venerdì, Luglio 26, 2024
Di Robusta Costituzione

Attualità del potere costituente e globalizzazione: appunti a partire da Toni Negri

A cura di Davide Testa 

  1. Premessa

 Quale premessa di questo contributo, preme esplicitare l’intenzione che ne ha sollecitato la scrittura: non si tratta infatti certamente del tentativo di sintetizzare in poche pagine la (voluminosa) opera di Negri a proposito di potere costituente, sovranità e costruzione del comune; né può trattarsi di un contributo critico sul piano strettamente filosofico, mancandone le competenze presupposte.

Si tratta, al contrario, di un tentativo di contribuire al dibattito sull’evoluzione della tradizionale dicotomia potere costituente – potere costituito ai tempi della globalizzazione, traendo alcuni spunti di riflessione dagli studi dell’autore recentemente scomparso e, in modo particolare, dal saggio del 1992 “Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno”.

Le costituzioni sociali tipiche del Novecento europeo sono nate da un’esigenza di istituzionalizzare – irrigidire, se si vuole essere critici – il conflitto tra capitale e lavoro tipico dei rapporti economici e sociali dell’epoca[1], secondo uno schema di valori e diritti fondamentali ritenuti giusti a priori e comunque corrispondenti allo spirito dei partiti maggioritari nel momento della loro nascita[2] e pertanto idonei a imprimere allo Stato una decisa connotazione finalistica[3]: ciò che, in Italia, si intendeva ottenere specialmente prevedendo «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»[4].

I mutamenti delle costituzioni, si è osservato in dottrina, sono sempre stati legati strettamente all’evoluzione del sistema produttivo[5] e, come ciò è avvenuto in tempi di industrializzazione, oggi avviene nuovamente in un contesto di economia globalizzata, sempre più legata ai mercati finanziari e all’evoluzione tecnologica che sposta una parte dei rapporti economici e sociali sul piano virtuale.

Un segno tangibile di questo momento di transizione è senza dubbio l’ormai persistente crisi dei partiti – che riesce difficile definire “di massa” come nel Novecento – e delle ideologie che essi rappresentavano, e pertanto della stessa democrazia rappresentativa, a favore dell’emersione di nuovi poteri, privati e per lo più transnazionali, ma anche di nuove forme di attivismo e protagonismo da parte dei cittadini, attraverso sperimentazioni di partecipazione e democrazia collaborativa, nonché di un nuovo protagonismo anche politico della città[6].

In altri termini, di fronte ad una crisi delle istituzioni del potere costituito, si propone di osservare criticamente – come ha fatto Negri assumendo una prospettiva coerente con la sua impostazione filosofica – il ruolo e l’attualità del potere costituente, quale forza generatrice, pura, persistente dentro e fuori dall’ordinamento repubblicano.

  1. Cenni sulla produzione del “comune”, oltre il pubblico e il privato

Il presupposto a partire dal quale Hardt e Negri analizzano l’assetto istituzionale e le opportunità del tempo presente, nella nota trilogia che ne riassume il percorso comune[7] –  sono l’avvenuta transizione dal binomio capitalismo-imperialismo dei secoli precedenti all’Impero[8], ovvero un sistema di governo mondiale non più caratterizzato dalle forme tradizionali di comando, ma da una governance diffusa, i cui protagonisti sono una rete di organismi istituzionali, anche statuali, e una serie di attori privati e imprenditoriali.

È in questo contesto, o più precisamente in contrapposizione a questa direzione assunta dal governo globale dell’economia e della politica, che Hardt e Negri elaborano la loro teoria per la costruzione del comune, che necessita di essere realizzato a partire dalle singolarità disaggregate, cui residua (soltanto) la possibilità di incontrarsi e creare le condizioni di questo nuovo modello di convivenza: «il “comune” trova la sua origine non in oggetti o condizioni metafisiche, ma solo in attività»[9].

È per questa ragione, tra le altre, che la loro opera si pone non tanto in contrasto logico, quanto ideologico con la teoria dei commons[10] che, al contrario, fa dei “beni comuni” la nuova categoria giuridica ulteriore rispetto a quelle tradizionali dei beni pubblici e privati, e che sta dando luogo a molte sperimentazioni di stampo collaborativo. Per Negri e Hardt, però, non si tratta di governare collaborativamente beni comuni, ma di produrre il “comune” quale risultato dell’attività della moltitudine, che infatti, come è stato osservato in dottrina[11], vede nella metropoli il centro di potere biopolitico, poiché essa costituirebbe una sconfinata riserva del “comune” e sarebbe dunque paragonabile a ciò che la fabbrica rappresentava per la classe operaia.

