Applicabilità dell’art. 384 c.p. al convivente more uxorio
La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Cirinnà) ha riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto. Il legislatore, mediante questa novella legislativa, si è fatto portatore di interessi rilevanti che negli ultimi anni si facevano sentire sempre più forti. Si parla, in particolare, del fenomeno delle famiglie di fatto e delle coppie omosessuali. A seguito dell’intervento normativo, può̀ dirsi effettivamente superata la concezione tradizionale di famiglia, fondata esclusivamente sulla disposizione di cui all’art. 29 Cost.. Accanto al negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l’impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie, pertanto è oggi possibile distinguere altre due forme familiari, seppur diverse dal matrimonio[1].
Quando si parla di unioni civili si fa riferimento a quel vincolo caratterizzato da coppie appartenenti allo stesso sesso, maggiorenni. Con un’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri dei coniugi. In particolare, anche per le unioni civili il legislatore ha previsto l’obbligo di coabitazione, di assistenza morale e materiale; è previsto l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro. A differenza delle coppie unite da matrimonio, per le parti di una unione civile il legislatore non ha allo stesso modo previsto un corrispondente obbligo di fedeltà e di collaborazione[2]. Tale mancanza ha inevitabilmente comportato numerose critiche in relazione alla effettiva equiparazione (affettiva) tra matrimonio ed unione civile.
In base all’art. 1, co. 36, Legge n. 76/2016, per convivenza di fatto si intende la condizione di «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». La convivenza di fatto non presuppone persone dello stesso sesso, bensì è aperta sia ad etero sia ad omosessuali. L’elemento essenziale è che vi sia uno stabile legame affettivo, senza il quale verrebbe meno la ragion d’essere della convivenza[3]. È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. Le convivenze di fatto non devono, però, essere obbligatoriamente registrate all’anagrafe. Invero, in caso di mancata registrazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo, si parla di convivenza di fatto non formalizzata[4].
Per quanto riguarda i risvolti penalistici della suddetta legge, il legislatore, attraverso il d. lgs. 6/2017, ha reso espresso il coordinamento con la legge 76/2016 (Cirinnà). Da quanto sopra esposto, la ratio della Legge Cirinnà sembra in effetti essere quella di operare un riconoscimento sistemico di effetti – all’interno della coppia, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi in genere – che colloca le unioni civili in posizione sostanzialmente equiparata al matrimonio. Quanto al convivente more uxorio, la legge ha regolamentato, come sopra anticipato, la convivenza di fatto al comma 36 dell’art. 1[5]. Orbene, al fine di realizzare un adeguato coordinamento, il legislatore delegato, sfruttando la delega contenuta nell’art. 1, co. 28, della legge del 2016, con il d. lgs. 6/2017 ha apportato modifiche e integrazioni a leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti. Una delle principali modifiche al codice penale riguarda quella all’art. 307, co. 4, c.p., che ha esteso la nozione di “prossimo congiunto” anche alla parte di una unione civile, con ciò escludendo il convivente more uxorio.
Con particolare riferimento al convivente more uxorio, si evidenzia che il d. lgs. 6/2017 non ha previsto alcuna norma generale di estensione della disciplina del matrimonio, al pari di quella dell’unione civile[6]. L’inevitabile conseguenza è che al convivente more uxorio potranno essere applicate soltanto le norme del codice penale che ad esso si riferiscono (come l’art. 572 c.p. p l’art. 199 c.p.p.) o quelle per cui la giurisprudenza di legittimità ha operato una estensione al convivente.
Preso atto di quanto sopra esposto, si pone la questione delle conseguenze configurabili in capo ad un possibile convivente more uxorio, qualora assunte le vesti di testimone in dibattimento commetta il delitto di falsa testimonianza, al fine di salvaguardare se stesso o un prossimo congiunto.
Tale questione si pone in quanto l’art. 384 c.p., rubricato “casi di non punibilità”, prevede, nei casi degli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 c.p., la non punibilità per chi commette il fatto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore» (art. 384, co. 1, c.p.). In tale articolo, si evidenzia la nozione già citata di “prossimo congiunto” che, in base a quanto sopra esposto, include soltanto la parte di un’unione civile, ma non il convivente more uxorio.
