, Rv. 263962). L’orientamento, apparentemente difforme, espresso in tema di truffa on fine da una precedente sentenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 7749 del 04/ 11/ 2014 – dep. 20/ 02/ 2015, Giannetta, Rv. 264696) deve invece intendersi riferito ai quei casi di truffa contrattuale commessa mediante strumenti telematici in cui le modalità del sistema di pagamento prescelto non presentano la caratteristica di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che invece caratterizzano le ricariche su “Postepay” e simili…”[6].

Chiariti i profili giurisprudenziali di questo tipo di reato, c’è una domanda che molti lettori si staranno facendo, alla quale si cercherà brevemente di rispondere:

Cosa fare nel caso in cui si è vittima di una truffa online?

Non resta che rivolgersi ai Carabinieri o alla Polizia in modo da presentare una denuncia e segnalare l’annuncio con un click sul relativo sito. Il bonifico bancario potrà essere immediatamente revocato presentando la denuncia in banca, mentre, purtroppo, in caso di pagamento tramite ricarica Postepay, il denaro non potrà essere restituito, quindi sarà meglio denunciare comunque l’accaduto e attrezzarsi per utilizzare in futuro altri mezzi di pagamento più sicuri.[7]

 

 

[1] “Chiunque, con artifizi o raggiriinducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”.

[2] https://www.iusinitinere.it/reati-informatici-le-truffe-online-459

[3] M.RIVERDITI. Manuale di diritto penale, (2017) Wolters Kluwer, Cedam, 1312. Del medesimo avviso anche Cass. pen. sez., II, 24/03/2017 n. 14730.

[4] Op. ult. cit.

[5] Tratto da www.giurisprudenzapenale.comTruffa on line: il reato si consuma nel luogo in cui viene effettuata la ricarica ad opera della persona offesa”, 25/01/2018.

[6] Cass. pen. sez. II, 24 gennaio 2018, n. 3329.

[7] Tratto da: http://www.carlomarchioro.it/web/come-tutelarsi-dalle-truffe-tramite-carta-postepay-e-simili/

Fonte immagine: www.pexels.com

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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