venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Cyberstalking: un incubo senza confini

Cos’è il cyberstalking? Quale tutela giuridica?

 

 

Internet e i social media sono ormai una realtà così integrata nella società moderna da risultare essenziali, addirittura vitali. E difatti la vita di ciascun individuo ruota attorno a mail, post su Facebook, tweet, foto su Instagram, messaggistica istantanea. La loro impronta è evidente nello stile di vita dell’uomo moderno, nella sua impellente necessità di comunicare al mondo social ogni suo movimento o aspirazione, minuto per minuto, in una telecronaca perpetua della propria vita. L’uomo moderno è abituato a spiare e a farsi spiare, ad essere schiavo dell’opinione altrui, dei likes che riceve su Facebook, della popolarità su Instagram.

Ciò posto, era prevedibile che anche il mondo giuridico si sarebbe dovuto adeguare ai nuovi orizzonti aperti dalla tecnologia, e purtroppo non sempre positivi. Così come le tecniche e la qualità della comunicazione sono migliorate, anche i mezzi di reato si sono affinati, ‘sì che neppure le pareti di casa o le distanze fisiche sono un rifugio sicuro.

Sto parlando, nello specifico, del fenomeno noto come cyberstalking. Purtroppo, ad oggi, tale fattispecie criminosa –  e, prima ancora, fenomeno sociale – non è molto nota, per lo più a causa del senso di “estraneità” che accompagna il mondo virtuale, inteso come una realtà che non può aver ripercussione alcuna sul mondo fisico trattandosi, per l’appunto, di un qualcosa non percepibile materialmente.

Eppure non è così.

La libertà personale si espande e si arricchisce di nuove connotazioni, accedendo ora anche ad una dimensione virtuale. Una maggiore profondità della libertà non significa solo più ampi spazi in cui dirigere lo sviluppo della personalità umana, ma anche nuovi luoghi in cui la stessa può essere frustrata, calpestata, violata.

L’espressione “cyberstalking” si compone delle parole “cyber” che richiama il mondo tecnologico (il termine risale al greco antico “κυβερνητικὴ”, cioè l’arte di reggere il timone della nave) e “stalking”, dall’inglese, che significa “avvicinarsi di soppiatto”, “braccare”. Il cyberstalking è, allora, lo stalking tramite Internet e consiste in persecuzioni o molestie di persone, gruppi o organizzazioni attuati attraverso strumenti informatici, che possono sfociare in false accuse, furti di identità, distruzione o manipolazione di dati informatici, monitoraggio, minacce.

I cyberstalkers operano per lo più nell’anonimato – e per questo difficilmente identificabili – e agiscono tramite messaggi di posta elettronica, messaggistica istantanea, telefonate, social networks o altri strumenti di comunicazione in modo ossessivo e molesto, ingenerando nella vittima un costante stato di ansia e timore. Ma non solo. Spesso ricorrono a software spyware per spiare le vittime, si introducono nel loro sistema informatico attraverso i c.d. trojan horses assumendone il controllo o lo danneggiano con virus.

Insomma, varie possono essere le modalità di azione di un cyberstalker. La domanda spontanea è, a questo punto, la seguente: quale tutela giuridica?

Di recente (decreto Maroni 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifiche in legge 23 aprile 2008, n. 38) è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di “atti persecutori” o “stalking” (art. 612 bis c.p.), modificato parzialmente nel 2013 (con d.l. n. 93, poi convertito in legge 111/2013). Configura il reato di “atti persecutori” o “stalking” il comportamento di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

L’art. 612 bis c.p. non disciplina espressamente il reato di cyberstalking, sicché il problema è la sua riconduzione al reato di stalking, stante la maggiore difficoltà di individuare gli elementi costitutivi del reato proprio a causa della variegata natura dei comportamenti assunti dal cyberstalker e, soprattutto, di rintracciare l’autore del reato.

Alla carenza legislativa ha sopperito la giurisprudenza. In più di un caso la Corte di Cassazione, infatti, ha ricondotto episodi di persecuzione e minacce attuati attraverso strumenti informativi al reato di stalking (cfr. per tutte sent. Cass. n. 36894/2015). Lo stesso articolo 612 bis c.p., d’altra parte, aumenta la pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Ad ogni modo, per quanto gli interventi della Suprema Corte stiano spianando la strada al reato cyberstalking, inteso come una ipotesi di stalking, di cui condivide così gli stessi estremi, è innegabile che un intervento del legislatore volto ad introdurre una fattispecie specifica di reato assicurerebbe una maggior tutela delle vittime.

 

Fonte immagine: http://www.interris.it/2016/10/18/104793/posizione-in-primo-piano/schiaffog/lincubo-del-cyber-stalking.html

Laura De Rosa

Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai. Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero. Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L'esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un'ottima opportunità in questo senso. Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società. Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo. Mail: laura.derosa@iusinitinere.it

Lascia un commento