La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosa
1. Premessa
La tematica inerente le misure di prevenzione ha, fin dalla loro introduzione nell’ordinamento italiano, suscitato una vivace querelle sia in dottrina sia in giurisprudenza evidenziando contemporaneamente dei pregi e dei difetti. Da ultimo la Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con riferimento ai presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale (Cass. pen., Sez. V, 15.12.2022, n. 47388).
2. Genesi delle misure di prevenzione.
Al fine di una migliore comprensione della tematica in esame, pare utile soffermarsi brevemente sull’istituto.
Le misure di prevenzione trovano origine nell‘esigenza di tutelare la sicurezza pubblica, indipendentemente e a prescindere dalla precedente commissione di un fatto criminoso; pur se non consistono in una sanzione penale, incidono sulla libertà della persona, agevolando il controllo e la vigilanza da parte degli organi preposti a prevenire i reati[1].
Le misure di prevenzione, per quanto attinte l’attualità del sistema penale, vengono utilizzate anche come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, mediante l’estensione dell’applicabilità agli indiziati di appartenenza alla mafia, poi con l’affiancamento a queste di misure patrimoniali – sequestro e confisca -, dirette a espropriare l’intero patrimonio di origine illecita nella disponibilità, dell’indiziato di mafia[2].
La valorizzazione della funzione di ablazione del patrimonio illecito prosegue con l’introduzione del principio di utilizzazione a fini sociali dei beni (immobili) confiscati e con l’estensione del sequestro e della confisca a forme di pericolosità diverse da quella mafiosa.
La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto la conformità a Costituzione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali così come la Corte europea ha ripetutamente affermato la compatibilità delle misure di prevenzione personali con la CEDU, ritenute limitative (e non privative) della libertà personale, perciò disciplinate dall’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 che tutela la libertà di circolazione attraverso una protezione condizionata, consentendo alle autorità statali di porre in essere talune restrizioni (da ultimo Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia).
Tali misure devono tuttavia essere previste dalla legge, necessarie ad assicurare la tutela degli interessi elencati nello stesso art. 2 al § 3, tra cui pubblica sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati e proporzionate (Corte Edu, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; 6 aprile 2000, Labita c. Italia).
Le misure di prevenzione si dividono in personali e patrimoniali.
Affinché possa applicarsi una misura personale occorre che sussista una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore all’art. 4, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 quale la pericolosità qualificata[3], la pericolosità comune[4], quella pericolosità diretta a prevenire fenomeni sovversivi o di terrorismo specificata in numerose ipotesi (art. 4, lett. da d) a h)), per le quali la l. 161/2017 ha previsto alcune estensioni, la pericolosità[5] diretta a prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive (art. 4, lett. i)), la pericolosità diretta a prevenire fenomeni corruttivi associativi e truffe in pubbliche erogazioni (art. 4, lett. i-bis), quella diretta a prevenire atti persecutori[6] (art. 4, lett. i-bis), e, infine, la pericolosità[7] sociale della persona, richiamata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 159/2011[8].
Si precisa che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo constatativo rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente “prognostico”, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge.
L’esistenza di tale duplice profilo consente – anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell’individuo – di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi.
La valutazione, anche in questo caso, va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità.
Il Titolo II del Libro I d.lgs. 159/2011 disciplina le misure patrimoniali, tra cui si annoverano il sequestro e confisca, la cauzione (e garanzie reali), con finalità di remora alla violazione degli obblighi di natura personale (artt. 31 e 32 d.lgs. 159/2011), l’amministrazione giudiziaria di beni personali (art. 33 d.lgs. 159/2011), l’amministrazione connessa ad attività economiche e alle aziende (art. 34 d.lgs. 159/2011) ed il controllo giudiziario (art. 34-bis dlgs. 159/2011).
Pur in presenza di contrarie opinioni della dottrina, la giurisprudenza afferma la natura preventiva e la retroattività della confisca (Cass. Pen., SS.UU., 26.06.2014, n. 4880): «La precipua finalità della confisca di prevenzione è, dunque, quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza […] nel caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette […] alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato […]. Siffatta conclusione discende […] dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da “patologia ontologica”)». Ne consegue l’applicabilità non dell’irretroattività della legge penale, prevista dagli art. 25 Cost. e art. 2 c.p., bensì delle norme in materia di misure di sicurezza che, in base al disposto degli artt. 200 e 236 c.p., sono «regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione».
Recentemente sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione[9] hanno ritenuto che: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».
3. L’ultima posizione di legittimità.
La pronuncia origina dal ricorso presentato dal difensore del proposto contro il decreto con il quale la Corte d’appello di Torino aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Torino-Sezione misure di prevenzione con il quale è stata applicata a U.G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno e disposta la confisca dei beni, di proprietà del medesimo e della consorte.
Il gravame si basava sulla violazione di legge in riferimento all’art. 521 c.p.p., per avere la Corte territoriale attribuito al proposto il profilo di pericolosità di cui all’art. 4, lett. c) in relazione all’art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, in ordine alla confisca e sulla violazione di legge in riferimento all’art. 24 d.lgs. 159/2011.
In via preliminare la Corte rileva che nel procedimento di prevenzione non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo.
Inoltre per il consolidato orientamento di legittimità in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente.
