2 Risposte

  1. gaetato ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    io avrei una domanda. anche nel caso del “visto e piaciuto” se io vendo un bene e lo spedisco (tutto tramite un sito) ma l’acquirente in mala fede dichiara che il bene non è quello acquistato (il classico “mattone”) cosa succede in questi casi? dovrei richiedere che me lo rimandi indietro? e nel caso mi mandasse un oggetto different per confermare la sua tesi? chi ha l’onere della prova?
    Grazie

    • Paola Minopoli ha detto:

      Egr. Sig. Gaetano,
      nel caso da Lei prospettato più che di garanzia per i vizi della cosa, si tratterebbe di consegna di bene diverso (aliud pro alio) o, più nello specifico, in caso di lamentata consegna di “un mattone” si potrebbe delineare una fattispecie penalmente rilevante.
      Restando in ambito civilistico, l’acquirente che denuncia la consegna di un bene diverso, o di un bene che non abbia le caratteristiche essenziali promesse e che lo rendano non fruibile allo scopo cui è naturalmente destinato può agire per la risoluzione del contratto per inadempimento, nell’ordinario termine di prescrizione decennale. Resta a carico del venditore l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme a quella compravenduta; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere dell’acquirente dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
      Tutt’altro scenario si apre invece qualora il compratore dichiari in mala fede di aver ricevuto, a seguito di una vendita conclusa a distanza, un pacco vuoto o contenente un mattone. In tali casi come anticipato la strada da percorrere è diversa, con risvolti penalistici. Per una corretta valutazione necessitiamo però di ricevere maggiori elementi.

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