venerdì, Luglio 26, 2024
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Autocertificazione ed autodichiarazione, le differenze intercorrenti tra le due e la novità dell’autocertificazione medica

In virtù della novità discussa in questi giorni, relativa alla possibilità di introdurre l’autocertificazione del lavoratore dello stato di malattia per i soli primi tre giorni della stessa, si intende, in questa sede, compiere una disamina della differenza tra autodichiarazione ed autocertificazione. Salvo poi approfondire l’argomento dell’autocertificazione medica.

L’autocertificazione è lo strumento che fornisce al cittadino la possibilità di compiere una dichiarazione firmata su un foglio semplice (dunque esente da marca da bollo) sotto la propria responsabilità che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di servizi pubblici.  Tale strumento ha origine a partire dalla legge 15/1968,  poi modificata con la legge Bassanini del 1997 sino ad essere regolata, tutt’oggi, dal D.P.R. 445/2000, che alla lettera g) dell’articolo 1 definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) quale il “documento sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f)”, riguardante cioè il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. In materia, l’articolo 24 del D.P.R. 445 elenca gli “stati, qualità personali e fatti” che sono sottoscrivibili in sostituzione alle normali certificazioni; nell’elenco vi rientrano la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato civile, lo stato di famiglia, l’iscrizione ad albi professionali, il titolo di studio, la situazione reddituale ed economica, il numero del codice fiscale o partita IVA ecc. Dunque, dividendo per aree si rileva la possibilità di autocertificazione per dati anagrafici e di stato civile, titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale ed infine  situazione giuridica.  Sulla veridicità di tali dichiarazioni le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi ove sorgano forti dubbi su tali dichiarazioni, controlli che sono compiuti consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante o richiedendo a quest’ultima conferma scritta della congruenza dei dati da questa custoditi e quelli dichiarati.  Ove emergano delle incongruenze il funzionario atto a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato della irregolarità, che deve provvedere a sanarla  (articolo 71 del D.P.R. in discussione).  Tuttavia, “qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”  (art. 75); inoltre, tali dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Nei casi più gravi, il giudice può applicare l’interdizione dai pubblici uffici o dall’esercizio dell’arte o professione.  La dichiarazione è da presentarsi tramite posta, fax o email (ma in quest’ultimo caso è necessaria firma digitale o invio tramite posta elettronica certificata); la firma non necessita di autenticazione né è necessaria l’allegazione della copia del documento d’identità del dichiarante.

Diverse dalle autocertificazioni sono le autodichiarazioni (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che riguarda stati e qualità personali non contenute all’interno di pubblici registri e dunque non verificabili tramite certificati originali. Definito dall’articolo 1 lettera h) del D.P.R. 445/2000 come “il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi rese nelle forme previste dal presente testo unico”. Dunque, può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o un documento rilasciato dalla P.A. o la copia di titoli di studio o servizi siano conformi all’originale, ed inoltre documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (articolo 19). Altresì, con tale strumento si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali a conoscenza dell’interessato non ricompresi dell’elenco dell’autocertificazione. I soggetti che possono dichiarare sono, da un lato, cittadini italiani e dell’UE, società di persone, enti e comitati aventi sede in Italia o in un paese membro dell’Unione Europea, e dall’altro, cittadini di paese terzi regolarmente soggiornanti in Italia ma solo limitatamente a dati e fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica o da convenzioni internazionali, se previsto. Si precisa che tali soggetti possono compiere anche autocertificazioni. La dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente deputato a riceverla o trasmessa tramite fax, posta o email allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante, è qui necessario l’invio tramite pec o la firma digitale. Rilevanti sono le differenze che si riscontrano con i metodi di invio della autocertificazione.  Le sanzioni per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci sono previste dal codice penale e sono certamente reati di falso (punibili anche con la reclusione sino a due anni).

In virtù di quanto detto si segnala il disegno di legge affidato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato che prevede la possibilità per il lavoratore di effettuare la autocertificazione nei primi tre giorni di malattia. Tale disegno di legge ha riguardo ad una valutazione personale e discrezionale del lavoratore circa il suo cagionevole stato di salute, giudicato dallo stesso guaribile in pochi giorni. Il lavoratore è tenuto ad informare il medico che funge da tramite per la trasmissione all’Inps ed al datore di lavoro. Contestualmente, il dichiarante conserva l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie per la visita fiscale. Le malattie di cui il ddl si occupa sono guaribili in pochi giorni ed altresì non facilmente diagnosticabili dal medico, si pensi al mal di testa. In questi casi, infatti, il medico si occupa di certificare quanto lamentato dal paziente, nonostante il disturbo non sia oggettivamente diagnosticabile nella maggior parte dei casi. Dunque, con tale strumento la responsabilità cadrebbe esclusivamente sul paziente esonerando il medico dalla certificazione di una malattia non accertabile. È chiaro che l’autocertificazione necessita di un uso cosciente da parte del lavoratore/ dichiarante che potrebbe farne uso in maniera scellerata al fine di compiere assenze fittiziamente giustificate dal lavoro. Si pensa che la presenza di sanzioni stringenti per chi dichiara il falso unitamente all’effettuazione di controlli a campione periodici ed approfonditi, soprattutto riguardo ai certificati medici, ed inoltre una elevata coscienza sociale, potrebbero efficacemente risolvere il problema.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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