In tal senso, la Corte ritiene che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente per l’appunto in violazione di legge, la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Orbene con riferimento alla doglianza inerente la misura patrimoniale la Suprema corte ha affermato che:« La più recente giurisprudenza di legittimità, in coerenza con lo scopo ultimo del sistema delle misure di prevenzione reali, che è quello di eliminare dal circuito dell’economia legale le ricchezze comunque di matrice illecita, ha ulteriormente precisato l’enunciato delle Sezioni unite: è opinione ormai condivisa, infatti, che, nei confronti dell’indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, la confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, laddove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa (V. Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377, seguita da Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667; Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990).
Il dato cronologico svolge, dunque, una funzione eminentemente selettiva, ma, a meno che le risultanze probatorie non siano tali da consentire di fissare con precisione un inizio e/o una fine dell’esperienza criminale dell’interessato, non se ne può pretendere un’applicazione rigida, tanto più nel caso delle relazioni di natura mafiosa, che, “come ordinariamente accade” (per usare le parole della “sentenza Spinelli”) involgono l’intero percorso esistenziale del proposto o, per lo meno, quella parte preponderante e pluridecennale di esso durante la quale egli ha accumulato praticamente la totalità delle sue ricchezze.
In sintonia con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché costante, quanto meno in tempi più recenti, nell’affermare che, per le imprese definite “a partecipazione mafiosa”, nelle quali il titolare non è un prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, sia necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili, se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Lo Gerfo, Rv. 278884; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225, in motivazione)».
In tal senso quindi i giudici di legittimità hanno evidenziato che il provvedimento impugnato non si è confrontato con tale circostanza in quanto non risulta specificato se per gli acquisti originariamente leciti e le cessioni in ambito familiare da danti causa si siano giovati dell’ausilio e della protezione dell’associazione mafiosa o, comunque, in che misura risorse lecite abbiano finito per confondersi con il patrimonio di matrice illecita e per disperdersi in esso.
Non risulta inoltre evidenziata in che misura l’esclusione di rapporti derivati fittizi incida sull’origine illecita della provvista impiegata per l’acquisizione né quale sia la specifica correlazione temporale tra le risorse effettivamente disponibili e reputate inadeguate e gli impieghi in ragione al loro valore.
La Corte di cassazione ha quindi annullato il provvedimento impugnato limitatamente alle misure di prevenzione reali con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello e dichiarato inammissibili i ricorsi con riferimento alla misura di prevenzione personale.
[1] G. Fiandaca, voce Misure di prevenzione, in Dig. Disc. Pen., Vol. VIII, Torino 1954, p. 123.
[2] G. Vassalli, La confisca dei beni – Storia recente e profili dogmatici, Padova, 1951.
[3] Rappresentata dalle persone indiziate di partecipazione ad associazione mafiosa o della commissione di gravi delitti in “materia di mafia” (art. 4. lett. a) e b)). È poi necessaria la certezza della commissione dei reati indicati (esistenza di un’associazione di tipo mafioso, con le caratteristiche previste dall’art. 416-bis c.p., o degli altri delitti elencati), secondo il tipico standard penalistico, ma l’utilizzo del termine indiziati comporta che nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiedono elementi tali da indurre a un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa l’appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso o la commissione dei reati previsti (Cass. pen., Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 7937; Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2013, n. 26774).
[4] Costituita principalmente dalle persone che vivono anche in parte di traffici delittuosi e del provento di delitti (artt. 4 lett. c) e 1 lett. a) e b)) ovvero che, con continuità, sono aduse a realizzare condotte riferibili a delitti (e non a mere contravvenzioni), seppur non tali da integrare estremi di reati specificamente indicati, (artt. 4 lett. c) e 1 lett. c))
[5] La l. 161/2017 ha previsto queste nuove categorie relative agli indiziati per i delitti di cui all’art. 640-bis c.p. e all’art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.). Infine, il secondo comma dell’art.5 D.L. 31 ottobre 2022, n. 152 sancisce che «All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale».
Il termine indiziati consente di richiamare i principi esposti in precedenza con riferimento alla cd. pericolosità qualificata: a) la certezza della commissione del reato richiamato dalla norma; b) a qualificata probabilità di commissione del reato da parte del proposto; per alcuni tali da integrare gravi indizi di colpevolezza;
[6] La l. 161/2017 ha introdotto un’ulteriore categoria di pericolosità che trova origine nell’accresciuta sensibilità per la repressione del delitto di stalking.
Nella giurisprudenza di merito si registrano recenti applicazioni di misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di violenza ai danni delle donne (trib. Roma 3 aprile 2017, trib. Palermo 29 maggio 2017, trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l’applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale ex art. 9, comma 2, d.lgs. 159/2011.
[7] Pericolosità intesa “in senso lato”, comprendente l’accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale dell’intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e in un accertamento di un comportamento illecito e antisociale – persistente nel tempo – tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza (Cass. pen., Sez. VI, 6.02.2001, n. 12511; Cass. pen, Sez. V, 11.07.2006, n. 40731).
[8] F. Menditto, Misure di prevenzione, in Il Penalista, 01.11.2017.
[9] Cass. pen., SS.UU, 17.11.2022, n. 43668, con nota di D. Albanese, Le Sezioni unite tracciano il perimetro del novum probatorio rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, in Sist. Pen., 24.11.2022.
Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica.
Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all’esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all’interno degli istituti penitenziari.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A – sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell’area penale presso MDA Studio Legale e Tributario – sede di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati).
Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l’Università degli Studi di Udine, nell’ambito del progetto UNI4JUSTICE.
Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso “Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell’organismo di vigilanza” – SDA Bocconi.
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. – sede di Venezia.