«Dopo il 2000 – infatti – Michael Hardt e Antonio Negri intendono […] in chiave positiva la biopolitica come irriducibilità della debordante produzione sociale che supera e resiste alle forme istituzionali, giuridiche ed economiche le quali tendono a controllarla e normarla»[12], ed è su questo punto che nasce il contrasto con le teorie sulla governance, anzi con l’idea stessa di governance, a favore della produzione del “comune”. 

«Scopo della rivoluzione ora – secondo gli autori – è la costruzione di una nuova società»[13]: un protagonismo quindi dei soggetti riuniti in moltitudine che si spinge radicalmente oltre il governo – o la governance – di un paniere di beni strappati dal dualismo pubblico-privato, cui la teoria del potere costituente risulta funzionale.

  1. Dal popolo alla moltitudine

Una domanda si è sempre posta all’attenzione degli studiosi del diritto pubblico e costituzionale: può un potere temporalmente determinato – una forza politica, un partito rappresentativo di valori e interessi storicamente determinati – vincolare le generazioni future?

La risposta al quesito, sul piano etico e filosofico, può essere molteplice, ma è un fatto che le forze sociali e politiche maggioritarie, intenzionate ad affermare la propria sovranità in quanto identificantesi nel “popolo” in un dato frangente storico, si costituiscano nel nuovo Stato ponendo dei limiti alla propria sovranità e a quella dei posteri in funzioni dei valori e degli interessi che rappresentano, dotandosi di un ordinamento giuridico finalistico e vincolante per il futuro.

Ne discende, al di là delle procedure di revisione costituzionale, dalle quali peraltro i principi fondamentali sono tendenzialmente esclusi[14], un legame genetico inscindibile tra una Costituzione e i valori nei quali si identifica la comunità (il popolo) che, avendone acquisito in una data contingenza storica il potere, l’ha prodotta, al definitivo superamento dei quali ben difficilmente essa potrà sopravvivere.

È evidente, dunque, come intorno alla nozione di popolo si snodi una parte fondamentale della teoria del potere costituente[15]. Carl Schmitt, secondo una tra le definizioni in assoluto più note, descrive la costituzione come «decisione politica fondamentale circa la specie e la forma dell’unità politica di un popolo»[16] e, ritenendo superata ogni pretesa codificazione di un ordine naturale preesistente[17], osserva come sia «diffusa l’opposta consapevolezza che il testo di ogni costituzione dipende dalla situazione politica e sociale all’epoca della sua formazione»[18].

Già pochi anni dopo, Mortati, evitando in nuce il riferimento ai concetti di popolo e nazione per legittimare il potere costituente, identifica piuttosto la costituzione materiale con i principi, valori e interessi di cui sono portatrici le forze dominanti[19], i quali costituiscono al contempo il limite alla revisione e la misura della perdurante attualità del testo costituzionale. La Costituzione dunque, in questa seconda prospettiva, sarebbe la decisione politica in ordine ai valori cui attribuire il rango di norme fondamentali di principio: le norme, cioè, che definiscono il perimetro della costituzione in senso materiale e coincidono con il nucleo indisponibile della costituzione scritta[20].

Coerentemente con questa impostazione, è stato osservato in modo pressoché universale come, al momento dell’instaurazione del nuovo ordine e dell’entrata in vigore della Carta del 1948, in Italia, «un popolo disomogeneo, composto di individui e di gruppi politici e sociali portatori di interessi variegati e conflittuali»[21] non potesse che riflettersi nella composizione plurale di uno Stato oramai pluriclasse[22].

Su queste basi, dunque, al «rinnovamento etico, civile e politico»[23] impresso dai Padri costituenti e codificato in una gerarchia di valori pubblici capace di penetrare nelle evoluzioni dei rapporti economici e sociali, che di per sè sfuggono a qualsiasi pianificazione, si affiancava già al tempo «la preoccupazione dominante […] di pervenire ad una sintesi effettiva di diritto e politica, capace di affrontare le sfide della trasformazione dello Stato e dello svuotamento della sua sovranità»[24].

