venerdì, Ottobre 4, 2024
LabourdìLitigation & Arbitration

Assegno divorzile: La laurea non costituisce elemento di esclusione dello stesso se il coniuge non ha mai svolto una mansione lavorativa

 

La Cassazione con l’ordinanza n. 9945/2017 ha statuito che, in tema di assegno divorzile, non costituisce un’ipotesi di esclusione dello stesso la scelta di un coniuge di non sfruttare le proprie competenze professionali al fine di dedicarsi alla
famiglia.

 

La questione si è recentemente prospettata innanzi alla Corte a seguito di un ricorso presentato da un soggetto in ordine alla sentenza di merito che lo aveva condannato al pagamento dell’assegno divorzile anche nei confronti della moglie. Nel caso di specie infatti, il tribunale di Treviso esaminando i fatti, aveva provveduto a estinguere gli effetti del matrimonio tra i due coniugi e a riconoscere, a carico del marito, l’obbligo di un assegno di 800 euro da fornire mensilmente alla ex moglie a titolo di mantenimento dello standard di vita fino ad allora tenuto.  L’uomo considerava l’onere economico addebitatogli eccessivamente gravoso rispetto al tenore economico di cui disponeva e aveva provveduto a presentare un ricorso prontamente rigettato.

 

Gli ermellini investiti della questione ritenevano infondata la richiesta presentata dal ricorrente.

L’iter seguito dalla Corte d’Appello nell’individuare l’assegno divorzile e quello di mantenimento del figlio minorenne sembrava, infatti, essere orientato a parametri corretti.
Per ciò che concerne quest’ultimo profilo la Corte d’Appello aveva tenuto conto non soltanto delle capacità economiche dei singoli coniugi, ma anche delle attitudini, delle propensioni e delle esigenze del figlio.

Rispetto alla scelta del quantum caratterizzante l’assegno all’ex moglie, il giudice investito della questione aveva tenuto conto non soltanto della prestigiosa professione esercitata dal soggetto ricorrente, dirigente ospedaliero, e del fatto che a questa si associasse lo svolgimento di attività privata presso il suo studio personale ma anche della posizione della donna, la quale aveva in passato improntato la sue scelte di vita interamente alla famiglia.

La totale dedizione alla vita familiare della donna era stata infatti elemento fondamentale per la realizzazione professionale del marito e andava tenuta debitamente in considerazione.  Del resto, la circostanza per cui un soggetto disponga di un titolo di studio idoneo a svolgere una determinata professione non è elemento valido per non riconoscere un introito economico a titolo di mantenimento. Dato molto più rilevante nella valutazione in esame è, in verità, il fatto che la donna, avendo ormai raggiunto un’età matura e non avendo mai svolto una mansione lavorativa, difficilmente avrebbe potuto trovare un impiego sicuro e stabile.

Alla luce di tali valutazione la Corte Costituzionale rigetta il ricorso presentato dall’uomo ritenendo conformi le scelte del giudice de quo. Quest’ ultimo nel quantificare l’assegno da attribuire alla donna ha, infatti, considerato il sostegno della donna alla vita familiare nonché allo sviluppo professionale del marito e all’accudimento del figlio, tenendo debitamente in considerazione ai fini della capacità lavorative e reddituali della stessa.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

Lascia un commento