giovedì, Marzo 28, 2024
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Adozioni e coppie omosessuali: contrarietà all’ordine pubblico? La parola alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria dell’11 novembre 2019 la Prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della seguente questione di massima di particolare importanza: «se sia contrario all’ordine pubblico e quindi non trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera, che abbia disposto l’adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso, ove nessuno degli adottanti risulti legato da vincoli genitoriali biologici con l’adottato».

Invero, come si legge nell’ordinanza, la  Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14007/18, si era occupata di altro caso di riconoscimento di una sentenza straniera di adozione “legittimante” riguardante due donne omossessuali francesi coniugate all’estero, residenti in Italia, che chiedevano il riconoscimento al giudice italiano di una sentenza francese che aveva disposto a favore di ciascuna l’adozione del figlio biologico dell’altra.

Tuttavia, il caso recentemente rimesso alle Sezioni Unite diverge dalla fattispecie esaminata dalla sentenza n. 14007/2018 per due ordini di ragioni.

In primo luogo, in quanto nel caso in esame nessuno degli adottanti risulta legato da vincoli genitoriali biologici con l’adottato.

In secondo luogo, perché, le Sezioni Unite con la sentenza n. 12193/2019 hanno precisato la nozione di “ordine pubblico”, alla cui stregua valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale straniero, stabilendo che: “In tema di riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati disciplina ordinaria dei istituti  dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico“.

La parola passa ora alle Sezioni Unite.

 

Per approfondire il tema delle unioni civili e delle convivenze di fatto si rimanda all’articolo “Unioni civili e convivenze di fatto: profili evolutivi della l. 218/95” dell’ottobre 2019 di Andrea Persichillo.

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