Ecco dunque il punto di collegamento con la teoria formulata da Negri, per cui la sovranità è ormai compiutamente svuotata e al popolo novecentesco, pur pluriclasse e composito, si sostituisce un’entità assolutamente disomogenea: la moltitudine, aggregazione di soggetti che non possono trovare – né ambiscono più – ad una sintesi che si pretenda definitiva, ma si ritrovano continuamente nella produzione del comune.

Ne consegue naturalmente la considerazione per cui oggi il potere sarebbe da rinvenire non già in capo al popolo, ma alla moltitudine, come aggregazione di individui che non ammette sintesi duratura: se la partecipazione dei cittadini all’interno delle procedure rappresentative, dunque, fa sì che essi eleggano amministratori incaricati di perseguire valori publici predeterminati, in rappresentanza del popolo, così essi, come moltitudine, esercitano un potere che sfugge ad ogni inquadramento negli organi dello Stato, puro, non in sè finalizzato, ma portatore di esigenze dei “molti”.

  1. Verso l’assenza di finalità del potere costituente

Nella più classica teoria del diritto pubblico, come si è accennato, il potere costituente si esaurisce nel preciso momento in cui esso abbia dato vita alla Carta fondamentale, lasciando un’indelebile impronta valoriale e orientamento finalistico alla Costituzione, tendenzialmente indisponibile per il legislatore e per l’amministratore del futuro[25]: il potere costituente cessa dunque di esistere e si irrigidisce nel potere costituito.

D’altro canto, appare ineccepibile la constatazione secondo la quale il potere costituente non si manifesta esclusivamente in occasione dei grandi sconvolgimenti che portano ad una nuova Carta fondamentale, ma si tratta di un potere assoluto, che persiste in capo al popolo o alla moltitudine – a seconda dell’impostazione teorica – senza soluzione di continuità ed è pertanto permanerntemente rivoluzionario[26]: si tratta quindi di una forza che, qualora le istanze che ne provocano l’esternazione non trovino espressione soddisfacente nell’ordine costituito[27], tende a emergere violentemente come espressione di una volontà che si pretende generale[28].

Anche nella più tradizionale prospettiva del diritto pubblico, come è stato osservato, il potere costituente è d’altra parte «concetto di legittimazione che non si limita a spiegare la genesi della costituzione, ma ne fonda altresì la validità normativa»[29], e d’altro canto, «quando si esprime, agisce su e talora, a seconda della sua forma di manifestazione, anche nel potere statale»[30].

Certo, quando esso agisce nel potere statale, perde i caratteri di assolutezza e si manifesta essenzialmente come esercizio della sovranità, non più come «procedura assoluta, onnipotente ed espansiva, illimitata e non finalizzata»[31]; al contrario, qualora esso agisca sul potere statale, data la sua natura di forza che si manifesta in episodi storicamente determinati, lo può fare in modo illegittimo, eversivo secondo i canoni del potere costituito.

In termini prettamente filosofici, l’ambiguità sottesa al concetto di potere costituente si può ricostruire come rapporto tra manifestazione del potere e potenza: talvolta – ed è il caso della teoria della costituzione in senso materiale – esso viene ricostruito come alternativa chiusa, e dunque «il potere è assunto a fondamento come fatto fisico preesistente, come ordine finalizzato o come risultato dialettico», talaltra come alternativa aperta, ed è in questa prospettiva che «l’assenza di precostituzioni e di finalità si combina con la potenza soggettiva della moltitudine, costituendo così il sociale in materialità aleatoria di un rapporto universale, in possibilità di libertà»[32]: il potere costituente, in questa prospettiva, si connota come «bisogno totalmente aperto»[33].

È questo un tratto fondamentale della teoria di Negri: l’assenza di finalità è perpetua, il potere che si aggrega e si esprime nelle lotte[34] non è finalistico a monte e non lo diventa a valle, a meno che non smetta di essere tale. È per questa ragione che, secondo questa impostazione, «la potenza costitutiva non si conclude mai nel potere, nè la moltitudine tende a divernire totalità, ma insieme di singolarità, molteplicità aperta. Il potere costituente è questa forza che si proietta, su dall’assenza di finalità, come tensione onnipotente e sempre più espansiva»[35], inidonea a cristallizzarsi nel momento storico della nascita di una costituzione scritta.