Astrattamente, pertanto, nonostante l’intervento del d. lgs. 6/2017, il convivente more uxorio non potrebbe beneficiare della scriminante di cui all’art. 384 c.p.. In realtà, ad oggi – si anticipa – la prospettiva è cambiata.
Invero, sul punto si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Secondo un primo orientamento, l’art. 384 c.p. non è applicabile al convivente more uxorio. Ciò si giustifica in base all’interpretazione letterale dell’art. 307, co. 4, c.p.;
Un secondo orientamento, al contrario, offre una interpretazione evolutiva del concetto di famiglia, accogliendo quello di famiglia sostanziale. In esso, invero, rientra anche la famiglia di fatto, peraltro espressamente riconosciuta anche dalla Carta Costituzionale. Questa impostazione ha pertanto ritenuto applicabile l’art. 384 c.p. anche al convivente more uxorio (Cass. Pen., 2018).
Tale secondo orientamento è stato confermato anche dalla Suprema Corte nel 2019[7]. Nel caso che ha coinvolto la Corte di Cassazione, la difesa lamentava il fatto che il Giudice di Appello non avesse applicato l’art. 384 c.p. all’individuo (i.e. l’evaso), in quanto non era giuridicamente prossimo congiunto dell’imputato. La difesa, pertanto, evidenziava come tale esclusione si basava sulla considerazione della famiglia come famiglia giuridica e non come famiglia di fatto. Tale questione ha portato, pertanto, la Cassazione Penale a pronunciarsi e ad affermare che «una interpretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione, consente di ritenere applicabile l’istituto di cui all’art. 384 c.1 c.p. anche ai rapporti di convivenza “more uxorio”, pur dopo la legge Cirinnà»[8].
La Suprema Corte ha, così, interpretato estensivamente il concetto di “prossimo congiunto” contenuto nel comma quarto dell’art. 307 c.p.. Di conseguenza, oggi la definizione di prossimo congiunto comprende non solo la parte di un’unione civile, ma anche il convivente more uxorio. Grazie a tale interpretazione, si è quindi verificato ciò che in premessa si è messo in evidenza, e cioè il ruolo della giurisprudenza di legittimità nell’estensione della disciplina del matrimonio anche al convivente more uxorio.
Una tale interpretazione sembra, peraltro, conforme con l’art. 8 della Cedu. La giurisprudenza della Corte EDU accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di matrimonio ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale. A questi si ritiene che l’art. 8 assicuri una tutela incondizionata.
Alla luce della interpretazione adottata dalla recente giurisprudenza, è chiaro che oggi colui che assume la veste di testimone affermi il falso, neghi il vero, taccia un tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, avrà la possibilità di essere scriminato. Ciò, chiaramente, qualora il reato venga commesso perché costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio.
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[1] https://www.diritto.it/legge-cirinna-in-tutte-le-sue-sfaccettature/.
[2] Le unioni civili, in https://www.studiocataldi.it.
[3] A. Torroni, Convivenza di fatto, in https://www.altalex.com, 7 giugno 2018.
[4] Redazione, Coppie di fatto: la registrazione all’anagrafe e i contratti di convivenza, in https://www.diritto.it/coppie-di-fatto-la-registrazione-all-anagrafe-e-i-contratti-di-convivenza/, 17 aprile 2019..
[5] www.neldiritto.it.
[6] G. Bitonti, I coniugi di fatto e la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., in www.diritto.it, 28 febbraio 2017.
[7] Cass. Pen., 11476 del 2019.
[8] S. Masi, Causa di non punibilità ex 384 Cp applicabile anche al convivente more uxorio , in https://www.altalex.com, 5 giugno 2019.
Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell’area di Criminologia di Ius in Itinere.
Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992.
Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo “L’esame del testimone minorenne”.
Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza.
Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze.
Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l’università “La Sapienza” di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo “L’interrogatorio e l’analisi finalizzata all’individuazione del colpevole”.
Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell’ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l’esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista.
Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all’esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi).
Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere.
email: mvittoria.maggi92@gmail.com