venerdì, Novembre 8, 2024
Tax Driver

Bitcoin: il regime di tassazione della moneta virtuale.

La cd. “bitcoin” è una moneta virtuale (con simbolo di valuta XBT) nata nel 2009, rientrante nel concetto di “criptovaluta” ed utilizzata nelle transazioni virtuali come valuta alternativa a quelle aventi corso legale ed emesse da una autorità monetaria.

Fulcro centrale del concetto di bitcoin è l’assenza di una autorità centrale emittente o controllante e la totale indipendenza da qualsiasi banca centrale, dando la possibilità in tal modo di effettuare transazioni istantanee e nel più completo anonimato . Ciò ha ovviamente suscitato numerose perplessità e preoccupazioni, dati i possibili utilizzi illeciti di tale modalità di pagamento.

Nel corso degli ultimi anni l’utilizzo di tale “moneta” si è andato notevolmente diffondendo, in ragione dell’uso che ne viene fatto nel contesto del deep web (area del world wide web non indicizzata dai comuni motori di ricerca, spesso associata ad attività illegali data la sua apparente inaccessibilità), della facilità di utilizzo per l’acquisto di beni e servizi e per la possibilità di ottenere profitti considerevoli in relazione al tasso di cambio con le tradizionali monete aventi corso legale (attualmente il tasso di cambio Euro/bitcoin è di 841,67 euro, con una volatilità intraday del valore molto elevata).

Un elemento utile a comprendere la rapidissima ascesa di tale sistema di pagamento proviene da Cipro: nel 2013 l’Università di Nicosia, il primo e più importante ateneo cipriota, ha consentito ai suoi 5mila studenti di effettuare il pagamento delle proprie tasse universitarie in valuta bitcoin.

Ma è possibile delineare un trattamento fiscale applicabile all’acquisto ed alla cessione di moneta virtuale?

Non esiste allo stato attuale una normativa che disciplini puntualmente la materia, ma alcuni riferimenti amministrativi e giurisprudenziali (soprattutto ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea) possono fornire una chiave di lettura piuttosto chiara e porre le basi per una futura ed eventuale regolamentazione ad hoc.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 72/E/2016 resa nell’abito di un interpello posto al fine di conoscere il trattamento fiscale imputabile ai soggetti giuridici che svolgono attività legate ad operazioni di acquisto/vendita di bitcoin, ha chiarito la posizione dell’amministrazione tributaria sia in materia di Iva che in materia di imposte dirette, quali Ires ed Irap.

Iva

L’Agenzia delle Entrate, nel delucidare il contribuente circa il trattamento fiscale applicabile ai fini Iva relativamente alle operazioni inerenti all’acquisto/vendita di bitcoin, ha fatto riferimento a quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 22 ottobre 2015 c-264/14, affermando come tali operazioni siano ascrivibili a quelle “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”  ai sensi dell’art. 135 par.1 della direttiva 112/2006. Pertanto, l’attività di acquisto/vendita di bitcoin posta in essere da una società che si vede corrispondere commissioni pari alla differenza tra la quotazione di mercato del bitcoin ed il prezzo pagato dal cliente, figura quale operazione esente Iva ai sensi dell’art.10 co.1 n.3 del dpr.633/1972 in materia di imposte indirette.

Imposte dirette

Per quanto riguarda le imposte dirette, le società che po
ngono in essere operazioni di acquisto/vendita di bitcoin devono inserire tali operazioni in contabilità e rappresentarle in bilancio.  Tali attività sono soggette al normale regime impositivo Ires/Irap. I bitcoin che sono, alla data di chiusura d’esercizio, nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società, devono essere valutati secondo il tasso di cambio in vigore a quella data e come tali verranno utilizzati ai fini dell’applicazione dell’art.9 del Testo unico delle imposte sui redditi (dpr. n. 917/1986). Tali società, ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio, dovranno effettuare anche adeguate operazioni di segnalazione, registrazione e verifica della clientela (art.11 co.2 d.lgs. 231/2007).

Le persone fisiche che detengono bitcoin al di fuori dell’attività di  impresa (generalmente clienti delle società di intermediazione che si occupano prevalentemente di acquisto e vendita di bitcoin) non generano redditi imponibili, mancando in questo caso la finalità speculativa. Tali ricavi restano pertanto esclusi dalla componente reddituale soggetta a tassazione ai fini delle imposte sul reddito.

E’ auspicabile che a breve, stante la rilevanza economica del fenomeno e le implicazioni che possono sorgere in mancanza di un’autorità controllante, venga dettata una compiuta disciplina in materia che prevenga e sanzioni abusi ed illeciti.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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