 

  1. Democrazia come procedura assoluta

A ben vedere, entrambe le prospettive richiamate, seppure divergano sia con riguardo all’attualità che alla stessa essenza del potere costituente, trovano indiscutibili riscontri nello svolgersi dell’azione politica, formale e informale, e dei rapporti economici e sociali.

Da un lato, alla composizione plurale del popolo «corrisponde una rifrazione della sovranità popolare in una varietà di sedi, non soltanto in quelle rappresentative – che pure restano le più rilevanti, in quanto luoghi di unificazione, sintesi e decisione politica democratica»[36]; dall’altro, l’esercizio della democrazia come procedura assoluta, né dentro né sopra lo Stato, ma al di fuori di esso, permane insopprimibile in capo alle singolarità individuali e collettive[37].

Secondo la tesi di Negri, infatti, è certamente assoluto il processo che, nella tradizione metafisica che si dipana tra Machiavelli, Spinoza e Marx, vede svilupparsi la dinamica del potere costituente, «senza che quest’assolutezza mai si faccia totalitaria. In Machiavelli e Spinoza la potenza si esprime e si nutre della disunione e della lotta, in entrambi il processo si distende tra singolarità e moltitudine, e la costruzione del politico è il prodotto di un’innovazione permanente»[38]: manca un momento di sintesi, e manca perché, in generale, la costruzione del comune è moto perpetuo.

«Nè in Machiavelli nè in Spinoza – prosegue infatti il filosofo padovano – il processo rivoluzionario che incarna e stabilisce la costituzione si presenta come chiusura – no, esso è sempre aperto sia spazialmente sia temporalmente. Esso fluisce potente come la libertà, è insieme resistenza all’oppressione e costruzione di comunità, è discussione politica, tolleranza, è armamento popolare, è affermazione di princìpi attraverso l’affermazione democratica»[39].

Appare più che mai evidente dunque, come si accennava in precedenza, che l’idea di potere costituente formulata da Negri, come parte di una più ampia concezione radicale della democrazia, si ponga in netto contrasto con il concetto di sovranità tipico delle carte costituzionali moderne e riconducibile al contrattualismo. Da un lato, la liberazione del potere costituente esclude infatti la sovranità, e dall’altro l’instaurazione del potere costituito tramite la costituzione scritta pone un freno al potere costituente.

Nella prassi, però, si può osservare come queste due opposte prospettive – entrambe, a loro modo, nemiche del totalitarismo – di fatto convivano. Se il costituzionalismo novecentesco ha prodotto carte costituzionali con l’ambizione di instaurare un sistema politico definitivo, confinando il potere costituente a limitate ipotesi referendarie o di revisione costituzionale, l’idea di potere costituente elaborata da Negri appare pur sempre condivisibile: in termini di conflitto al di fuori dell’ordine costituito, di tensione tra la società e gli organismi rappresentativi, la spontanea aggregazione di moltitudini intorno ad interessi – anche pubblici e collettivi – specifici, è espressione democratica insopprimibile, che esiste non come mera impronta valoriale, ma come attualità, e si manifesta nella convivenza quotidiana.

 

[1] G. Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. Appunti sul diritto costituzionale della crisi, Rivista AIC, n. 4/2019, p. 22.

[2] I diritti fondamentali sono tipicamente “riconosciuti” come preesistenti alla Carta costituzionale. Cionostante, come dimostrano ad esempio i lavori dell’assemblea costituente italiana, le formulazioni adottate sono frutto di ampio dibattito, poiché frutto di tradizioni culturali e ideologiche lontane e talvolta contrastanti.

[3] F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e Pensiero, Milano, 1999.

[4] Art. 3, co. 2 Cost.

[5] G. Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. Appunti sul diritto costituzionale della crisi, cit., p. 48.

[6] D. Harvey, Città ribelli, Il Saggiatore, Milano, 2013; G. Comazzetto, Orizzonti del neomunicipalismo, in F. Pizzolato, A. Scalone, F. Corvaja (a cura di), La città e la partecipazione tra diritto e politica, Giappichelli, Torino, 2019.

[7] M. Hardt, A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2002; M. Hardt, A. Negri, Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale, Rizzoli, Milano, 2004; M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano, 2010.

[8] Cfr. V. Morfino, E. Zaru (a cura di), Negri e la filosofia, Etica & Politica, vol XX, n. 1/2018; E. Zaru, La postmodernita? di «Empire», Mimesis, Milano, 2019; M. Hardt, A. Negri, Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri, Roma, 2001.

