martedì, Aprile 30, 2024
Diritto e Impresa

Il contratto di edizione – quali limitazioni al diritto d’autore?

 

Le opere intellettuali e dell’ingegno, espressioni di diritti fondamentali quali la libera determinazione dell’individuo (art. 2 e 4 Cost.), la libertà di espressione (art. 21 Cost.), la libertà dell’arte e della scienza (art. 33 Cost), ricevono nel nostro ordinamento una tutela puntuale dettata dalle norme codicistiche e dalla legislazione speciale.
Il codice civile definisce quale oggetto del diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 2575 c.c.). Tale elencazione è riportata, ampliata e specificata dalla legge 633/1941 e ss. mm. sul diritto d’autore (artt.1-2).
Il diritto in parola si acquista al momento della creazione dell’opera e si compone del diritto morale d’autore e del diritto patrimoniale d’autore.

Il primo attiene alla paternità e all’integrità dell’opera, il secondo all’utilizzazione economica della stessa.
Il diritto patrimoniale può consistere in varie forme di sfruttamento economico dell’opera che vanno dalla riproduzione, diffusione, traduzione in altre lingue e, nelle predette esplicazioni, può essere oggetto di alienazione, acquisto o trasmissione nel rispetto delle norme dettate dalla legge 633 del 1941.
Una delle vicende tipiche di cessione del diritto patrimoniale d’autore avviene con la stipula del contratto di edizione, regolamentato dagli art. 118-135 della legge sopra richiamata.
Tale forma negoziale prevede che l’autore conceda all’editore “l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”.
A ben vedere il predetto contratto costituisce uno strumento con cui le due parti si impegnano a perseguire un obiettivo comune consistente nella circolazione e diffusione dell’opera.
Da un lato infatti l’editore acquisisce il diritto a sfruttarla economicamente in via esclusiva, assumendo una posizione validamente tutelata erga omnes, dall’altro l’autore realizza l’interesse ad ottenerne la stampa e la divulgazione sul mercato a spese e rischio dell’editore.
Il contratto può avere una durata massima ventennale, ma le parti hanno la facoltà di fissare anche un termine più breve.

Può essere stipulato in forma libera non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, che però risulta essere necessaria a fini probatori in quanto ai sensi dell’art. 107 “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
Il contratto deve prevedere quali diritti di utilizzazione sono trasmessi all’editore, potendo avere ad oggetto la stampa, o la traduzione, o la diffusione, o la distribuzione o la riproduzione, o tutti o solo alcuni degli stessi (art. 119).

È esclusa la possibilità di includere lo sfruttamento di futuri diritti eventualmente sanciti da leggi successive.
Con la conclusione del contratto l’editore assume diverse obbligazioni, tra le quali quella di pubblicare l’opera in un termine fissato o, comunque, entro due anni dalla consegna della stessa, nonché quella di pagare un corrispettivo che, generalmente, è fissato in una percentuale del “prezzo di copertina”.
Al fine di determinare i doveri sopra individuati occorre rilevare che si distinguono sostanzialmente due tipologie contrattuali:

-il “contratto per edizione” nel quale l’editore deve garantire per tutta la durata del contratto un numero predefinito di edizioni, ognuna per un numero predeterminato di copie;

-il “contratto a termine” con il quale, nel termine determinato dalle parti, l’editore ha il diritto di fare un numero di edizioni che riterrà opportuno e per un numero di copie ritenuto dalle parti congruo per l’effettiva diffusione e divulgazione dell’opera.

In assenza di adempimento delle predette obbligazioni l’autore può invocare la risoluzione del contratto.
Sorgono ovviamente anche delle obbligazioni a carico dell’autore (art. 125) tra le quali quella di consegnare l’opera, di correggere le bozze di stampa e soprattutto quella di “garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto”.

Tale ultimo obbligo impedisce all’autore di porre in essere condotte che vanno a ledere il diritto acquisito dall’editore, dovendo rispettare i generali principi di buona fede e correttezza.

Tali obblighi devono essere contemperati ai superiori diritti di libertà di espressione e manifestazione del pensiero riconosciuti a livello costituzionale in capo all’autore.
Pertanto in linea generale se tra le parti non sussista un’espressa pattuizione con la quale sia stata prevista “l’estensione del diritto dell’editore all’utilizzazione delle elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera sia suscettibile” l’autore potrà liberamente modificare e rielaborare la propria creazione potendo sulla stessa vantare pieni diritti di sfruttamento economico.
Diversa è invece la condizione dell’autore che si sia vincolato con l’editore anche per opere non ancora create. In tal caso la legge prevede la nullità degli accordi a tempo indeterminato che abbiano ad oggetto tutte le opere o categorie di opere che si possano creare, fissando altresì il limite temporale decennale per la validità dei contratti di alienazione di diritti esclusivi di autore per opere da crearsi.

Pertanto in assenza di queste espresse convenzioni, l’autore non può ritenersi vincolato all’editore nel caso decidesse di elaborare un’opera diversa che però tratti dello stesso argomento.

È importante che la nuova opera, pur avendo a base la precedente, abbia un carattere di innovazione e creatività, tale da non incidere sulla distribuzione della precedente. In tal senso si espressa anche la giurisprudenza che partendo dal principio secondo cui “l’alienazione del diritto di utilizzazione spettante all’autore non si estende ai diritti dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni” ha ribadito che la legge sul diritto d’autore “vuole evitare il generale e generico trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione, ed impone di interpretare restrittivamente i contratti relativi” (Tribunale di Napoli 16.12.2003).

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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