[9] A. Negri, La metafisica del comune, Il Manifesto, 06/05/2014.

[10] E. Ostrom, Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità, Venezia, Marsilio, 2007. Sui beni comuni, nel contesto italiano, si vedano ex multis: A. Lucarelli, Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni, Espaço Jurídico: Journal of Law, n. 2/2011, pp. 11-20; C. Iaione, La città come bene comune, Aedon, 1/2013.

[11] C. Iaione, E. De Nictolis, Urban Pooling, Fordham Urban Law Journal, vol. 44, n. 3/2017, p. 680.

[12] Aa. Vv., Biopolitica, in Lessico del XXI Secolo, Treccani, 2012, disponibile da <https://www.treccani.it/enciclopedia/biopolitica_(Lessico-del-XXI-Secolo)>.

[13] M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, cit., pp. 351-352.

[14] La prima modifica in assoluto dei primi 12 articoli della Costituzione italiana si è avuta con la l. cost. 1/2022. Si osservi però come, anche in questo caso, si sia trattato della modifica in senso espansivo di principi già consolidati nell’ordinamento. In passato, proposte di modifica radicale, ad es. dell’art. 1, sono  al contrario sempre state ritenute inaccettabili (C. Mortati, Commento all’art.1 della Costituzione, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, vol. 1, Zanichelli, Bologna, 1975; F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana,cit.).

[15] P. G. Grasso, Potere costituente, in Aa. Vv., Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, vol. 34, 1985.

[16] Cit. riportata da: L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, Cedam, Padova, 2013, p. 20.

[17] M. Fioravanti, Le dottrine della costituzione in senso materiale, Historia Constitucional, vol. 20/2011. Si noti che, in un certo senso, questa concezione giusnaturalistica viene oggi recuperata con riferimento di diritti fondamentali.

[18] C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984. Cfr. L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, cit., pp. 15-16.

[19] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano, 1940. Cfr. C. Mortati, La teoria del potere costituente, Quodlibet, Macerata, 2020.

[20] M. Fioravanti, Le dottrine della costituzione in senso materiale, cit.

[21] G. Brunelli, Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 11-12. Cfr. F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, p. 13.

[22] Il costituzionalismo novecentesco, d’altra parte, è «testimonianza di uno Stato ormai pluriclasse e, quindi, di una società pienamente plurale» (P. Grossi, La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale, Cortecostituzionale.it, 2017).

[23] P. Grossi, La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale, Cortecostituzionale.it, cit. Cfr. M. Napoli (a cura di), Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

[24] P. P. Portinaro, Il grande legislatore e il custode della costituzione, in G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, p. 8.

[25] C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano, 1940.

[26] A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, SugarCo, Varese, 1992, p. 22.

[27] Per Negri, d’altra parte, la sovranità è strutturalmente nemica del potere costituente. Tale conflitto si può d’altra parte ricondurre alla dicotomia esistente tra popolo e moltitudine: mentre la sovranità necessita di essere esercitata in nome di un popolo magari plurale, ma unitariamente considerato, il potere costituente, che per Negri appartiene alla moltitudine, è pur sempre espressione di una componente parziale.

[28] E-W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, J. Luther (cur.), Il futuro della Costituzione, cit., p. 237: «anche un determinato gruppo o strato nel popolo può essere il soggetto del potere costituente», purché agisca – almeno nelle proprie intenzioni – come rappresentante di tutto il popolo. Così, il Terzo stato nella Rivoluzione francese, nonché il proletariato – per mezzo del partito, sua avanguardia, e superata la divisione in classi – nella teoria politica marxista-leninista.

[29] E-W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, cit., p. 233.

[30] E-W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, cit., p. 235.

[31] A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, cit. p. 22.

[32] A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, cit., pp. 22-23.

[33] Ibidem.

[34]A. Negri, Il comune in rivolta. Sul potere costituente delle lotte, Ombre Corte, Verona, 2012, passim.

[35] A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, cit., p. 23.

[36] G. Brunelli, Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, Giuffrè, Milano, 2013, p. 12.

[37] A. Negri, Il comune in rivolta. Sul potere costituente delle lotte, cit., 149-150.

[38] A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, cit., p. 40.

[39] Ibidem.

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